Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22026 del 28/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 22026 Anno 2015
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 11883-2012 proposto da:
– I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell Istituto, rappresentato e
2015
3317

difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI
CALIULO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO PREDEN giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 28/10/2015

AVESANI DINO C.F. VSNDNI45H2OL781T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO FAGGIANI, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;

controricorrente

di VENEZIA, depositata il 04/10/2011 R.G. N.
213/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI;
udito l’Avvocato GUIDO FAGGIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 290/2011 della CORTE D’APPELLO

Con sentenza del 4.10., la Corte d’Appello di Venezia rigettò il gravame
proposto dall’Inps nei confronti di Avesani Dino Cilpi avverso la
sentenza di prime cure, che aveva riconosciuto riconosciuto il diritto
dell’Avesani alla liquidazione della pensione di anzianità mediante la
totalizzazione ai sensi del dl.vo n. 42/06, comprensiva del periodo
contributivo rispettivamente accreditato presso il soppresso Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.
A-vvei
aiI
nza della torte territoriale, l’In
a proposto
ricorso per azione fondato su-un unico motivo. L’ intimato Avesani
hajsitifo con controricors ot
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Inps ha proposto
ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, corredato da
memoria. L’intimato Avesani ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 2 e 3 legge n. 230/97 e degli artt. 1, 4 e 7 dll.vo
n. 42/06 (art. 360, comma 1, n. 3, cpc), l’Inps si duole della decisione
impugnata, assumendo che i contributi già versati presso il Fondo di
previdenza ed assistenza degli spedizionieri doganali avrebbero una
autonoma destinazione di quota di pensione, da liquidarsi in aggiunta a
qualsiasi altro trattamento pensionistico al raggiungimento dell’età per la
pensione di vecchiaia; deduce altresì che la Gestione ad esaurimento,
istituita presso l’Inps dalla legge n. 230/97, avrebbe natura diversa
rispetto alle gestioni dell’ago e di quelle esonerative o sostitutive del
regime generale, in quanto sostanzierebbe una forma previdenziale
chiusa, con l’unico scopo di erogare una prestazione in base a quanto già
raccolto prima della soppressione del Fondo e a quanto lo Stato dovrà
integrare in assenza di qualsiasi entrata contributiva successiva al 1997,
cosicché quei contributi cristallizzati non potrebbero essere oggetto né di
cumulo, né di totalizzazione.
a. Deve anzitutto rilevarsi che in relazione alla domanda svolta nel
presente giudizio, fondata sull’invocata applicabilità dell’art. 1 dl.vo n.
42/06, non può trovare applicazione il principio, già affermato da questa
Corte, in base al quale l’art. 16 della legge n. 233/90 – secondo il quale
per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle
medesime gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,
l’importo della pensione è determinato dalla somma della quota di
pensione calcolata sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive

1Z(..VrA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

gestioni, nonché della quota di pensione calcolata, con le norme
dell’assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di
iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti – non si applica al
cumulo tra la contribuzione versata al Fondo lavoratori dipendenti e
quella maturata presso il Fondo previdenziale degli spedizionieri
doganali tra il 1° luglio 1970 ed il 31 dicembre 1997, data quest’ultima a
partire dalla quale detto Fondo è stato soppresso ai sensi della legge 16
luglio 1997, n. 230 (cfr, Cass., nn. 16615/2011; 17338/2012; cfr, altresì,
per un caso di domanda di “ricongiunzione”, senza però riferimento
alcuno alla totalizzazione ai sensi del dl.vo n. 42/06, essendo stata la
domanda amministrativa presentata nel 1998, Cass., n. 18043/2014).
Risulta infatti di piana evidenza che le pronunce di questa Corte nn.
16615/2011 e 17338/2012 sono state rese in relazionea domande fondate
sulla pretesa applicabilità di una diversa disposizione di legge, appunto
l’art. 16 legge n. 233/90, che concerneva il cumulo dei periodi
assicurativi “Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi
versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti …”, cosicché tale disposizione, avuto riguardo all’epoca della
sua emanazione, non poteva concernere gli iscritti alla Gestione separata
di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/95 (alla quale, in forza dell’art.
1, comma 3, legge n. 230/97 sono stati iscritti gli spedizionieri doganali
non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo previdenziale
ed assistenziale degli spedizionieri doganali alla data di soppressione del
medesimo e gli spedizionieri doganali iscritti nell’albo nazionale
successivamente alla data di soppressione del Fondo), per l’ovvia
ragione che tale Gestione separata non era stata ancora istituita.

