Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22027 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.21/09/2017),  n. 22027

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19873-2016 proposto da:

Q.E., elettivamente domiciliato in ROMA, Via GIUSEPPE

FERRARI, n. 35, presso lo studio dell’avvocato SANIAN DADMAN, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI DI MATITO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 300/40/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto strettamente connessi e nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Toscana, relativa al silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni 1998-1999 e 2004 – 2008, lamentando il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, relativamente alle annualità 1998 e 1999, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 4, per violazione delle norme che regolano la motivazione della sentenza, per le annualità 2006, 2007 e 2008, e violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quantomeno in relazione alle medesime annualità, in quanto, i giudici d’appello con motivazione soltanto apparente non avrebbero spiegato la ragione per la quale dalla presenza di personale dipendente nell’organizzazione professionale del contribuente, nella misura indicata nella denuncia dei redditi, avrebbero ritenuto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, nonostante questa Corte avesse da tempo affermato che la presenza di un solo dipendente part time non costituisce di per sè un elemento idoneo a concretizzare il requisito dell’autonoma organizzazione.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

La complessiva articolata censura merita adesione.

In via preliminare, l’omessa pronuncia sulle annualità 1998 e 1999 è evidente e sul punto la sentenza merita senz’altro di essere cassata con rinvio.

In riferimento alle restanti annualità, va rilevato come sia regola affermata da questa Corte che in materia di IRAP del medico convenzionato, il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. sez. un. n. 9451 del 2016, proprio in caso di un medico che aveva solo pochi beni strumentali al suo attivo), così che in caso di convenzionamento non possono ritenersi eccedenti il minimo indispensabile i beni usati conformemente allo statuto della convenzione. Ossia, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, pur in presenza di personale dipendente con mansioni esecutive, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Cass. n. 13405 del 2016, 18881/16).

Nella fattispecie, secondo i giudici d’appello, ciò che è rilevante per la sussistenza del presupposto impositivo Irap a carico dei professionisti è “la semplice condizione di esercizio abituale di un’attività organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”; ed, in questa prospettiva è stato evidenziato il valore dei beni strumentali, le quote di ammortamento per l’acquisto di tali beni, i compensi a terzi e i consumi di rilevante importo, senza alcun approfondimento sulle caratteristiche dei beni strumentali, sull’effettiva incidenza di collaboratori e con quali mansioni, sull’entità dei compensi a terzi, e se l’attività ulteriore rispetto al regime di convenzione, implicasse la sussistenza di un’effettiva “autonoma organizzazione” ovvero fossero mere prestazioni intellettuali del professionista legate alla sua capacità professionale, senza l’utilizzo di particolari strutture, strumentazioni o supporti.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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