Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22030 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 13/10/2020), n.22030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24618-2017 proposto da:

C.P., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

CAPOROSSI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO PECORA, giusta procura in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE ROMA

TERRITORIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1208/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 13/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO, che ha concluso per quanto riguarda

l’accertamento avente ad oggetto l’immobile sito in (OMISSIS),

l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento dei

restanti; per quanto riguarda l’accertamento avente ad oggetto

l’immobile sito in (OMISSIS), l’accoglimento del secondo e quarto

motivo, assorbiti il terzo, quinto, sesto e settimo motivo;

uditi per il ricorrente gli Avvocati CAPOGROSSI e PECORA che si

riportano agli scritti.

 

Fatto

FATTI RILEVANTI

1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 1,208/6/17 del 13 febbraio 201, pubblicata il 13 marzo 2017, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 9.050/2016 ha rigettato il ricorso proposto dai contribuenti C.F. e C.P. avverso gli avvisi catastali, loro notificati, di revisione del classamento, ai sensi della L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, di cinque unità immobiliari site in (OMISSIS) (microzona (OMISSIS)) alla via (OMISSIS), e alla via (OMISSIS), riportate nel catasto di quel Comune, tutte nel foglio (OMISSIS), alla particella (OMISSIS), subalterni (OMISSIS); alla particella (OMISSIS), subalterno (OMISSIS); e alla particella (OMISSIS), subalterni (OMISSIS).

2. – I contribuenti, mediante atto del 13 ottobre 2017, hanno proposto ricorso per cassazione.

E, con memoria depositata il 14 febbraio 2020, hanno insistito per raccoglimento della impugnazione.

3. – Con requisitoria, depositata il 13 febbraio 2020, il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, relativamente all’immobile, sito in (OMISSIS); per l’accoglimento del secondo e del quarto motivo, assorbiti gli altri, relativamente all’immobile sito in (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la decisione di riforma, nei termini seguenti.

1.1 – Erroneamente la Commissione tributaria provinciale ha reputato fondata la eccezione dei contribuenti di nullità degli avvisi di accertamento per carenza della motivazione.

Il Giudice di primo grado non si è uniformato all’indirizzo delia giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 21176/2016 del 19/10/2016) la quale ha stabilito che la procedura di revisione del classamento di cui alla L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, può essere effettuata con la cd. “revisione massiva” dei classamenti a livello di microzona, con incremento delle rendite e del conseguente gettito erariale, in quanto la legge non prevede forme di contraddittorio anticipato nè una ” procedura individuale – ..

Pertanto, la motivazione dell’atto di classamento, che non è un atto di imposizione fiscale, trova riferimento, ai fini della propria sufficienza, nella peculiare normativa ora citata; il presupposto della revisione è, infatti, costituito dal riallineamento resosi essenziale per il registrato significativo scostamento di valore rispettò all’insieme delle microzone comunali; in conclusione non è necessario indicare specifiche caratteristiche dell’immobile.

1.2 – Nel merito fa considerazione dei dati di fatto, relativi alle caratteristiche e ai requisiti delle unità immobiliari litigiose (sinteticamente illustrati nella sentenza) giustificano la revisione del classamento.

1.3 – Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza.

2. – I ricorrenti sviluppano otto motivi.

2.1 – Con il primo motivo denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 102 e 331 c.p.c. e in relazione all’art. 14 disp. processo tributario, emanate con D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (N. B. d’ora innanzi infra indicate: “disp. proc. trib.”).

I ricorrenti eccepiscono la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata a cagione delia omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di C.F. e di Z.M.E. (rispettivamente nuda proprietaria e usufruttaria pro quota dell’appartamento sito alla (OMISSIS), riportato in catasto al foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS), subalterno (OMISSIS)), intervenute davanti alla Commissione tributaria provinciale ai sensi dell’art. 14 disp. proc. trib., comma 3.

Deducono che nè l’Agenzia delle entrate ha proposto il gravame nei confronti delle ridette parti, costituite in prime cure; nè la Commissione tributaria regionale, a dispetto della eccezione proposta dai contribuenti intimati alla udienza del 4 aprile 2016, ha ordinato la integrazione del contraddittorio, trascurando completamente di considerare la questione nella sentenza impugnata.

2.2 – Col secondo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335; in relazione al R.D.L 13 aprile 1939, n. 652, artt. 8 e 9 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249; in relazione al D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 6, 7, 9, 14, 54 e 61; in relazione alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi 154 e 155; in relazione al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, artt. 8 e 9; e in relazione al D.M. 19 aprile 1994, n. 701.

Con richiamo di pertinenti arresti della giurisprudenza di legittimità i ricorrenti censurano che la Commissione tributaria regionale è incorsa in errore di diritto supponendo che la revisione del classamento operata ai sensi della L. 31 dicembre 2004, cit., art. 1, comma 335, possa prescindere dalla considerazione e dalla indicazione dei caratteri specifici della unità immobiliare e fondarsi, invece, sul metodo della revisione massiva e indiscriminata.