b. La normativa della cui applicabilità al caso di specie qui si
controverte si inserisce in un percorso legislativo segnato dall’intervento
della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1999; con tale pronuncia,
nel dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5
marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi
ai fini previdenziali per i liberi professionisti), il Giudice delle leggi
indicò espressamente nella totalizzazione dei periodi assicurativi principio già risultante da varie disposizioni del nostro ordinamento
previdenziale – il sistema alternativo che il legislatore avrebbe dovuto
disciplinare affinché l’eccessiva onerosità della ricongiunzione non
esponesse l’assicurato, costretto nel corso della sua esistenza ad una più
o meno accentuata mobilità e pertanto carente dei requisiti per accedere
alla prestazione in una singola gestione, al rischio di veder sterilizzata la
contribuzione versata per un numero di anni tale da raggiungere, nel
complesso, l’anzianità contributiva richiesta, evitando così che il
lavoratore abbandoni il mondo produttivo senza alcuna prospettiva di
tutela previdenziale.

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L’art. 71 legge n. 388/00 (abrogato dall’art. 7, comma 2, dl.vo n. 42/06)
previde in effetti una forma di totalizzazione per il conseguimento della
pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.
Con legge n. 243/04 venne conferita delega al Governo per
l’emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme (tra l’altro
e per ciò che qui specificamente rileva) “intese a: … d) rivedere il
principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone
l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi
per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i
contributi”; l’art. 2, di tale legge delega previde, fra i principi e criteri
direttivi a cui il legislatore delegato si sarebbe dovuto attenere, di “o)
ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi
assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di
sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con
l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore
che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore
che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di
anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, e che
abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale,
interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di
contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto
pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le
proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di
assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell’età
pensionabile”.
In attuazione appunto della legge n. 243/04, venne emanato il dl.vo n.
42/06, il cui art. 1, nel testo originario, prevedeva quanto segue:
“1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione
dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione
obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme
pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già
titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette
gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non
coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento
di un’unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al
periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo
di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose
diverse dalla cattolica.
“2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:
a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di
età e possa far valere un’anzianità contributiva almeno pari a venti anni
ovvero, indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato
un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;

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b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità
contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla
pensione di vecchiaia.
“3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per
intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di
restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il
diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione”.
La controversia di cui alla presente causa ha appunto investito
l’interpretazione del ridetto art. 1 dl.vo n. 42/06, discutendosi se fra le
forme pensionistiche contemplate dalla norma dovesse o meno essere
ricompreso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri
doganali, soppresso con la legge 16 luglio 1997, n. 230.
c. Ritiene il Collegio che, già in base a quanto previsto dall’art. 1 dl.vo
n. 42/06, nel suo testo originario (e dunque anche a prescindere dalla
modificazione introdotta dall’art. 2, comma 2, dpr n. 157/13, su cui
infra), alla suddetta questione interpretativa doveva essere data risposta
positiva.
c.1 La legge n. 1612/60 (di Riconoscimento giuridico della professione
di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo
previdenziale a favore degli spedizionieri doganali) previde all’art. 15
(poi modificato dall’articolo unico legge n. 88/69 e oggi abrogato
dall’art. 23 dpr n. 107/01) che “É costituito un fondo avente carattere
previdenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che
ciascuno di essi è tenuto a versare, determinati annualmente in
relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all’importanza delle
operazioni di ciascuno degli iscritti”.
Il regolamento del fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli
spedizionieri doganali, approvato con dm 30.10.1973, stabilì che “Tutti
gli spedizionieri doganali iscritti nell’albo nazionale sono iscritti
d’ufficio al fondo” (art. 2, comma 1) e che il trattamento di previdenza
consisteva nella concessione della pensione ordinaria, di invalidità e ai
superstiti, oltre che dell’indennità di buonuscita (art. 24); la pensione
ordinaria spettava all’iscritto che avesse compiuto almeno sessanta anni
di età e che avesse altresì maturato una anzianità d’iscrizione al fondo
non inferiore ai venti anni (art. 25) ed era pertanto una pensione di
vecchiaia.
Il dpr 1°.4.1978, n. 239, di Conferma, ai sensi dell’art. 3 della legge 20
marzo 1975, n. 70, del Fondo previdenziale e assistenziale degli
spedizionieri doganali, dichiarò il predetto Fondo “necessario ai fini
dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese”,
disponendone l’inserimento “nella categoria I della tabella allegata alla
legge 20 marzo 1975, n. 70”.
Deve quindi convenirsi che anche l’iscrizione al Fondo previdenziale e
assistenziale degli spedizionieri doganali configurava, quanto meno per
gli spedizionieri lavoratori autonomi, una forma di assicurazione

