Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22025 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, (ud. 14/03/2018, dep. 11/09/2018), n.22025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7611/2014 proposto da:

M.G., e B.O., quali genitori ed unici eredi

legittimi di M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CRISCI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO

PASQUINELLI;

– ricorrenti –

contro

D.E., BA.MA.PI., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BRAGAGLIA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO

VINCENZI;

– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

C.M., F.E., F.I., L.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 199/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale

condizionato;

udito l’Avvocato FRANCESCO CRISCI, difensore dei M. e B.,

che ha chiesto l’accoglimento delle difese in atti;

udito l’Avvocato ROBERTO BRAGAGLIA, difensore dei signori D. e

Ba., che si è riportato alle conclusioni depositate.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I coniugi D.E. e Ba.Ma.Pi. chiedevano accertamento di acquisto, per usucapione, di immobile sito in (OMISSIS), descritto al Catasto Terreni di tale Comune al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), ente urbano di mq. 3, nei confronti di C.M., F.E., F.I., F.O. e M.M.. Esponevano di avere acquistato, in comunione legale, a rogito notaio N. in data 15.3.04 da F.U., la proprietà di porzioni immobiliari, poste in (OMISSIS) (censite al catasto terreni al foglio (OMISSIS), mappali n. (OMISSIS)), che nel rogito di acquisto era specificato che “nella vendita e nel prezzo sono compresi anche tutti i diritti spettanti al venditore sul piccolo manufatto ad uso pollaio, antistante il fabbricato di cui al mappale (OMISSIS)” corrispondente, anche come identificazione catastale, a quello di cui si chiedeva l’usucapione. Rilevavano come detto fabbricato, costruito su area comune a vari fabbricati, era il frutto di frazionamento del mappale (OMISSIS), indicandone gli intestatari catastali, ma deducendo che era stato sempre posseduto in modo esclusivo da essi attori e dall’alienante F.U. ed, ancor prima di lui, dal suo dante causa F.C..

Si costituiva il solo M. per rilevare di avere acquistato (rogito notaio Smeraldi in data 5.2.96) da F.C., F.U., F.A. alcuni beni immobili meglio descritti in comparsa di risposta, nonchè il diritto di comproprietà sull’immobile contraddistinto al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), per cui chiedeva il rigetto della domanda di usucapione, stante la posteriorità del rogito di acquisto dei D. – Ba. rispetto a quello suddetto.

Il Tribunale di Modena, Sez. Disi, di Sassuolo, con sentenza n. 6067/2010, affermava che il dante causa comune delle parti, F.U. (e prima di lui F.C.) aveva esercitato un possesso esclusivo e continuato sul bene fin dal 1954, per cui alla data del trasferimento di alcune porzioni immobiliari era sicuramente divenuto proprietario del pollaio; escludeva, infine, che il pollaio stesso fosse stato trasferito al M. con il rogito sopra menzionato. Pertanto, accoglieva la domanda di usucapione, accertava la insussistenza di alcun diritto di proprietà in capo al M. e compensava integralmente le spese di causa tra gli attori e i convenuti rimasti contumaci, mentre condannava il M. al pagamento delle spese del grado in favore dei coniugi D..

Avverso questa sentenza interponeva appello M. per diversi motivi.

Si costituivano i coniugi D. – Ba. contrastando le deduzioni dell’appellanti e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 199 del 2013 rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado. Secondo la Corte bolognese, la domanda di usucapione del bene da parte dei coniugi D. era assolutamente fondata, soprattutto, perchè le prove orali assunte, confermavano che il pollaio in questione era stato posseduto in modo esclusivo e pacifico da F.C., che aveva donato l’immobile a F.U., diretto dante causa degli appellati coniugi D.. Specificava, altresì, la Corte di Bologna che, sulla base del tenore letterale del rogito non risultava che F.C. e F.A. avessero a M. la proprietà del manufatto costituente pollaio, anche per la mancata individuazione nel rogito della natura del bene presente, invece, nel rogito N..

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da M. con ricorso affidato a cinque motivi D.E., Ba.Ma.Pi., C.M., F.E., F.I. e F.O. hanno resistito con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. In prossimità dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- M. lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale nell’accogliere la domanda di usucapione non avrebbe tenuto conto che i coniugi D. – Ba. nel corso del giudizio di primo grado avevano rinunciato esplicitamente all’originaria domanda di usucapione proposta nei confronti del sig. M. e tale domanda non sarebbe stata proposta in sede di appello (anche se in sede di appello sarebbe stata proposta irritualmente).

b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. e art. 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., mn. 3 e 4. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Bologna avrebbe commesso un incredibile errore giuridico, considerato che non è evidentemente possibile ritenere fondata una domanda di usucapione proposta nei confronti di un soggetto che non risulti proprietario o comproprietario del bene oggetto della stessa domanda di usucapione.

