Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22024 del 21/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 22024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1210-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 103,

presso lo studio dell’avvocato ROMANO POMARICI, rappresentato e

difeso dagli avvocati LAURA BOVE, MARIO PORZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5843/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Irpef dell’anno di imposta 2008, a seguito di rideterminazione sintetica del reddito del contribuente, l’amministrazione deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dell’art. 2697 c.c.”, mancando una “prova rigorosa” circa “l’effettivo e duraturo possesso dei congrui redditi dichiarati nelle annualità precedenti, mediante esibizione di documentazione bancaria”;

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il ricorso è inammissibile, in quanto – fermi restando i principi di diritto fissati in materia da questa Corte (ex multis, Cass. n. 17487/16 e n. 25104/14) – l’amministrazione ricorrente non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, basata in realtà su un giudizio di fatto di tipo inferenziale, che prende le mosse dalla constatazione del giudicato interno formatosi con riguardo alla statuizione con cui “il giudice di primo grado ha accolto – con decisione divenuta definitiva – la tesi del contribuente secondo la quale gli acquisti di azioni e di immobile siano stati compiuti grazie alla percezione di dividendi già tassati alla fonte e con l’utilizzazione di risparmi dei congrui compensi percepiti negli anni antecedenti al 2008”, avendo la C.T.R. ritenuto “coerente – rispetto a quanto passato in giudicato circa la riferibilità delle attività economiche del contribuente a voci diverse dalla percezione di redditi attuali nell’anno in questione – il considerare finanziario da pregressi risparmi anche il mantenimento di rapporto di collaborazione domestica e la gestione di autovetture”, poichè, “se è pacifico che il B. nel 2008 non ha più lavorato mentre in passato era remunerato lautamente (redditi superiori ai 100.000 Euro), appare ragionevole ritenere che nel primo anno di disoccupazione abbia potuto far fronte alle spese per automobili e collaboratrice domestica pur senza nuove entrate”, queste ultime non potendo nemmeno “essere presunte in base alla disponibilità di numerose residenze principali e secondarie” delle quali il contribuente aveva “soltanto la nuda proprietà e, quindi, eventuali proventi spettano a temi usifruttuati”;

4. la mancata censura di detta specifica ratio decidendi – peraltro fondata, come visto, su un giudizio di fatto, come tale incensurabile in questa sede, spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (ex plurimis, Cass. S.U. n. 7931/13; Cass. nn. 14233/15, 959/15, 26860/14, 12264/14) – rende il ricorso inammissibile, per quanto articolato su generali e condivisibili principi in tema di riparto dell’onere della prova;

5. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo;

6. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA