Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22029 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 24/10/2011), n.22029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati SESSA VINCENZO,

ALFONSO ESPOSITO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A. (OMISSIS), B.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALESSANDRO

TORLONIA 33, presso lo studio dell’avvocato GARGIULI CRISTIANA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MURINO FABRIZIO giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 513/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. M.C. ha proposto ricorso per cassazione contro P.A. e B.L. avverso la sentenza del 22 maggio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Salerno ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Salerno.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile per le seguenti ragioni.

Esso ha una struttura singolare, perchè come primo motivo prospetta – se mal non si intende l’espressione “preliminarmente ci si riporta a tutti i motivi di appello”, con cui si apre l’esposizione dei “motivi” – il riesame dei motivi di appello e, quindi, elenca sei motivi.

Fermo che il primo motivo, diretto al riesame dei motivi di appello è del tutto estraneo al paradigma dell’art. 360 c.p.c. e, quindi, inammissibile per tale ragione, volendo fare assumere al giudizio di cassazione la funzione di un mezzo di generico riesame della decisione d’appello, estraneo alla sua logica, gli altri motivi – in disparte la loro estrema genericità – sono inammissibili per inosservanza dell’art. 366-bis c.p.c., come eccepito anche dai resistenti.

Infatti, la loro esposizione non ci conclude con la formulazione del quesito di diritto per i motivi di violazione di norme di diritto e non si conclude nè contiene il momento di sintesi, espressivo della c.d. “chiara indicazione”, richiesto da quella norma, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (a partire da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e da Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

E’ appena il caso si rilevare che l’art. 366-bis c.p.c. è applicabile al ricorso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. La cit. L., art. 58, comma 5, ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come nella specie – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010). Nel contempo, non avendo avuto l’abrogazione effetti retroattivi l’apprezzamento dell’ammissibilità dei ricorsi proposti anteriormente a quella data continua a doversi fare sulla base della norma abrogata.

Il ricorso, come sostanzialmente dedotto dai resistenti con l’invocazione del principio di autosufficienza, sarebbe inammissibile anche per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 norma che del detto principio costituisce il precipitato normativo. Infatti, il ricorso fa riferimento ad una serie di atti e documenti riguardo ai quali omette di fornire l’indicazione specifica nei termini richiesti da quella norma, siccome precisati dalla giurisprudenza della Corte (per tutte Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010).

L’inammissibilità del ricorso rende superflua ogni considerazione sulla istanza di riunione del ricorso ad altro proposto contro altra sentenza.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromilaquattrocento/00 di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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