Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22026 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21854-2012 proposto da:

T.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via

Cola Di Rienzo 212, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CICONTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato 1VINCENZO RIZZA, come da

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRONTO CASA SRL, in persona dei suoi legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, V. Piemonte 32, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO SITTINIERI, come da procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 309/2012 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata

il 29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierluigi, che conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’odierno ricorrente si opponeva, con atto notificato il 30.10.2009 al decreto ingiuntivo n. 490/2009 emesso in data 12.8.2009, col quale il Giudice di Pace di Ragusa gli ingiungeva di pagare in favore dell’agenzia immobiliare Pronto Casa s.r.l. la somma di Euro 2.880,00 oltre interessi e spese, somma dovuta a fronte del conferimento dell’incarico di vendere l’immobile di sua proprietà sito a (OMISSIS). Si trattava di compenso non dovuto perchè la vendita era avvenuta solo una volta scaduto l’incarico, “nel luglio 2009 a tale T.S., che … non aveva mai avuto contatti con l’Agenzia, nè durante le trattative, nè all’atto della conclusione dsell’affare”.

2. Il giudice di pace accoglieva l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, perchè emesso da giudice di pace incompetente territorialmente, competente essendo il giudice di pace di Ispica, avendo l’opponente trasferito la sua residenza in (OMISSIS), prima della emissione e della notifica del decreto ingiuntivo. giudice di pace riteneva nulla la clausola n. 8, stampata sul retro del modulo di affidamento dell’incarico, con la quale si prevedeva la deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore in favore del foro di Ragusa. Si trattava di clausola vessatoria, apposta a stampa nel retro del modulo di conferimento dell’incarico, richiamata nella facciata del modulo stesso con la sola indicazione numerica (unitamente a tutte le clausole dalla n. 2 alla n. 9 comprese) e recante anche una specifica sottoscrizione, separata da quella con la quale veniva conferito l’incarico. Riteneva il giudice di pace che la modalità del richiamo alle clausole stampate nel retro del modulo non consentiva di concludere che vi fosse stata l'”individualità, serietà ed effettività” nella trattativa sulla stipula di tale clausola, necessaria per ritenerne la validità.

3. L’appello proposto dalla società veniva accolto, con rigetto dell’opposizione del T. al decreto ingiuntivo.

3.1 – Il giudice dell’appello riteneva “l’eccezione sul foro del consumatore implausibile” perchè la residenza del T. in (OMISSIS) risultava sia dal modulo sottoscritto che dalla specifica dichiarazione dello stesso resa in sede di atto di compravendita del (OMISSIS).

3.2 – Il giudice dell’appello riteneva poi valide le clausole stampate sul retro del modulo di conferimento dell’incarico, in ragione della sottoscrizione del modulo stesso, dovendosi presumere, in conseguenza della sottoscrizione, la loro conoscenza. Rilevava il giudicante che si trattava di “clausole concordate non viziate sotto alcun profilo” e che “il termine di dodici mesi per l’esclusiva dell’incarico (e quindi con il diritto alla provvigione nell’ipotesi di rendita durante questo arco di tempo) è stato liberamente accettato”.

4. Impugna tale decisione il ricorrente che formula tre motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 2, lett. u codice del consumo D.Lgs. n. 206 del 2005 (ai sensi dell’art. 360, n. 3) nonchè insufficiente contraddittoria motivazione in relazione al punto 8 del contratto (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Deduce il ricorrente “la chiara violazione del principio di trasparenza contrattuale previsto dall’art. 5 Cod. Cons., che fissa l’indefettibile dovere di informazione nei confronti del consumatore sia nella fase precedente all’instaurazione di uno specifico rapporto di consumo mediante la stipula di un accordo, sia nel momento della conclusione, che nell’esecuzione dello stesso”. Sottolinea, in particolare, che la clausola n. 8 stampata nel retro del modulo, di natura vessatoria, prevedeva la deroga alla competenza territoriale regolata dal Codice del Consumo. Rileva che l’eccezione di incompetenza era stata sollevata (ed accolta dal giudice di pace) sulla base della residenza effettiva dell’opponente dal momento del deposito e della successiva notifica dell’ingiunzione di pagamento da parte della Pronto Casa S.r.l.”, posto che “dal (OMISSIS) il T. avena trasferito la propria residenza da (OMISSIS)” e l’ingiunzione era stata notificata in data 24.9.2009. La sentenza impugnata è censurabile perchè radica la competenza giurisdizionale nel foro di Ragusa, “basandola sulla residenza che il T. aveva al momento della sottoscrizione del modulo e della stipula della compravendita e non già al momento della proposizione della domanda”.

Rileva poi il ricorrente che il giudice dell’appello ha errato nell’affermare la validità delle clausole, “compresa quella della competeva territoriale, fondandola su una mera presunzione di conoscena delle condizioni negoziali da parte dell’odierno ricorrente, connessa alla regola della comune esperienza, esulando totalmente dall’applicazione della normativa in materia”.

