Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22027 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 31/10/2016), n.22027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso ricorso 14513-2012 proposto da:

L.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

C. MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO CODACCI

PISANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI IACOPETTI giusta procura a margine dle ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M., L.L., L.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA MAROTTA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI SENSI

in virtù di procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 126/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Codacci Pisanelli Alfredo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per

l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva la Corte che come si ricava dalla lettura del controricorso, e sebbene la questione sia stata dedotta al fine di giustificare l’eccezione di inammissibilità per la tardiva proposizione del ricorso, che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata, ma che di tale circostanza parte ricorrente non dà atto nè ha provveduto a depositare come invece previsto dall’art. 369 c.p.c., la copia autentica con la relata di notifica.

Tuttavia la copia notificata si rinviene nella produzione dei contro ricorrenti, sicchè la fattispecie risulta riconducibile all’ipotesi per la quale sono state investite le Sezioni Unite con l’ordinanza di rimessione n. 1081 del 2016.

Appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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