Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22025 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 24/10/2011), n.22025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.R., B.A. (OMISSIS), P.

V., quali eredi di B.C., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEGLI EQUI 8, presso lo studio dell’avvocato TRICARICO

GIOVANNI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PI.OM. (OMISSIS), PI.SO.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MAGLIANO

SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato PETTINARI LUIGI,

rappresentate e difese dall’avvocato LUCCHETTI ALBERTO giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 365/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

3/06/03/ depositata il 07/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Tricarico Giovanni difensore ricorrenti che si

riporta agli scritti e chiede la trattazione del ricorso in P.U.;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha

concluso per il rigetto nel merito del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Antonio Segreto Letti gli atti depositati osserva:

1. B.A., B.R. e P.V. hanno chiesto la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di appello di Ancona n. 365/08, depositata il 7.6.2008, nella causa tra detti ricorrenti e Pi.Om. e So.. Le intimate hanno resistito con controricorso.

2. Il ricorso è inammissibile per la mancata esposizione dei fatti di causa.

Per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, è sufficiente, ed insieme indispensabile, che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, con una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esse assunte dal e parti, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice “a quo”, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. 03/02/2004, n. 1959; Cass. 17/10/2003, n. 15547; Cass. 23/05/2003, n. 8154);

Nella fattispecie questa Corte, valutando il ricorso sia nella parte relativa a “Fatti e svolgimento del processo” che in quella relativa ai “Motivi”, ritiene che l’esposizione dei fatti di causa sia sostanziali che processuali nei termini sopra detti, non è desumibile in maniera sufficiente”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano superati dalla contrarie osservazioni mosse dalle ricorrenti nella memoria presentata, che non può svolgere funzione integrativa dell’omessa o insufficiente esposizione dei fatti nel ricorso (come è anche a dirsi da parte della documentazione prodotta);

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

Che le spese di questo giudizio seguono la soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalle resistenti, liquidate in Euro 1000,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA