Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22026 del 17/10/2014
Civile Decr. Sez. 6 Num. 22026 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
( ART.391 CPC)
Nella causa tra
CEVA LOGISTI9 ITALIANA S.R.L., in persona del legale rapp.nte pro temporeiGianpiero De)
Santis elett.te dom.ta in Roma V.le Mazzini,134 presso lo studio dell’avv. Luigi Fiorillo; rapp.ta e
difesa dagli avv.ti Andrea Uberti e Paolo Tosi;
Ricorrente
Contro
IADAROLA ANGELO MICHELE, elettivamente dom.ta in Torino Via Martini Mauri,13 presso
lo studio degli avv.ti Giuseppe Pellerito, Benedetto Pellerito e Silvio Chiodo che la rapp.tano e
difendono.
Controricorrente
Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino decisa 9/11/2010 e depositata
9/12/2010 Sent.N.1054/2010.
-rilevato che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla parte ricorrente e che la
firma è autenticata dal procuratore costituito;
-rilevato che la controparte ha firmato l’atto per accettazione, con firma autenticata dal suo
procuratore costituito;
-rilevato che ai sensi dell’art.391 c.p.c. deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza
adottare provvedimenti di condanna alle spese stante l’accordo per la compensazione sottoscritto
dalle parti.
Applicati gli artt. 390 e 391 c.p.c.
PQM
Data pubblicazione: 17/10/2014
Dichiara estinto il giudizio e dispone che il presente decreto sia comunicato alle parti costituite, che
hanno facoltà di chiedere fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
E3
611 2014
Roma,