1.1. – Entrambi i motivi che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili sia perchè non colgono la ratio decidendi e, comunque, per mancanza di interesse. Come è detto nella sentenza impugnata il Tribunale aveva dichiarato l’usucapione nei confronti degli altri convenuti rimasti contumaci (pag. 10 controricorso), mentre nei confronti del M. si era limitato all’accertamento negativo della proprietà e la Corte distrettuale ha confermato tale decisione. Infatti, la sentenza impugnata afferma “(…) peraltro, correttamente il Tribunale, pur sulla base del tenore letterale del rogito, è pervenuto ad affermare che in base a detto rogito nessuna proprietà del manufatto costituente pollaio risultava trasferita a M. anche per la mancata individuazione nel rogito della natura del bene presente per contro nel rogito N. (….)”.

Ciò detto, va anche rilevato che avendo, la Corte distrettuale, escluso che M. avesse acquistato il bene per atto inter vivos, l’azione di usucapione non riguardava e non poteva riguardare M.. Sicchè, ammesso pure che la censura in esame fosse da accogliere, il M. non potrebbe ottenere alcun vantaggio, perchè, comunque, la Corte ha accertato che lo stesso non era proprietario del bene oggetto del giudizio, indipendentemente che abbia dichiarato l’usucapione a vantaggio dei sigg. Ba. – D..

2.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,163 e 183 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale: a) avrebbe omesso di pronunciarsi sulla doglianza espressa dall’appellante (odierno ricorrente), in ordine al fatto che la domanda di accertamento negativo del diritto di comproprietà del sig. M. sul bene immobile fosse tardiva. In particolare, specifica il ricorrente, la domanda di accertamento negativo di cui si dice non sarebbe stata proposta all’udienza di trattazione prevista dall’art. 183 c.p.c., ma con la successiva memoria depositata nel termine concesso dal giudice. Epperò, la norma di cui all’art. 183 c.p.c. (così come introdotta dalla L. n. 353 del 1990) consente all’attore di proporre le domande nuove che siano conseguenza della domanda o delle eccezioni proposte dal convenuto solo all’udienza di trattazione prevista dall’art. 183 c.p.c.. E di più la domanda di accertamento negativo di cui si dice non era direttamente (così come vorrebbe la normativa di cui all’art. 183 c.p.c.) con la domanda o eccezioni del convenuto posto che il convenuto si era limitato a chiedere il rigetto della domanda.

b) avrebbe sindacato la volontà contrattuale delle parti negoziali del rogito del 5 febbraio 1996 titolo di acquisto di M., escludendo che il venditore abbia inteso trasferire allo stesso M. il diritto di proprietà, nonostante gli attori avevano chiesto l’accertamento e la declaratoria di avvenuto acquisto per usucapione del loro preteso diritto di proprietà esclusiva sul pollaio e il convenuto M. si era limitato a chiedere il rigetto di tale domanda.

2.1. – Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

a) Va qui osservato che già il Tribunale (pag. 3 della sentenza di primo grado visionabile, anche, perchè il motivo è formulato anche ai sensi dell’art. 112 c.p.c.) aveva avuto modo di esaminare tale questione e di affermare che la domanda di accertamento negativo avanzata dagli attori “(….) doveva ritenersi ammissibile. E, invero, l’art. 183 c.p.c., (nella formulazione vigente al momento dell’instaurazione del giudizio) consente all’attore di introdurre nel corso dell’udienza di trattazione domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto (comma 4). Nel caso in esame la domanda di accertamento dell’inesistenza del diritto di proprietà sul manufatto adibito a pollaio in capo a M.M. costituiva una conseguenza delle difese espresse dal convenuto, il quale, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito di aver acquistato la comproprietà della corte comune e del manufatto su di essa insistente prima degli attori (…). La domanda, inoltre, è stata proposta nel rispetto delle scansioni temporali previste dall’art. 183 c.p.c., essendo stata introdotta nel corso dell’udienza ex art. 183 c.p.c.. E confermata con la successiva memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5 (…)”.