2.3 – Col terzo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle disposizioni indicate nel precedente motivo ed eccepiscono la illegittimità costituzionale della L. 31 dicembre 2004, cit., art. 1, comma 335, come interpretato dalla Commissione tributaria regionale e dalla Corte suprema di cassazione (Sez. 5, sentenza n. 21176 del 19/10/2016, reputata “diritto vivente”) per sospetta violazione degli artt. 3,53 e 97 Cost..

2.4 – Col quarto motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 con riferimento all’art. 2697 c.c., artt. 3,23,53 e 97 Cost..

I ricorrenti ribadiscono che gli avvisi di accertamento, ai di là di espressioni affatto generiche, “vuote e stereotipe”, sono assolutamente carenti di motivazione.

2.5 – Col quinto motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la inosservanza dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, ed eccepiscono la nullità delle sentenza impugnata, per Inesistenza o apparenza della motivazione.

Censurano che la Commissione tributaria regionale si sia limitata ad elencare talune caratteristiche degli immobili (indicate non nell’avviso di accertamento, bensì dell’atto di appello della Agenzia delle entrate), senza dar conto delle ragioni per le quali le ridette caratteristiche fossero idonee a giustificare la revisione del classamento.

2.6 – Col sesto motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e in relazione agli artt. 23 e 32 disp. proc. trib..

I ricorrenti obiettano che gli elementi di fatto, considerati della Commissione tributaria regionale sono stati prospettati dalla Agenzia delle entrate solo coll’atto di appello, a dispetto della maturata preclusione; e sono affatto privi di supporto probatorio.

2.7 – Col settimo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli art. 3,23 e 53 Cost.; in relazione al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9; e in relazione alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154.

I ricorrenti censurano il riferimento operato dalla Commissione tributaria regionale al classamento di altri immobili (compresi nei medesimi edifici degli appartamenti litigiosi) per giustificare la impugnata revisione, obiettando che siffatto criterio (non previsto dalla legge) si pone in contrasto con i principi della Costituzione.

2.8 – Con l’ottavo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 91 “e ss.” c.p.c..

I ricorrenti si dolgono della condanna alle spese del doppio grado del giudizio e sostengono che la illegittimità, della impugnata decisione di merito travolge la statuizione accessoria delle spese.

3. – Il ricorso merita accoglimento.

3.1 – E’ appena il caso di premettere che la Corte costituzionale, con sentenza n. 249 del 2017, ha dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziarla 2005)”, sollevata, in riferimento agli artt. 3,53 e 97 Cost..

3.2 – La eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione (quarto motivo) risulta fondata e assorbente.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato: “il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione ai suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo de rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione dei classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9 sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e) il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa” (Sez. 6 – 5, sentenza n. 4712 del 09/03/2015, Rv. 635065 – 01; cui adde Sez. 6 – 5, sentenza n. 3156 del 17/02/2015, Rv. 634632 – 01).

E, dopo l’arresto in senso contrario (Sez. 5, sentenza n. 21176 del 19/10/2016, n. m., cui ha fatto riferimento la Commissione tributaria regionale), la giurisprudenza di legittimità più recente – anche alla luce dei criteri ermeneutici offerti dal Giudice delle leggi colla sentenza n. 249 del 2017 – si è ormai definitivamente consolidata, ribadendo il principio di diritto secondo il quale “in tema di estimo catastale, il nuovo dassamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra i valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui t’unita è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso”; laddove non basta che al contribuente sia assicurata “la mera possibilità di fornire prova contraria in sede contenziosa” (Sez. 5, sentenza n. 19810 del 23/07/2019; cui ad de Sez. 6-5, ordinanza n. 20574 del 31 luglio 2019; Sez. 6-5, ordinanza n. 19275 del 17/07/2019; Sez. 6-5, ordinanza n. 12604 del 10/05/2019; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 9770 del 08/04/2019, Rv. 653679 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 5049 del 21/02/2019; Sez. 6 – 5, ordinanza h. 23129 del 26/09/2018, Rv. 650817 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 16378 del 21/06/2018, Rv. 649373 – 01; Sez. 5, ordinanza n. 22900 del 29/09/2017).

3,3 – Alla luce del superiore principio di diritto – il Collegio lo riafferma ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – risulta che la Commissione tributaria regionale e incorsa nella denunziata violazione delle norme di diritto indicate dalla ricorrente, là dove ha reputato che l’avviso di revisione del classamento sia validamente motivato suda sola base del rilievo della inclusione dell’immobile nella microzona senza la indicazione delle specifiche caratteristiche della unità immobiliare, a tal fine considerate.

3.4 – Conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la cassazione della sentenza impugnata; e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nei merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo della lite fiscale.

3.5 – Le spese processuali dell’intero giudizio meritano di essere compensate tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in atto all’epoca della proposizione del ricorso introduttivo e in considerazione della circostanza che, solo successivamente alla instaurazione della presente istanza di legittimità, si è consolidato l’orientamento sfavorevole per la parte soccombente.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; e, decide la causa nel merito, mediante accoglimento del ricorso introduttivo.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

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