Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22024 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 03/09/2019), n.22024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23375-2018 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO TRUCCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 2112/2018 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato l’11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto dell’11 giugno 2018, il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di D.M.A., nativo della Guinea, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale, senza fissare l’udienza di comparizione delle parti invocata dal ricorrente, e reputando sufficiente l’acquisizione della verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal primo dinanzi alla Commissione Territoriale di Torino per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, ritenne che i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste non ne consentivano l’accoglimento.

2. Avverso il descritto decreto, D.M.A. ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi.

2.1. Il Ministero dell’Interno è solo intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, in via preliminare, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, dell’art. 24Cost., commi 1 e 2, dell’art. 111Cost., commi 1, 2 e 5, dell’art. 117 Cost., comma 1, come integrato dalla Direttiva n. 32 del 2013 e dagli artt. 6 e 13CEDU. Si ritiene che il rito camerale ex art. 737 c.p.c., così come disciplinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, nuovo art. 35 – bis, commi 9, 10 e 11, violi il principio del contraddittorio e della parità processuale delle parti.

1.1. Il secondo motivo denuncia “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, commi 9, 10 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si ascrive al tribunale torinese di avere omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti obbligatoriamente prevista dalla legge, nonostante la espressa, corrispondente istanza del ricorrente.

1.2. Con il terzo motivo, si deduce “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e 19, dell’art. 10 Cost., comma 3, in relazione ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

2. La questione di illegittimità costituzionale sollevata con il primo motivo è inammissibile.

2.1. La stessa è, in primo luogo, irrilevante. La giurisprudenza della Corte costituzionale coniuga, difatti, la verifica della rilevanza allo scrutinio delle ricadute che l’eventuale sentenza di accoglimento possa spiegare sul processo principale (cfr. Corte Cost. n. 184/2006; Corte Cost. n. 1994; Corte Cost. n. 62/1993; Corte Cost. n. 10/1982; Corte Cost. n. 90/1968; Corte Cost. n. 132/1967). Nel caso di specie, i dubbi di costituzionalità sollevati sono del tutto estranei alle ragioni della decisione di merito, la quale ha trovato fondamento non già nella disciplina giuridica introdotta nel 2017, bensì sull’atteggiarsi dei criteri concernenti la valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e sulla mancanza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b) e sulla mancanza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, commi 3 e 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19. L’accoglimento delle sollevate questioni di costituzionalità non produrrebbe, di per sè, un concreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa invece disattesa dal tribunale.

2.2. La questione è, in secondo luogo, manifestamente infondata, la giurisprudenza di questa Corte ha di recente evidenziato che non v’è alcun dubbio che il procedimento camerale, da sempre impiegato anche per la trattazione di controversie su diritti e status, sia idoneo a garantire l’adeguato dispiegarsi del contraddittorio con riguardo al riconoscimento della protezione internazionale, neppure potendo riconoscersi rilievo all’eventualità della soppressione dell’udienza di comparizione, sia perchè essa è circoscritta a particolari frangenti nei quali la celebrazione dell’udienza si risolverebbe in un superfluo adempimento, tenuto conto dell’attività in precedenza svolta, sia perchè il contraddittorio è comunque pienamente garantito dal deposito di difese scritte (cfr. Cass. n. 17717 del 2018).

3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, manifestamente fondato, avendo questa Corte già avuto ripetutamente modo di affermare che, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio gr. Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 24100 del 2018; Cass. n. 27780 del 2018; Cass. n. 33142 del 2018; Cass. n. 1008 del 2019; Cass. n. 3244 del 2019; Cass. n. 3248 del 2019; Cass. 4122 del 2019; Cass. n. 5345 del 2019).

3.1. Peraltro, Cass. n. 32029 del 2018 ha precisato che l’appena riportato principio è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la pacati legis riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.

3.2. Il tribunale torinese, dunque, ha errato nell’omettere la fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione, malgrado la corrispondente istanza dell’odierna ricorrente.

4. Va, pertanto, accolto il suddetto motivo e, cassato il decreto impugnato, la causa va rinviata al Tribunale di Torino, in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza, pronunciandosi, altresì sulle spese di questo giudizio di legittimità.

5. Il terzo motivo è assorbito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, ne accoglie il secondo e ne dichiara assorbito il terzo.

Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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