Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2203 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 03/06/2010, dep. 31/01/2011), n.2203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA in persona del Presidente

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato FILANTI

GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI

VITA ANTONIO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

S.G., S.L., S.M.I., quali

eredi di S.P., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato CORVASCE FRANCESCO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MANTOVANI FRANCESCO, giusta

delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 39/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 06/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/06/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FILANTI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 39/63/06 del 6/2/2006 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava il gravame interposto dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo di parziale accoglimento dell’opposizione spiegata dai sigg.ri S.L. ed altri, quali eredi del sig. S.P., in relazione a cartella di pagamento emessa dalla società Bergamo Esattorie s.p.a., per conto del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, a titolo di mancato versamento dei contributi di bonifica per l’anno 2002.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Consorzio propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso i sigg.ri S.L. ed altri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice dell’appello abbia “completamente omesso di valutare” i “criteri di riparto dei contributi consortili definitivamente stabiliti dall’Ente impositore nelle forme di legge”, nonchè quanto indicato nella “relazione tecnica” prodotta “in giudizio sin dal primo grado (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado)” in relazione ai “cambiamenti verificatisi nella struttura e nelle funzioni del canale de qua” che “avevano reso necessaria la realizzazione e la gestione … di nuove opere, con conseguente modifica dei criteri di suddivisione dei costi di gestione della Roggia Serio, con diversa attribuzione delle specifiche quote-parti, che rendeva non più attuale la pattuizione di cui all’invocato atto di transazione del 1830”.

Con il 2 motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 860 c.c. R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7, 36, art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si duole che, nel riconoscere “valore vincolante al contenuto di un atto di transazione stipulato iure privatorum nel 1830 (in epoca pre unitaria)”, il giudice dell’appello abbia sostanzialmente disapplicato “provvedimenti amministrativi definitivi (piani di riparto dei contributi consortili)”, e non abbia considerato che “la fonte del potere impositivo del Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca è indisponibile ed inderogabile, attesa la natura tributaria non solo dei contributi di bonifica, ma anche dei contributi di irrigazione, in coerenza con la natura pubblica dell’attività di bonifica e di irrigazione (v. L.R. Lombardia n. 7 del 2003, art. 1)”.

Lamenta non essersi dal giudice dell’appello considerato che “si è in sostanza di fronte ad un caso di nullità sopravvenuta per contrasto con norme imperative successive alla conclusione dell’atto transattivo, o, secondo una diversa configurazione, di “perdita di ulteriore efficacia” in quanto la norma sopravvenuta “priva il rapporto della capacità di produrre effetti ulteriori”, e che la nullità della transazione non era stata “invocata” nel “giudizio davanti al Tribunale di Bergamo”, venendo “eccepita per la prima volta in questo giudizio”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass. 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Allorquando con quest’ultimo viene come nella specie in particolare denunziato il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto non è infatti sufficiente una doglianza meramente apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, la stessa non consentendo alla Corte di legittimità di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali la pronunzia impugnata è fatta oggetto di censura (v.

Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 15/2/2003, n. 2312; Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall’odierno ricorrente.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come il medesimo faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., alla “cartella di pagamento impugnata”, al “ricorso” con il quale “impugnava la cartella di pagamento” de qua, alla “documentazione versata in atti (docc. 3 e doc. 4 del fascicolo di primo grado dell’Ente impositore)”, alla “sentenza de Tribunale di Bergamo n. 1274/2000”, al “nuovo Piano di Classifica”, alla “relazione tecnica, a firma del prof. Veronesi dell’Università di Bologna … (doc. 2 del fascicolo di primo grado)”, all'”allegata relazione tecnica (doc. 5 de fascicolo di primo grado)”. all'”accordo tra la Compagnia della Roggia Coda di Serio e il Comune di Bergamo (doc. 6 del fascicolo di primo grado)”, alla “transazione del 1830”, alla “sentenza nr. 39/04 pronunciata il 2/3/2004 (doc. B del fascicolo di secondo grado)” dalla “Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, sez. 9”, all’atto di “appello” dell'”Ente impositore”, al “proprio ricorso in appello”, ai “provvedimenti amministrativi definitivi (piani di riparto dei contributi consortili) rimasti pacificamente inoppugnati”, alla “quota-parte di contributo relativo alle opere ed all’attività consortile riconducibili al comprensorio di bonifica irrigua denominato “Roggia Serio e derivate”, di cui fa parte anche la cd. Roggia Coda di Serio”) di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

Va in ogni caso osservato che il 2 motivo, là dove viene evocata “la nullità della transazione” de qua prospetta invero, come eccepito dal controricorrente, profili di novità, nè il ricorrente ha d’altro canto al riguardo osservato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale allorquando viene come nella specie denunziato errar in procedendo ex art. 112 c.p.c. va specificamente indicato anche l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass. 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055), essendo al riguardo noto che, pur divenendo la Corte di legittimità in tale ipotesi giudice anche del fatto (processuale) ed abbia quindi il potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v.

Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr., da ultimo, Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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