Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22025 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24378-2012 proposto da:

V.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma,

Via G Zanardelli 23, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA TURRIO

BALDASSARI, rappresentata e difesa dall’avvocato CALOGERO DI

STEFANO, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Terenzio 7,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SMERILLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARILENA RIGGIRELLO, come da procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/2011 del TRIBUNALE di PALERMO, sede

distaccata di CARINI, depositata il 22/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Di Stefano, che si riporta agli atti e alle

conclusioni assunte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.E., quale titolare dell’agenzia “Alba Immobiliare” chiede ed ottiene in danno di Valeria Ventimiglia decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 860,00, oltre interessi, rivalutazione e spese, quale saldo della fattura n. (OMISSIS), quale provvigione per l’opera di mediazione prestata ai fini dell’acquisto da parte dell’ingiunta di un immobile, oggetto dapprima di preliminare e poi di definitivo.

2. V.V. propone opposizione: deduce l’insussistenza della dedotta mediazione ed, in subordine, la prescrizione del credito. Resiste l’opposto, che deduce che il credito vantato era riferito ad altra mediazione con la stessa cliente, relativa ad un diverso appartamento per il quale era stato stipulato il preliminare ma non il definitivo. Propone riconvenzionale ai sensi dell’art. 2041 c.c..

3. Il giudice di pace rigetta l’opposizione e condanna l’opponente alle spese di lite con sentenza depositata il 16 giugno 2009.

4. Il Tribunale rigetta l’appello di V.V. e la condanna alle spese del grado.

4.1 – Ritiene il Tribunale che, stante il valore della causa (inferiore a Euro 1.100), l’appello poteva ritenersi ammissibile solo nei limiti fissati dall’art. 339 c.p.c., comma 3 come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile (ai sensi dell’art. 27 dello stesso D.Lgs.) per essere stata la sentenza impugnata pronunciata dopo il 2 marzo 2006.

4.2 – Nell’esaminare nel merito l’appello, il Tribunale ritiene infondato il motivo di impugnazione col quale si era dedotta la nullità del giudizio di primo grado, non essendo stata data notizia all’opponente dello spostamento della prima udienza a data diversa da quella indicata nell’atto di opposizione, nella quale il giudice designato teneva udienza (21 aprile 2009). Tale mancata comunicazione non aveva consentito di partecipare alla prima udienza del 24.4.2009 nella quale la causa era stata assunta in decisione. Rileva il Tribunale che “l’appellante non ha fornito alcuna prova – come era, invece, suo precipuo onere – dell’assunto a tenore del quale il Giudice di prime cure teneva udienza nel giorno indicato nell’atto di citazione per la prima comparizione delle parti”.

4.3 – Dopo aver chiarito che l’appellante non aveva ritualmente depositato il proprio fascicolo di parte, il giudice dell’appello ritiene infondato anche il motivo d’impugnazione col quale era stata dedotta come non dovuta la mediazione perchè nell’atto pubblico indicato nel decreto ingiuntivo lo stesso mediatore aveva dichiarato che non vi era stata mediazione. Tale assunto era rimasto non provato in assenza agli atti del fascicolo del relativo atto pubblico.

4.4 – Il Tribunale dichiarava poi inammissibile l’ultimo motivo di appello, circa la mancata rilevazione dell’eccepita prescrizione del diritto alla mediazione ai sensi dell’art. 2950 c.c., per non essere tale motivo ricompreso “in nessuno dei vizi che possono essere fatti valere a mente del più volte menzionato art. 339 c.p.c., comma 3”.

5. Impugna tale decisione la ricorrente che formula cinque motivi di ricorso. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3) – falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3) – Violazione dell’art. 161 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 360 c.p.c., n. 4) – contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) – violazione dell’art. 101 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione del diritto di difesa art. 24 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Sostiene la ricorrente che ha errato il Tribunale “nel dichiarare inammissibile l’appello”, avendo “omesso di rilevare che V.V. aveva proposto appello avverso la citata, sentenza del Giudice di Pace, chiedendone la declaratoria di nullità per vizi del procedimento”. Aveva, infatti, “con il primo motivo di appello (…) dedotto la radicale nullità del procedimento di primo grado per violazione del principio del contradditorio”, per essere stato “violato il suo diritto di difesa, non essendo stata informata del rinvio di ufficio ad altra udienza della causa, nonostante, all’udienza fissata per la prima comparizione il giudice assegnatario della stessa avesse tenuto udienza e la causa non fosse stata iscritta nel ruolo di udienza”.

La motivazione addotta per respingere tale motivo era “palesemente” contraddittoria.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 318 c.p.c., comma 3 (art. 360 c.p.c., n. 3) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 c.p.c., comma 3 (art. 360 c.p.c., n. 3) – Violazione degli artt. 136 e 170 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – Violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3 – omessa applicazione dell’art. 113 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Rileva la ricorrente che la causa, regolarmente iscritta a ruolo “alcuni giorni prima” rispetto alla data indicata del 21 aprile 2009, non era stata iscritta nei ruoli di tale giorno in cui entrambi i giudici di pace del luogo tenevano udienza, ma era stata trattata il 24 aprile successiva, senza alcun avviso all’opponente, che quindi non poteva partecipare all’udienza. In mancanza di detto avviso vi era stata violazione del contraddittorio con conseguente nullità della sentenza.

