Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22029 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 31/10/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 31/10/2016), n.22029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11922-2010 proposto da:

Z.S., (C.F. (OMISSIS)), C.G. (C.F. (OMISSIS)),

C.M. (C.F. (OMISSIS)), C.D.S. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALABRIA 17,

presso l’avvocato FABRIZIO GALLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato VINCENZO LO GIUDICE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISLAND FINANCE 2 (ICR7) S.R.L., (p.i. (OMISSIS)), ISLAND REFINANCING

S.R.L. (p. i. (OMISSIS));

– intimate –

avverso la sentenza n. 552/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

inammissibilità del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – Z.S., C.G., C.M. e C.D.S. hanno proposto opposizione, nei confronti del Banco di Sicilia S.p.A., contro il Decreto n. 131 del 1991 con cui il presidente del Tribunale di Agrigento aveva loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di Lire 30.375.564.

Costituitasi la società convenuta, che ha resistito alla domanda, il processo, all’udienza del 26 settembre 2002 è stato dichiarato interrotto per la dichiarazione dell’intervenuta incorporazione del Banco di Sicilia S.p.A in Capitalia S.p.A., che a sua volta aveva ceduto il ramo d’azienda al neocostituito Banco di Sicilia S.p.A..

p. 2. – Riassunto il giudizio nei confronti di quest’ultimo, ed eccepita dal medesimo l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei confronti del successore a titolo universale del Banco di Sicilia S.p.A., ossia Capitalia S.p.A., il Tribunale adito, disattesa l’eccezione di estinzione ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.

3. – Contro la sentenza ha proposto appello Island Finance 2 (ICR7) S.r.l., assumendo di aver acquistato il credito vantato nei confronti di Z.S., C.G., C.M. e C.D.S..

Questi ultimi hanno resistito all’impugnazione e spiegato appello incidentale.

p. 4. – La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 26 marzo 2009, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’estinzione del processo e compensato le spese.

Ha osservato la Corte d’appello che, come da essa affermato in numerose occasioni concernenti le vicende dell’originario Banco di Sicilia S.p.A., l’incorporazione di quest’ultima da parte di Capitalia S.p.A. aveva comportato la successione a titolo universale tra l’una e l’altra società, sicchè, una volta dichiarata l’interruzione del processo, esso avrebbe dovuto essere riassunto nei confronti del successore a titolo universale Capitalia S.p.A..

5. – Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi Z.S., C.G., C.M. e C.D.S..

Island Finance 2 (ICR7) S.r.l. e Island Refinancing S.r.l., cui pure il ricorso è stato notificato, non hanno spiegato difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 6. – Il ricorso contiene due motivi.

6.1. – Il primo è svolto sotto il titolo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 305 – 307 c.p.c.. Violazione e mancata applicazione art. 156 c.p.c.”. Esso si conclude con il seguente quesito di diritto: “1) Ai sensi degli artt. 305 e 156 c.p.c., una volta presentato il ricorso in riassunzione entro il termine di mesi sei, in caso di notifica viziata, inesistente o comunque non correttamente compiuta in ragione di una erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, deve fissarsi una nuova udienza, ordinando la rinnovazione della notifica o deve dichiararsi l’estinzione del processo?; 2) A seguito della fusione per incorporazione del Banco di Sicilia S.p.A. in Capitalia S.p.A. e conseguente conferimento del ramo d’azienda, comprendente tutti i precedenti rapporti, al Banco di Sicilia S.p.A., il ricorso in riassunzione è correttamente notificato al Banco di Sicilia S.p.A.?”.

Sostengono i ricorrenti che “il Banco di Sicilia società per azioni è parte integrante del gruppo Capitalia S.p.A. e ad esso è trasmigrato il presente rapporto giuridico controverso. Per tali ragioni, l’unico contraddittore dell’odierna causa è il Banco di Sicilia S.p.A., il quale è il solo ad avere interesse ad agire ai sensi e per gli effetti dell’art. 100 c.p.c.”. D’altro canto, l’intervento volontario del Banco di Sicilia S.p.A. avrebbe comunque determinato il raggiungimento dello scopo della riassunzione del processo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.. In ogni caso, anche a ritenere Capitalia S.p.A. successore a titolo universale del Banco di Sicilia S.p.A., la Corte d’appello avrebbe dovuto tener conto del principio secondo cui, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in riassunzione, il rapporto processuale è ripristinato, con la conseguenza che, ove la notificazione del ricorso in riassunzione sia viziata o inesistente o, comunque, non sia stata correttamente compiuta in ragione di una erronea o di incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice deve ordinare la rinnovazione con fissazione di un nuovo termine e non può dichiarare l’estinzione del processo (i ricorrenti richiamano Cass. 7611/2008 e Cass. 17.679/2009).

p. 6.2. – Il secondo motivo è svolto sotto il titolo: “Insufficienza di motivazione”.

