Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22028 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 03/04/2017, dep.21/09/2017),  n. 22028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 762-2016 proposto da:

R.S., RI.AN., RI.DA., RI.LE.,

P.S., P.V., I.S., PO.FA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SABINA PIZZUTO;

– ricorrente –

contro

COOPMAR SOCIETA’ COOPERATIVA, – P.I. (OMISSIS), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 32, presso lo studio

dell’avvocato EUGENIA BARONE ADESI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO MARIO LABATE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 182/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RITENUTO

Che:

Con sentenza numero 182 del 7 maggio 2015 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta da Coopmar Soc. coop. a r.l. condannando per l’effetto R.S., In.Vi.Ro., P.S. P.V., Po.Fa., Ri.An., Ri.Da., Ri.Le. e I.S. alla rifusione in favore della società delle spese di lite di primo grado, dichiarando contestualmente inammissibile l’appello incidentale da questi ultimi proposto.

R.S., In.Vi.Ro., P.S. P.V., Po.Fa., Ri.An., Ri.Da., Ri.Le. e I.S. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistito dalla Coopmar Soc. coop. a r.l. con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria volta a replicare alla proposta del relatore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo di ricorso lamenta: “Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, n. 4) in relazione alla violazione dell’at. 101 c.p.c., art. 183c.p.c., art. 24Cost., comma 2, e art. 111 Cost.”, censurando la sentenza impugnata per non aver rilevato l’inammissibilità dell’eccezione di tardività dell’appello incidentale sì come formulata per la prima volta dalla cooperativa solo in una memoria depositata due giorni prima dell’udienza di trattazione, e per non aver rilevato la violazione dei principi del contraddittorio insita nella dichiarata utilizzabilità del detto atto difensivo.

Il secondo motivo di ricorso lamenta: “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 343,166,168 e 168 bis c.p.c. e art. 82 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto tardivo l’appello incidentale, qualificando l’indicazione della data di udienza presente nel provvedimento presidenziale di nomina del relatore della causa ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4 anzichè ai sensi del successivo comma 5, comportando all’evidenza lo spostamento dell’udienza rispetto a quella indicata nell’atto di appello principale.

Il terzo motivo di ricorso lamenta: “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 112 c.p.c. e art. 153 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sull’istanza di rimessione in termini per decadenza non imputabile, formulata dai ricorrenti nella comparsa conclusionale.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Lo è il primo motivo, atteso che la corte territoriale ha rilevato nella sentenza impugnata che il rilievo della tardività dell’appello incidentale ha natura officiosa, per cui la questione della ritualità o meno della memoria in cui la controparte aveva evidenziato la questione doveva ritenersi del tutto irrilevante; tale giudizio, che evidenzia l’assenza di alcun pregiudizio al diritto di difesa della controparte, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18 dicembre 2014, numero 26831).

Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato, avendo la corte d’appello spiegato in sentenza le ragioni per cui ha qualificato il provvedimento presidenziale ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4 e non del successivo comma 5, sicchè da un lato ha fatto esatta applicazione della normativa pertinente, dall’altro non è incorsa in alcuna nullità tra quelle denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evocato nell’epigrafe del motivo in esame.

Il terzo motivo di ricorso è infondato atteso che la sentenza impugnata, a pagina 15 ha espressamente risposto all’istanza di rimessione in termini formulata dagli odierni ricorrenti in quella fase.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro, 2150,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 ed agli accessori di legge.

Dà atto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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