Rileva, inoltre, che “nonostante l’eccezione sollevata dal ricorrente, non è stato considerato che la Pronto Casa non ha fornito alcuna prova circa il tenore delle trattative individuali intercorse con il sig. T. in relazione alle clausole presenti nel contratto”, essendosi limitata l’agenzia “ad affermazioni meramente rinunciando immotivatamente all’escussione dell’unico teste indicato e desistendo pertanto dal confutare le avverse decisioni”. Aggiunge il ricorrente che “il Giudice del gravame ha omesso di considerare che la presunzione di vessatorietà che involge tale clausola, e la sua conseguente nullità, può essere superata soltanto dimostrando che la clausola stessa sia stata oggetto di specifica trattativa individuale con il consumatore ai sensi dell’art. 34 Cod. del Cons.”. Nè, rileva ancora il ricorrente, “la prova della trattativa individuale può consistere sic et simpliciter solo nella duplice sottoscrizione fatta apporre sul modulo tenendo conto peraltro che le relative condizioni erano, ad arte, apposte sul retro del foglio” Quanto al vizio di motivazione, il ricorrente rileva che il “vizio logico si concretizza nella insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza stessa nella parte in cui il Giudice di appello, nel dichiarare implausibile l’eccezione sul foro del consumatore, sembra ritenere valida la clausola di elezione del foro speciale di cui al punto 8 del contratto; tuttavia prosegue nell’individuazione del foro competente facendo riferimento alla residenza dell’appellato che secondo la previsione pattizia non dovrebbe invece avere alcuna rilevanza”.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “violazione, e falsa applicazione ddell’art. 33, comma 2, lett. f) e t) e dell’art. 36 cod. consumo nonchè omessa o insufficiente motivazione in relazione al punto 6 del contratto”. Il giudice dell’appello ha pure errato nel pronunciarsi, peraltro solo in parte, sull’eccezione di nullità “del punto 6 del contratto regolante l’irrevocabilità dell’incarico, il patto di esclusiva e la determinazione della clausola penale in caso di inadempimento”. Tale clausola era da considerarsi nulla, perchè non oggetto di specifica trattativa e recante “l’irrevocabilità dell’incarico per un determinato periodo di tempo nonchè il vincolo di esclusività”, elementi che “ristringono la libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, non potendo il venditore revocare l’incarico prima della scadenza nè rivolgersi ad altri mediatori per tutta la sua durata, nè tantomeno vendere l’immobile in proprio”. Inoltre, il giudice dell’appello “non ha neanche rilevato che la stipula del contratto di compravendita tra il sig. T. e l’acquirente, il quale non aveva mai avuto contatti con l’agenzia, è avvenuta successivamente alla scadenza annuale del termine di esclusiva risalente all’aprile 2009”. La nullità della clausola travolge anche “la connessa clausola penale”, stante “l’importo manifestamente eccessivo pari alla provvigione pattuita per la vendita dell’immobile”.

1.3 – Col terzo motivo si deduce: “violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 1 cod. cons. nonchè omessa motivazione”. Il giudice dell’appello ha omesso di pronunciare sulla violazione dell’art. 33, comma 1 Cod. del Consumo, che prescrive il giusto equilibrio tra diritti e obblighi derivanti alle parti dal contratto concluso e dalla cui inosservanza discende l’ulteriore nullità dell’atto di conferimento di incarico”. Osserva il ricorrente che “a fronte dell’impegno definitivo posto a carico del committente, gravato da un obbligo di irrevocabilità dell’incarico, da una clausola penale sprioporzionata, dalla clausola di esclusività, non è previsto alcun dovere, onere o adempimento a carico del mediatore nè tantomeno l’applicazione di penali e/o risarcimenti in caso di suo recesso anticipato o inadempimento”. La deroga alla disciplina legislativa di cui all’art. 1754 c.c. e segg. definita secondo le disposizione contrattuali, concretizza esclusivamente uno svantaggio a carico del consumatore sena alcuna previsione di obbligazioni a carico del mediatore che in concreto sia in grado di riequilibrare il contratto tra le parti”.

2. Il ricorso è fondato e va accolto quanto al primo assorbente motivo relativo.

2.1 – Correttamente il giudice di pace ha accolto l’opposizione, rilevando l’incompetenza del giudice di pace di Ragusa nell’emettere il decreto ingiuntivo opposto, individuando come competente il giudice di pace di Ispica, avendo trasferito l’opponente la sua residenza in (OMISSIS) da data anteriore alla emissione e notifica del decreto ingiuntivo (trasferimento di residenza 6 luglio 2009). Al riguardo, il giudicante, dopo aver ritenuto la nullità della clausola n. 8 di deroga al foro di competenza del consumatore, stampata sul retro del modulo di conferimento dell’incarico, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui in tema di controversie tra consumatore e professionista, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), (cd. Codice del consumo) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto” (Cass. n. 23979 del 25/11/2010, Rv. 615111).

2.2 – Pure correttamente il giudice di pace ha ritenuto la nullità della clausola di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore, stampata sul retro del modulo al n. 8, in assenza della specificità dell’approvazione e della mancata prova di una specifica informazione al riguardo da parte dell’agenzia. Il giudice di pace ha fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “l’esigenza di specificità e separatezza imposta dall’art. 1341 c.c. non può ritenersi soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la distinta sottoscrizione di gran parte delle condizioni generali di contratto, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate” (Cass. n. 5733 del 29/02/2008, Rv. 603045). Nella specie, sono state sottoposte a sottoscrizione separata, effettuata sul fronte del modulo di conferimento dell’incarico, le clausole dalla numero 2 alla numero 9 stampate sul retro del modulo, e tra queste appunto la n. 8, con rinvio al retro del modulo per la lettura del significato di ciascuna di esse e senza la specificazione sintetica del loro contenuto, accanto alla indicazione meramente numerica. In tale situazione, era necessaria la prova, per la validità della clausola, della adeguata informativa al riguardo, prova del tutto mancata.

3 La decisione del giudice dell’appello è quindi errata e va cassata, dovendosi indicare il giudice di pace competente nel giudice di pace di Ispica, restando assorbiti i restanti motivi.

4. Le spese possono essere compensate.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del giudice di pace di Ispica. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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