Come più volte ha affermato questa Corte (cfr. Cass. n. 17708/2013) “l’art. 183 c.p.c. (sia nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sia nel testo successivo) consente all’attore di proporre le domande consequenziali alle eccezioni o domande del convenuto nell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.”.

b) Il secondo profilo del motivo in esame è inammissibile per genericità posto che il ricorrente non specifica il contenuto della comparsa di risposta, cui si riferisce, ovvero, le eccezioni che con comparsa richiamata, erano state formulate, non consentendo a questa Corte di valutare gli esatti termini della questione.

3.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 833,1100,1346,1418,2644 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che il M. non fosse comproprietario del bene oggetto del giudizio, dato che l’atto del 5 febbraio 1996 trasferiva al M. il diritto di comproprietà su tutto l’immobile distinto in Catasto al foglio (OMISSIS) Mappale (OMISSIS), come risulta dall’atto stesso e dalla relativa nota di trascrizione e al momento della stipula il bene oggetto di causa (pollaio) era certamente ricompreso nel mappale (OMISSIS).

3.1.- Il motivo è inammissibile non solo per mancata autosufficienza, dato che il ricorrente richiama (ovvero fonda la censura sul), il contratto del 5 febbraio 1996, dal quale dovrebbe risultare che il M. avrebbe acquistato, anche il bene oggetto del presente giudizio (il pollaio), epperò, non riporta il contenuto nella sua parte essenziale, ma, soprattutto, perchè, sostanzialmente, il ricorrente denuncia un’errata interpretazione del contratto di cui si dice e l’interpretazione degli atti e dai dati processuali è attività esclusiva del Giudice del Merito non sindacabile nel giudizio di cassazione se non per violazione della normativa sull’interpretazione, nei casi in cui, cioè, il Giudice del merito non abbia osservato i canoni interpretativi così come indicati dalla legge. Senza dire, che per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra.

Nel caso concreto, per altro, appaiono, razionalmente, condivisibili e, comunque, salde, nonostante le osservazioni del ricorrente, le ragioni per le quali la sentenza ha escluso che la particella (OMISSIS) (di mq. 3 corrispondente al pollaio in questione) fosse oggetto del contratto di compravendita intervenuto tra M. e F.C. e F.A., specificando che “(….), in particolare, poi, proprio la denuncia di cambiamento presentata in data 24 febbraio 1986 da F.C. all’UTE di Modena con cui si dava corso al frazionamento del mappale (OMISSIS), suddividendolo in mappati (OMISSIS) (di mq 287 destinata ad area cortiliva) e (OMISSIS) (di mq 3 corrispondente al pollaio in questione), dimostra l’intenzione del dante causa del M. di tenere distinte le due aree, per cui anche se nell’atto di vendita non si fa correttamente riferimento alla sola area cortiliva deve ritenersi che sia stata trasferita solo quest’ultima, anche, perchè il mappale (OMISSIS) risultava frazionato anche in relazione all’intervenuto uso esclusivo che di questo era stato fatto dapprima da F.C., poi, da F.U. per un periodo di tempo idoneo a maturare dell’usucapione rispetto ad altri intestatari (….)”.

4.- Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Il ricorrente, ritiene che, considerato che la decisione relativa alla regolazione delle spese dei primi due gradi di giudizio si è basata sull’erronea decisione del merito della causa si è, conseguentemente, verificata una violazione del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c..

4.1. – Il motivo è inammissibile perchè muove da un presupposto non sussistente e, cioè, che la sentenza impugnata venisse cassata. Piuttosto, la sentenza impugnata, come evidenzia lo stesso ricorrente ha correttamente applicato la normativa ed i principi vigenti in materia di liquidazione delle spese giudiziali ed, in particolare, ha applicato correttamente il principio della soccombenza, ponendo a carico di M., soccombente, nel primo e nel secondo grado del giudizio, le spese giudiziali.

B. – Ricorso incidentale condizionato.

4.- Il rigetto del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale condizionato con il quale, i ricorrenti incidentali, chiedono, nell’ipotesi in cui venisse accolto il ricorso principale, che la Corte prenda in esame le eccezioni pregiudiziali e preliminari avanzate dagli appellati in comparsa di costituzione e risposta del 4 maggio 2011 e richiamate nella memoria conclusionale del 4 giugno 2012.

In definitiva, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale; il ricorrente principale, in ragione del principio della soccombenza va condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 14 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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