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obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, restandone così
integrato, nel caso di specie, il requisito di cui al ridetto art. 1 dl.vo n.
42/06 di iscrizione “a due o più forme di assicurazione obbligatoria per
invalidità, vecchiaia e superstiti”.
c.2 Non rileva in contrario che il Fondo previdenziale e assistenziale
degli spedizionieri doganali sia stato soppresso dalla legge n. 230/97 a
decorrere dal 1° gennaio 1998 (art. 1); tale legge prevede infatti la
conservazione, per gli spedizionieri doganali, della quota di pensione
maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il
soppresso Fondo al 31 dicembre 1997, quote da erogarsi dall’Inps
secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati
sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell’assicurazione
generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti
per tali gestioni (art. 2); inoltre, per il pagamento delle pensioni in essere
nonché per l’erogazione delle suddette quote aggiuntive e dell’indennità
di buonuscita, è stata istituita, nell’ambito dell’Inps, una apposita
gestione speciale ad esaurimento, alla quale è altresì prevista l’affluenza
delle attività e delle passività risultanti dal rendiconto del soppresso
Fondo (art. 3).
La legge n. 230/97 non ha quindi previsto l’annullamento delle singole
posizioni contributive, né la restituzione agli iscritti al Fondo dei
contributi versati; ne discende, pertanto, che la persistenza della
posizione contributiva acquisita consente l’applicazione della
totalizzazione di cui all’art. 1 dl.vo n. 42/06 (dovendo anche
considerarsi, del resto, che la liquidazione del trattamento, a mente
dell’art. 4 dl.vo n. 42/06, seguirà le regole del sistema contributivo).
c.3 Neppure è ostativa, al riguardo, la mancata previsione, nella
disciplina del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri
doganali, dell’erogazione della pensione di anzianità.
Ciò, anzitutto, perché l’erogazione di tale prestazione non costituisce un
requisito richiesto dall’art. 1 dl.vo n. 42/06, che, al contrario, fa
riferimento, per quanto qui specificamente rileva, a “forme di
assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti”; il che è
coerente con la ricordata previsione dell’art. 2, lettera o), della legge
delega n. 243/04, laddove era stato prefigurato “…l’obiettivo di
consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia
complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità
contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, e che abbia versato
presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla
domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi”.
Inoltre l’irrilevanza della mancata previsione della pensione di anzianità
nelle singole gestioni previdenziali interessate è confermata dal fatto che
alcune delle forme assicurative obbligatorie per le quali, a mente dell’art.
1 dl.vo n. 42/06, è consentita la totalizzazione non prevedono
l’erogazione della pensione di anzianità; il riferimento è al Fondo di

previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose
diverse dalla cattolica, istituito con legge n. 903/73, che contempla
soltanto le pensioni di vecchiaia, inabilità e ai superstiti (artt. 2, 11, 12 e
14) e a talune delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in particolare
l’Enasarco (cfi- la legge istitutiva n. 12/73, che contempla la pensione di
invalidità, vecchiaia e superstiti agli artt. 2, 9, 10, 13, 14, 18 e 19,
nonché gli artt. 12 e ss del Regolamento delle attività istituzionali della
Fondazione Enasarco, contemplanti le pensioni di vecchiaia, invalidità,
inabilità e superstiti) e l’Enpaia (cfr gli artt. 2 e ss del Regolamento del
Fondo di previdenza approvato con decreto interministeriale del 19
novembre 1996, contemplanti prestazioni previdenziali per morte,
invalidità vecchiaia e superstiti).
c.4 La legge n. 243/04 e il dl.vo n. 42/06 hanno introdotto una nuova
disciplina relativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati
presso diverse gestioni previdenziali, anche al fine dell’accesso alla
pensione di anzianità (cfr art. 1, comma 2, lett. a) dl.vo n. 42/06, con
riferimento alla facoltà per l’interessato di cumulo di periodi assicurativi
non coincidenti ove “…indipendentemente dall’età anagrafica, abbia
accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni”).
Non può dunque condividersi la tesi secondo cui il vincolo di
destinazione di cui alla legge n. 230/97 precluderebbe la possibilità di
procedere alla totalizzazione dei contributi, non essendo ravvisabile una
situazione di incompatibilità tra l’esercizio di tale facoltà al fine di
conseguire un’unica pensione e la previsione dell’erogazione della quota
aggiuntiva di cui alla legge n. 230/97, trattandosi di prestazioni fra loro
alternative; ciò in quanto la corresponsione della quota aggiuntiva di
pensione ai sensi della legge n. 230/97 è mantenuta qualora l’assicurato
non opti, sussistendone i presupposti di legge, per il conseguimento di
un’unica pensione mediante la totalizzazione dei contributi in base a
quanto consentito dal ridetto art. 1 dl.vo n. 42/06.
d. Il dpr 28 ottobre 2013, n. 157, “regolamento di armonizzazione dei
requisiti di accesso al pensionamento”, come definito dall’art. 1, entrato
in vigore successivamente alla sentenza impugnata e alla proposizione
del ricorso, ha previsto, all’art. 2, comma 2, che “All’articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole:
«decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono inserite le seguenti:
«e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri
doganali,»”.
Al riguardo l’Inps, partendo dal presupposto che, sulla base del
precedente tenore testuale dell’art. 1 dl.vo n. 42/06, la contribuzione
versata presso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri
doganali non poteva essere oggetto di totalizzazione ed evidenziando la
mancanza di una disposizione speciale che stabilisca l’efficacia
retroattiva della novella del 2013, argomenta che, poiché l’accesso alla
pensione è regolato dalla disciplina vigente al momento della

