Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22028 del 28/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 22028 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 13814-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA,

PIAZZA

dell’avvocato
rappresentata
2015

e

presso

MAZZINI

27,

STUDIO

TRIFIRO’

difesa

lo
&

dall’avvocato

studio
PARTNERS,
TRIFIRO’

SALVATORE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3472

contro

CORNACCHIA SILVIO C.F. CRNSLV61C13L589L,
FAUSTO C.F.

FLMFST53L18E505S,

FLAMMINI

IZZO VINCENZO C.F.

Data pubblicazione: 28/10/2015

ZZIVNC55S02I181S;

intimati

Nonché da:
CORNACCHIA SILVIO C.E. CRNSLV61C13L589L,

FLAMMINI

FAUSTO C.F. FLMEST53L18E505S, IZZO VINCENZO C.F.

VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio
dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che li rappresenta
e difende unitamente agli avvocati EUGENIO POLIZZI,
ALBERTO GUARISO, giusta delega in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA,

PIAZZA

dell’avvocato
rappresentata

e

MAZZINI

27,

STUDIO

TRIFIRO’

difesa

lo
&

dall’avvocato

SALVATORE, giusLari-e-ígiTl-aTT79;

presso

studio
PARTNERS,
TRIFIRO’

‘ Z’t2c4Z42–

~7.a.4.10Y;v/
con troricorrente al ricorso incidentale , -“fc//r°°%4

avverso la sentenza n. 832/2009 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 19/10/2009 r.g.n. 95/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 1U/09/2M5 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato GIUA

SALVATORE;

LORENZO per delega TRIFTRO’

ZZIVNC55S02I181S, elettivamente domiciliati in ROMA,

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
l’accoglimento del terzo motivo ricorso principale,

rigetto ricorso incidentale.

R.G. n. 13814/10
Ud. 16.9.15
Poste Italiane S.p.A. c. Cornacchia + 2
Estensore: dott. Antonio Manna

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 19.10.09 la Corte d’appello di Milano confermava la

sentenza n. 225/07 del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva rigettato
l’impugnativa del trasferimento di Silvio Cornacchia, Fausto Flamini e Vincenzo
Izzo dal Centro di Sorveglianza di Milano (CST) di Poste Italiane S.p.A. (ove
costoro svolgevano mansioni di assistenza ai tecnici esterni) all’espletamento di
mansioni di sportello, ma in riforma della pronuncia di prime cure accoglieva la
domanda dei suddetti lavoratori relativa alla condanna della società a risarcire loro i
danni da demansionamento, liquidati dalla Corte territoriale in misura pari al 25%
della retribuzione dovuta dalla data del trasferimento (22.11.05) a quella della
domanda.
Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a tre
motivi.
Gli intimati resistono con controricorso e spiegano ricorso incidentale, basato su
due motivi, cui resiste con controricorso Poste Italiane S.p.A.
Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i ricorsi in quanto aventi ad
oggetto la medesima sentenza.

2.1. – Il ricorso principale
Il primo motivo denuncia un vizio di omessa motivazione nella parte in cui la
Corte di merito non ha spiegato per quali ragioni le nuove mansioni di sportellisti
sarebbero state inferiori rispetto a quelle di natura tecnica precedentemente
espletate dagli intimati presso il CST di Milano, peraltro essendo onere dei
lavoratori allegare e spiegare per quali ragioni le nuove mansioni sarebbero state
dequalificanti.
Analoga doglianza viene svolta nel secondo motivo del ricorso principale, sotto
forma di vizio di motivazione erronea e/o contraddittoria.

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R.G. n. 13814/10
Ud. 16.9.15
Poste Italiane S.p.A. c. Cornacchia + 2
Estensore: doti. Antonio Manna

Con il terzo motivo Poste Italiane S.p.A. si duole di violazione e falsa
applicazione, in ordine alla nozione di dequalificazione, degli artt. 2103, 1218,

1223, 1226, 1227 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., là dove la pronuncia
gravata, apoditticamente affermata l’esistenza d’un demansionamento, ha altrettanto
immotivatamente riconosciuto il danno in re ipsa, nonostante il contrario avviso
della giurisprudenza di questa S.C., che richiede pur sempre l’allegazione e la prova
d’un danno patrimoniale o non patrimoniale da parte del lavoratore.

3.1.- Il ricorso incidentale
Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia vizio di motivazione e
violazione dell’art. 277 c.p.c. per avere l’impugnata sentenza omesso di motivare in
ordine alla liquidazione del danno per il periodo successivo alla data della sentenza,
nonostante che la domanda formulata in ricorso non contenesse alcuna limitazione
temporale a riguardo.
Con il secondo motivo si prospetta vizio di motivazione e violazione dell’art.
1218 c.c. nella parte in cui la gravata pronuncia ha considerato legittimo il
trasferimento in quanto frutto di una delle possibili scelte imprenditoriali, senza
considerare che il trasferimento dal CST era stato impugnato anche in relazione
all’applicazione dei criteri di individuazione dei dipendenti da trasferire come
concordati dall’accordo sindacale del 21.9.05.

4.1.- Il ricorso principale va accolto perché fondato nel sensi qui di seguito
chiariti.
La Corte territoriale ha considerato di per sé evidente il fatto da cui è dipeso
l’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dagli odierni controricorrenti e
ricorrenti incidentali, ossia il carattere dequalificante delle mansioni di sportello
(cui sono stati assegnati) rispetto a quelle di assistenza ai tecnici esterni che essi
espletavano presso il Centro di Sorveglianza di Milano (CST) di Poste Italiane
S.p.A., senza però spendere neppure un rigo di motivazione per confrontare tra loro
le mansioni de quibus né per descriverne il reale contenuto.
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R.G. n. 13814/10
Ud. 16.9.15
Poste Italiane S.p.A. c. Cornacchia + 2
Estensore: dott. Antonio Manna

In tal modo la motivazione della sentenza impugnata si rivela tanto apodittica da
risultare sostanzialmente omessa rispetto ad un fatto decisivo del giudizio, vale a

dell’art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c. nel testo previgente alla novella di cui all’art. 54 del
decreto legge n. 83/2012, convertito in legge 7.8.2012 n. 134 (novella inapplicabile

ratione temporis nel caso di specie, atteso che la sentenza di cui in epigrafe è stata
depositata il 19.10.09).
Tale omessa motivazione importa – oltre alla cassazione della sentenza con rinvio,
anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione l’assorbimento del ricorso incidentale, che suppone che un demansionamento
effettivamente vi sia stato.
P.Q.M.
La Corte,
riuniti i ricorsi, accoglie quello principale nei sensi di cui in motivazione, assorbito
l’incidentale, e cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto con
rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, in data 16.9.15.

dire il denunciato demansionamento, il che integra un vizio denunciabile ai sensi

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