Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22027 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 24/10/2011), n.22027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SANTAGATI ANTONIO gusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, L.B.G., L.B.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 380/2008 del TRIBUNALE di GELA del 30/06/08,

depositata l’11/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Antonio Segreto Letti gli atti depositati Osserva:

1. F.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Gela n. 380/2008, depositata l’11.8.2008, con cui veniva rigettato il secondo motivo di appello, relativo alla compensazione delle spese, avverso la sentenza del giudice di pace di Gela nella causa della stessa F. contro Sara Assicurazioni e L.G. ed E.. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112, nonchè della L. n. 794 del 1942, art. 24 e del D.M. 22 giugno 1982, art. 4 degli artt. 24 e 111 Cost. vizio di motivazione ed errata valutazione del secondo motivo di appello. In particolare la ricorrente lamenta che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che con l’appello si fosse censurata la congruità degli importi concessi dal giudice di primo grado (pari ad Euro 1250,00), mentre veniva censurata la mancata concessione delle spese “nella totalità”. Assume la ricorrente che attraverso tale locuzione aveva impugnato la compensazione parziale delle spese disposta dal giudice di pace.

Lamenta, altresì, la ricorrente che erroneamente sia stata disposta la compensazione totale delle spese di secondo grado disposta dal giudice di appello.

3. Il motivo è manifestamente fondato.

Va, infatti, osservato che il giudice di appello ha deciso in merito al secondo motivo di appello, come se lo stesso investisse la questione della conformità alle tariffe dei diritti ed onorari, mentre l’appellante non aveva mosso doglianze in merito alla congruità delle spese liquidate, ma in merito alla mancata liquidazione delle stesse nella totalità, essendo stata disposta la compensazione parziale sulla base di un’inesistente sproporzione tra il chiesto ed il pronunziato.

Così operando il giudice di appello ha violato il principio di cui all’art. 112 c.p.c. della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere accolte;

– che la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al giudice unico del tribunale di Gela, in diverso magistrato;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al giudice unico del tribunale di Gela, in diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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