Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22028 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 31/10/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 31/10/2016), n.22028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11719-2010 proposto da:

M.G., (C.F. (OMISSIS)), C.C. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 13,

presso l’avvocato OLGA GERACI, rappresentati e difesi dall’avvocato

FRANCESCO RUSSO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A.;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il

05/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato O. GERACI, con delega, che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – M.G. e C.C. hanno proposto opposizione, nei confronti di MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., contro il decreto ingiuntivo, pronunciato dal Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant’Agata Militello, di pagamento dell’importo di Euro 22.317,11, oltre accessori, chiedendo ed ottenendo autorizzazione a chiamare in causa Bio-tecno S.r.l. e M.V.C. per essere da loro garantiti.

Nel contraddittorio con MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., si è costituita la chiamata Biotecno S.r.l., la quale ha in seguito dichiarato il proprio intervenuto fallimento, con conseguente interruzione della causa, che gli attori hanno provveduto a riassumere mediante ricorso depositato il 29 gennaio 2007.

p. 2. – Il Tribunale adito, con ordinanza del 5 luglio 2007, ha dichiarato l’estinzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo per tardività della riassunzione.

p. 3. – Contro tale ordinanza M.G. e C.C. hanno proposto appello, sostenendo che l’evento interruttivo, rappresentato dalla dichiarazione in udienza dell’intervenuto fallimento di Biotecno S.r.l., si era verificato non già all’udienza del 17 maggio 2006, che non si era tenuta, ma a quella successiva del 23 giugno 2006, con l’ulteriore conseguenza che il ricorso in riassunzione era stato proposto tempestivamente.

MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. è rimasta contumace.

p. 4. – La Corte d’appello, con ordinanza del 5 marzo 2009, ha dichiarato inammissibile l’appello osservando che, a norma dell’art. 308 c.p.c., contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo è ammesso reclamo nei modi di cui all’art. 178, commi 3, 4 e 5, sul quale provvede il collegio con sentenza, se lo respinge, e con ordinanza, se lo accoglie. Da ciò la Corte di merito ha tratto la conseguenza dell’ammissibilità dell’appello contro la sentenza emessa dal collegio in sede di reclamo, ma non contro l’ordinanza del giudice istruttore che dichiara l’estinzione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione.

p. 5. – M.G. e C.C. hanno proposto ricorso per cassazione contro tale provvedimento formulando un unico motivo di impugnazione.

MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. – Il ricorso per cassazione contiene un solo motivo svolto sotto il titolo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 308 e 178 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè in relazione agli artt. 50 bis e 50 ter c.p.c.”. Esso si conclude con il seguente quesito di diritto: “Accerti e dica codesta Suprema Corte che il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del giudizio emesso dal Tribunale che opera in funzione di giudice monocratico abbia natura sostanziale di sentenza anche se pronunciato in forma di ordinanza e se avverso tale decisione sia ammissibile l’appello, senza che sia ipotizzabile il reclamo al collegio: in particolare accerti e dica se nel caso di specie il giudice del Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant’Agata Militello, abbia deciso nel giudizio iscritto al numero di registro generale 134/2005 come giudice operante in funzione monocratica e se l’ordinanza emessa da quest’ultimo in data 5 luglio 2007 con cui è stata dichiarata l’estinzione del giudizio, avendo natura sostanziale di sentenza, sia stata correttamente impugnate con appello”.

Hanno in breve sostenuto i ricorrenti che, versandosi in causa estranea alla riserva di collegialità prevista dall’art. 50 bis c.p.c., il giudice di primo grado aveva pronunciato non già in veste di giudice istruttore, bensì quale giudice unico, con la conseguenza che il suo provvedimento, quantunque qualificato come ordinanza, aveva natura di sentenza ed era pertanto non già reclamabile al collegio, ma impugnabile con l’appello.

p. 7. – Il ricorso va accolto.

L’ordinanza emanata dal Tribunale in composizione monocratica, che dichiara l’estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del Tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell’art. 308 c.p.c., comma 2, respinge il reclamo contro l’ordinanza di estinzione del giudice istruttore; tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l’appello; la pronuncia conserva invece la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale (Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631; Cass. 11 novembre 2010, n. 22917; Cass. 3 luglio 2008, n. 18242).

Nel caso di specie occorre allora osservare che la causa, avente ad oggetto il pagamento di un importo dovuto a titolo di saldo debitore sul conto corrente acceso da M.G. e C.C. presso MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione della riserva di collegialità prevista dall’art. 50 bis c.p.c., sicchè trova applicazione la regola stabilita dal successivo art. 50 ter c.p.c., secondo cui, fuori dei casi previsti dall’art. 50 bis c.p.c., il Tribunale giudica in composizione monocratica.

Ciò detto, e dopo aver aggiunto che il provvedimento emesso in forma di ordinanza con il quale la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, ha natura sostanziale di sentenza, essa va cassata, anche per le spese, con rinvio alla stessa Corte d’appello di Messina, che si atterrà al principio dianzi formulato.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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