Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2203 del 30/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2018, (ud. 09/01/2018, dep.30/01/2018),  n. 2203

Fatto

FATTO E DIRITTO

ATTESO CHE:

– L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza d’appello che ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio B.F. per maggior reddito di partecipazione ad Ediltek s.r.l. sull’anno d’imposta 2009.

– Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione artt. 42,43,44 l.f., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, art. 156 c.p.c., avendo il giudice d’appello annullato l’avviso di imputazione al socio per effetto dell’omessa notifica alla società dell’avviso ad essa relativo, avviso quest’ultimo notificato al solo curatore fallimentare della società medesima.

– Il primo motivo è fondato: la notificazione non è un requisito di validità dell’atto impositivo, ma solo una condizione integrativa dell’efficacia, sicchè l’inesistenza della notifica non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge (Cass. 4760/2009 Rv. 607286, Cass. 13852/2010 Rv. 613636); nella specie, lo stesso giudice d’appello dà atto che l’avviso riguardante la società è stato allegato a quelli emessi verso i soci, tra i quali il socio amministratore Paolo B. (fratello dell’odierno intimato), sicchè è giuridicamente errata la declaratoria di nullità dell’avviso presupposto come pure l’invalidazione derivata dell’avviso subordinato.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 e art. 2729 c.c., avendo il giudice d’appello disapplicato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società a base ristretta.

– Il secondo motivo è fondato: la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extrabilancio nelle società di capitali a ristretta base partecipativa si fonda sul vincolo di solidarietà e reciproco controllo che normalmente caratterizza siffatti assetti societari, ciò che determina un’inversione dell’onere della prova, spettando al contribuente dimostrare che i ricavi occulti sono stati accantonati o reinvestiti (Cass. 18032/2013 Rv. 628448, Cass. 25271/2014 Rv. 633519, Cass. 15824/2016 Rv. 640622, Cass. 24534/2017 Rv. 645914); nella specie, esigendo dall’amministrazione prove ulteriori a quella della ristrettezza della compagine (posizione interna dei singoli soci, effettiva percezione degli utili occulti), il giudice d’appello ha violato il superiore principio, fondato sull’id quod plerumque accidit.

– Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2018

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