Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2203 del 25/01/2019
Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2203
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21935/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
Contro
A.D.G.;
– intimato –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia n. 107/25/11 depositata il 24/06/2011, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
18/12/2018 dal consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza qui impugnata la CTR ha accolto l’appello della società contribuente e quindi ha annullato l’avviso di accertamento impugnato emesso per IVA ed IRAP 2003;
– ricorre l’Agenzia delle Entrate con atto affidato ad un unico motivo; il contribuente è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il solo mezzo dedotto, l’Amministrazione Finanziaria censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto che il contribuente abbia adempiuto all’onere della prova relativo alla propria condizione soggettiva di “buona fede” (trattandosi di questione relativa all’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti) con l’esibizione dei mezzi di pagamento e dei documenti relativi alla consegna ai terzi dei beni compravenduti;
– preliminarmente, rileva la Corte che non risulta prodotta in atti prova della rituale notifica del ricorso al contribuente; il ricorso infatti risulta inviato) ma non vi è in atti l’avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento della procedura di notificazione;
– conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019