Il Tribunale aveva errato a rilevare che non vi era stata alcuna prova di tale assunto da parte dell’appellante, perchè la causa in primo grado era stata posta in decisione lo stesso giorno della prima comparizione e in appello la prova in ordine a tale circostanza era preclusa per effetto dell’art. 345 c.p.c., non potendosi ritenere “precostituita (…) quella che si forma successivamente alla definizione del processo di primo grado, quale può essere quella finalizzata a provare che il Giudice di prime cure avesse tenuto udienza lo stesso giorno indicato in citazione e che la causa promossa da V.V. non fosse stata scritta nel proprio ruolo di udienza”.

Il giudice dell’appello avrebbe dovuto applicare l’art. 213 c.p.c., chiedendo informazioni “alla Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Carini, al fine di venire a conoscenza della circostanza esposta in atto di appello, ossia se, si ribadisce, il Dott. D. – assegnatario della causa – il 21 aprile 2009, avesse tenuto udienza e se in tale udienza fossero state trattate le prime comparizioni”. In ogni caso, il Tribunale “avrebbe dovuto porre a fondamento della propria decisione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, anche la nozione di comune esperienza che i due Giudici di Pace, assegnati all’Ufficio di (OMISSIS), il 21 aprile 2009 avevano tenuto udienza. L’Ufficio del Giudice di Pace di Carini è ubicato nello stesso piccolo edificio ove si trova la Sezione distaccata del Tribunale di Palermo”.

1.3 – Col terzo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) Violazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – Falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Il giudice dell’appello ha errato nel ritenere non provato che “la compravendita del (OMISSIS) stipulato in Notar M.O. di (OMISSIS), tra I.E., odierno controricorrente, che interveniva nella qualità di procuratore di D.M.G. ed altri, e V.V., era stata conclusa senza spesa di mediazione”, posto che in tale rogito “venne testualmente scritto “le parti del presente atto dichiarano… che la presente compravendita è stata conclusa senza spesa di mediazione…””. Risultava, quindi, che “per espressa dichiarazione resa dall’odierno controricorrente I.E. nel più volte citato atto di compravendita del (OMISSIS), ove lo stesso era parte, le parti contraenti non si erano avvalse dell’intervento del mediatore”.

1.4 – Col quarto motivo si deduce: “Violazione dell’art. 2950 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’eccezione di prescrizione del diritto del mediatore, che era fondata perchè “la domanda di pagamento della provvigione venne formulata dall’odierno controricorrente una prima volta l’8 luglio 2006 e dopo, a distanza di oltre due anni, il 19 novembre 2008, in occasione della proposizione del giudizio monitorio”. Di conseguenza a tale data, era “abbondantemente trascorso il periodo di prescrizione del diritto”.

1.5 – Col quinto motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c.)”. Ritiene la ricorrente che “alla luce delle considerazioni esposte nei motivi che precedono, il Tribunale non avrebbe dovuto condannare V.V. al pagamento delle spese processuali a favore di I.E. titolare dell’Agenzia Alba Immobiliare, ma avrebbe dovuto porle a carico di quest’ultimo”.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.1 – Il primo motivo è infondato. Il giudice dell’impugnazione non ha dichiarato inammissibile l’appello quanto alla violazione denunciata (nullità della sentenza per violazione del contraddittorio). Ha invece specificamente esaminato il motivo d’appello in questione semplicemente rigettandolo, per non essere stata fornita la prova che il giudice di pace designato aveva tenuto udienza proprio il 21 aprile 2009, essendo tale circostanza, dedotta dall’appellante, posta a fondamento dell’eccezione.

La parte della motivazione della sentenza impugnata nella quale il giudice d’appello ha chiarito i limiti di appellabilità della sentenza del giudice di pace, resa ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3 così come modificato, è assolutamente coerente con le valutazioni compiute dal giudicante che ha ritenuto ammissibile l’appello per il vizio di procedura denunciato.

2.2 – Il secondo motivo è infondato perchè presuppone provata l’affermata circostanza (che il giudice d’appello ha invece ritenuto non provata e con onere di prova a carico dell’appellante) relativa alla tenuta dell’udienza del 21 aprile 2009 da parte del giudice di pace assegnatario del fascicolo.

Tale prova doveva evidentemente essere fornita in appello, posto che il primo giudice aveva trattenuto la causa in decisione lo stesso giorno in cui aveva tenuto la prima udienza. Tale prova non è stata fornita e poteva consistere in una semplice certificazione di cancelleria, certamente ammissibile come produzione anche in appello, perchè finalizzata a far valere un vizio del procedimento che non era stato possibile dedurre in primo grado. La motivazione sul punto è del tutto coerente.

Nè ancora il giudice di appello poteva d’ufficio richiedere informazioni, nè tantomeno far uso del fatto notorio in tesi relativo ai giorni d’udienza del giudice di pace di Carini, posto che tali circostanze potevano essere oggetto di agevole prova da parte dell’appellante e non essendo tali circostanze oggetto di necessaria conoscenza da parte del giudice ai sensi dell’invocato secondo comma dell’art. 115 c.p.c..

2.3 – Il terzo motivo è infondato, avendo il giudice dell’appello chiarito che la circostanza dedotta (esclusione del compenso di mediazione risultante dall’atto pubblico di vendita) non era verificabile per la mancata disponibilità in atti del rogito anche in conseguenza del mancato deposito del fascicolo di parte.

2.4 – Il quarto motivo è pure infondato per come dedotto.

Il giudice dell’appello ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla mancata rilevazione della dedotta prescrizione, trattandosi di motivo di appello inammissibile a fronte della sentenza resa dal giudice di pace secondo equità.

2.5 – Il quinto motivo è infondato perchè il giudice d’appello ha correttamente liquidato le spese secondo il principio della soccombenza.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 1.500,00 (millecinquecento) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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