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presentazione della domanda, correttamente, ratione temporis, sono state
disattese le istanze proposte prima della ridetta modifica legislativa,
onde l’assicurato che volesse avvalersi della totalizzazione dovrebbe
presentare una nuova domanda.
Per contro gli assicurati rivendicano la natura di norma di interpretazione
autentica della disposizione di cui all’art. 2, comma 2, dpr n. 157/13,
siccome diretta a chiarire la portata applicativa della norma nella quale si
inserisce dando luogo ad un precetto normativo unitario e adottando
un’opzione ermeneutica già desumibile dall’esegesi dell’art. 1, comma
1, dl.vo n. 42/06.
Deve osservarsi al riguardo che la ricordata espressa previsione
legislativa secondo cui anche il Fondo previdenziale ed assistenziale
degli spedizionieri doganali rientra fra le gestioni i cui periodi
assicurativi consentono la totalizzazione smentisce l’assunto difensivo
dell’Istituto, secondo il quale il vincolo di destinazione di cui alla legge
n. 230/97 precluderebbe la possibilità di procedere alla totalizzazione dei
relativi contributi e, specularmente, testimonia che la contribuzione
versata al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli
spedizionieri doganali è suscettibile di essere utilizzata ai fini della
totalizzazione.
Ne discende che, risultando inaccoglibile la ricordata interpretazione
dell’Inps, cade il presupposto su cui si fonda la pretesa portata
innovativa della modifica di cui all’art. 2, comma 2, dpr n. 157/13 e, con
ciò stesso, l’assunto secondo cui la totalizzazione sarebbe da ritenersi
consentita solo in relazione alle domande proposte successivamente
all’entrata in vigore di tale novella; al contrario, il predetto intervento
legislativo, inserendosi in un contesto normativo che già riconosceva la
possibilità della totalizzazione anche per i periodi contributivi inerenti al
Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e in
assenza, peraltro, di qualsivoglia modifica introdotta medio tempore alla
disciplina di cui alla legge n. 230/97, ne rileva la portata esplicativa e
confermativa della normativa già applicabile secondo la prospettata
esegesi dell’art. 1, comma 1, dl.vo n. 42/06 e, quindi, la sua funzione
sostanziale di interpretazione autentica di quest’ultimo.
Rimane pertanto confermato che il ricorso alla totalizzazione, ove ne
ricorrano i presupposti fattuali, è consentito anche in relazione alle
domande proposte in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2,
comma 2, dpr n. 157/13.
Del resto la contraria opzione ermeneutica presenterebbe ineludibili
profili di incostituzionalità, sia sotto il profilo della sua ragionevolezza
(art. 3 Costituzione), poiché porterebbe a soluzioni diametralmente
opposte a seconda che, a parità di condizioni, la medesima domanda sia
stata avanzata prima o dopo una certa data, sia sotto il profilo
dell’osservanza dell’art. 76 della Costituzione, stante la contrarietà ai
principi direttivi dettati dalla legge delega n. 243/04, a sua volta emanata
alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale, sicché, ove pure residuasse un dubbio ermeneutico, lo

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stesso dovrebbe essere risolto privilegiando l’interpretazione che rende
la norma interpretata conforme al dettato costituzionale.
Va quindi rigettato il ricorso. Tenuto conto dell’incertezza
giurisprudenziale comprovata dall’avvenuta approvazione della già
citata norma interpretativa sussistono giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del giudizio di legittimità.

La Corte:
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 16.7.2015

P.Q.M.

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