Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22026 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 24/10/2011), n.22026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA IL POGGETTO A R.L. (OMISSIS), in

persona del suo legale rappresentante pro tempore e Presidente del

Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA,

LARGO BACONE 16 SCALA B, presso lo studio dell’avvocato CESARIO

SAVOIA, rappresentata e difesa dall’avvocato SAVOIA EMANUELE giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA AURELIA 424, presso lo studio dell’avvocato CIAFFI

VINCENZO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2009 del GIUDICE DI PACE di RUTIGLIANO del

12/11/08, depositata il 05/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. BASILE Tommaso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Antonio Segreto Letti gli atti depositati osserva:

1. La Società Cooperativa Edilizia r.l.. Il Poggetto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Rutigliano, depositata il 5.2.2009, nella causa civile tra la stessa e S.C.;

2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.

3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta.

Per queste ragioni il ricorso è inammissibile”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

Che le spese di questo giudizio seguono la soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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