Con esso si lamenta che la Corte d’appello, limitandosi a richiamare propri non identificati precedenti, nulla abbia chiarito sui principi giuridici posti a fondamento della decisione. Viene richiamata Cass. 1852/1965.

7. – Il ricorso va accolto.

Versandosi in ipotesi di riassunzione del processo interrotto, per la quale la legge detta un limite temporale di cui all’art. 305 c.p.c., la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio, da questa Corte costantemente affermato, secondo cui la riassunzione del processo è tempestiva quando il ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine di sei mesi (all’epoca vigente), con la conseguenza che ove il ricorso, col pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di riassunzione, non sia stato regolarmente notificato, il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica in applicazione analogica, dell’art. 291 c.p.c., entro un termine perentorio (Cass. 31 luglio 2012, n. 20 maggio 2011, n. 11260; Cass. 6 maggio 2011, n. 10016; Cass. 27 gennaio 2011, n. 1900; Cass., Sez. un., 28 giugno 2006, n. 14854; v. pure Cass., sez. un., 12 marzo 2014, n. 5700).

La riattivazione del rapporto processuale interrotto si realizza, cioè, distinguendo il momento della rinnovata editio actionis da quello della vocatio in ius, solo la prima dovendo compiersi nel termine (all’epoca semestrale) di legge.

In una analoga vicenda, questa Corte ha espressamente affermato che: “In tema di interruzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando a tal fine l’eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell’atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire; pertanto, in caso di fusione per incorporazione fra società, seguita dalla cessione dell’azienda dalla società incorporante ad altro soggetto, ove il processo sia stato interrotto a causa della fusione nel sistema anteriore alla riforma del 2003, è sufficiente – ai fini della tempestività della riassunzione e per evitare l’estinzione del processo – il deposito, presso la cancelleria del giudice, dell’atto di prosecuzione del giudizio, ancorchè questo sia stato notificato soltanto nei confronti del cessionario dell’azienda e successore a titolo particolare nel diritto controverso, potendo l’incompletezza del contraddittorio essere sanata dal giudice attraverso l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della società incorporante, successore a titolo universale” (Cass. 29 luglio 2009, n. 17679, concernente per l’appunto il caso della cessione d’azienda operata da Capitalia s.p.a. in favore del Banco di Sicilia Società per Azioni s.p.a.).

In una ancora più recente decisione (Cass. 7 luglio 2015, n. 14055) questa Corte ha affermato che, dopo l’interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., la notificazione dell’atto di riassunzione soltanto al successore a titolo particolare, il quale non aveva ancora assunto nella precedente fase processuale la veste di parte, è valsa a conferirgli la relativa qualità nel giudizio ed ha comportato soltanto, in difetto di pregressa estromissione del dante causa, l’incompletezza del contraddittorio e la necessità di disporne l’integrazione.

La stessa decisione da ultimo ricordata ha posto l’accento sull’adozione, nella vicenda, di denominazioni sociali decettive e passibili di confusione: basti pensare che il Banco di Sicilia Società per Azioni S.p.A. ha nel nome sociale per due volte l’indicazione del tipo, una nel rispetto dell’art. 2326 c.c., l’altra quale parte integrante della specifica denominazione, che tuttavia per il resto è identica a quella dell’incorporata Banco di Sicilia S.p.A..

Ciò che rileva, in conclusione, è il tempestivo deposito nella cancelleria del giudice dell’atto di prosecuzione del giudizio, nella specie intervenuto pacificamente nel termine di sei mesi, all’epoca previsto dalla legge. Una volta eseguiti nel termine sia il deposito del ricorso in riassunzione, sia la notifica al Banco di Sicilia Società per Azioni s.p.a., dunque, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del dante causa a titolo particolare Capitalia s.p.a. avrebbe ben potuto avvenire entro il termine concedendo ad opera del Tribunale.

7.2. – Il secondo motivo è assorbito.

p. 8. – La sentenza è cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione che si atterrà ai principi dianzi formulati e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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