Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22027 del 28/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 22027 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 19648-2012 proposto da:
CAPO VERDE S.C.A.R.L. p.i. 01355860832, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RIMINI 14, presso lo studio
dell’avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentata e
difesa dall’avvocato GAETANO SORBELLO, giusta delega
2015

in atti;
– ricorrente –

3450

contro

LAMONICA MIRAGLIO ANTONIO c.f. lmnnns64p21g699g,
elettivamente domiciliato

in ROMA,

VIA CARLO

Data pubblicazione: 28/10/2015

MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato GRAZIELLA
RUSSO, rappresentato e difeso dall’avvocato TINO
SCAFFIDI, giusta delega in atti;

controri corrente

avverso la sentenza n. 1087/2012 della CORTE

1645/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/09/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’estinzione del ricorso.

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 19/06/2012 R.G.N.

r

R.G. 19648/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2222/2010 il Tribunale del lavoro di Patti annullava il licenziamento intimato a
La Monica Miraglio Antonio dalla Capo Verde soc. coop. a.r.l. il 21.4.1996 perché intimato
senza giustificato motivo oggettivo e perché ritorsivo condannando la parte datoriale al
risarcimento del danno dal licenziamento alla reintegrazione. Il La Monica, autista di linea
nell’ambito del Comune di Capo d’Orlando, subiva un primo licenziamento che veniva
annullato con provvedimento di urgenza che disponeva la reintegrazione; la società
sopprimeva quindi un posto di lavoro dall’organico e licenziava nuovamente il La Monica;
dopo un nuovo provvedimento di reintegra il La Monica veniva nuovamente licenziato per
esubero di personale il 12.8.2006. Su tale nuovo recesso il Giudice di primo grado osservava
che il primo licenziamento con sentenza confermata in appello era stato dichiarato ritorsivo (
mentre un terzo licenziamento era ancora sub-judice); circa il secondo licenziamento la società
non aveva dato la prova di non poter utilizzare aliunde il lavoratore e, in ordine alla scelta del
lavoratore da licenziare, non era stata offerta la prova che si fossero seguiti principi di
correttezza. Dal carattere ritorsivo del recesso discendeva l’obbligo del pagamento di tutte le
retribuzioni (mentre provvisoriamente non operativo era l’obbligo di reintegrazione essendo
intervenuto un nuovo recesso) . La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado ed
osservava a sua volta che la società non aveva provato le esigenze di produttività connesse al
nuovo recesso posto che immutato era rimasta la concessione con il Comune ed i servizi di
linea assicurati dalla Cooperativa. Non era stato dimostrato neppure il criterio di scelta del
lavoratore da licenziare ( visto che le ragioni erano di ordine produttivo-organizzativo)
nell’ossequio ai principi di correttezza e buona fede né dell’impossibilità di utilizzare aliunde
l’appellato. La tempistica dei vari recessi dimostrava peraltro il carattere ritorsivo del recesso
diretto ad eludere il provvedimento di reintegra.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Capo Verde articolando due motivi,
resiste controparte con controricorso.
Veniva prodotto atto di rinuncia al ricorso accettato da controparte.

Udienza del 10.9.2015, causa n. 14

Motivi della decisione
Essendo stato prodotto atto di rinuncia al ricorso accettato dalla controparte si deve dichiarare
l’estinzione del giudizio. Nulla in ordine alle spese essendo la rinuncia stata accettata.

La Corte:
Dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla spese

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.9.2015

P.Q.M.

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