Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22023 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22861 – 2012 R.G. proposto da:

T.L., – cf. (OMISSIS) – F.A.P. – c.f.

(OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a

margine del ricorso dall’avvocato Luigi Robol ed elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Varrone, n. 9, presso lo studio

dell’avvocato Francesco Vannicelli;

– ricorrenti –

contro

TO.PI., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in Roma,

alla via Cosseria, n. 2, presso lo studio dell’avvocato Filippo

Aiello che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale

per notar A. P. di (OMISSIS);

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 63 dei 19.1/17.2.2012 della corte d’appello di

Trento;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 13

settembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Alessandro Galiena, per delega dell’avvocato Filippo

Aiello, per la controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per la declaratoria

di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 4.4.2005 To.Pi. citava a comparire innanzi al tribunale di Rovereto i fratelli Ch. e T.L..

Esponeva che era deceduta ab intestato la madre To.El.Lu.; che unici eredi erano ella attrice ed i convenuti; che l’asse ereditario era costituito da due appartamenti siti in (OMISSIS) e da un appezzamento di terreno.

Chiedeva che si procedesse alla divisione dei beni ereditari con assegnazione ad ella istante della quota di 1/3.

Si costituivano Ch. e T.L..

Deducevano di aver posseduto e goduto uti domini i due appartamenti in (OMISSIS) per oltre un ventennio.

Chiedevano in via riconvenzionale dichiararsi l’intervenuto acquisto da parte loro per usucapione dell’intera proprietà degli stessi cespiti.

Dichiaravano inoltre di non opporsi alla divisione: nondimeno deducevano che avevano provveduto a ristrutturare a loro esclusive spese i medesimi appartamenti, sicchè disconosciuta eventualmente l’usucapione, occorreva che di tali esborsi si tenesse conto in sede di formazione delle quote; deducevano altresì che avevano atteso parimenti in via esclusiva all’assistenza ed alla cura della madre con notevole dispendio di attività e di denaro, sicchè anche tali esborsi bisognava computare in sede di scioglimento della comunione ereditaria.

Con sentenza non definitiva n. 254/2007 il tribunale adito rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione.

All’esito dell’istruzione con sentenza definitiva n. 244/2009 il tribunale faceva luogo allo scioglimento della comunione, con assegnazione a T.L. del primo lotto e con onere di corresponsione all’attrice del conguaglio di Euro 31.107.58, con assegnazione a To.Ch. del secondo lotto e con onere di corresponsione all’attrice del conguaglio di Euro 31.132,58 e con assegnazione a To.Pi. del terzo lotto, costituito dall’appezzamento di terreno.

Avverso ambedue le sentenze proponevano appello T.L. e F.A.P., vedova di To.Ch..

Resisteva To.Pi..

Con sentenza n. 63 dei 19.1/17.2.2012 la corte di appello di Trento rigettava il gravame e condannava gli appellanti alle spese del grado.

Esplicitava, tra l’altro, la corte di merito, in ordine al motivo d’appello esperito avverso la sentenza non definitiva, con cui era stata respinta la domanda di usucapione, che, alla stregua delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, si era acquisito riscontro unicamente del fatto che T.L. e To.Ch. avessero dato incarico all’impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione effettuati nell’appartamento ove la de cuius si era trasferita sin dal 1965 e ove coabitava con il figlio L. ed, ancora, che avessero pagato il costo dei medesimi lavori; che, viceversa, gli appellanti non avevano provato nè avevano chiesto di provare che la madre avesse a loro “demandato ogni decisione in merito all’intervento, (…) disinteressandosi delle modalità esecutive dell’intervento” (così sentenza d’appello, pagg. 13 – 14) stesso, sicchè doveva presumersi che la de cuius avesse “meramente delegato ai figli la gestione dell’intervento da lei autorizzato – (così sentenza d’appello, pag. 14).

Esplicitava altresì, del pari in ordine al motivo d’appello esperito avverso la sentenza non definitiva. che la doglianza concernente il mancato riconoscimento dell’usucapione della comproprietà dei due appartamenti non poteva ritenersi ammissibile, in quanto formulata solo in comparsa conclusionale e non già nell’atto di gravame.

Esplicitava, la corte distrettuale, in ordine al motivo d’appello esperito avverso la sentenza definitiva e concernente la valutazione del vigneto in (OMISSIS), che la enunciazione dei criteri alla cui stregua il c.t.u. aveva stimato il terreno. appariva “del tutto sufficiente ed adeguata” senza necessità di ulteriori specificazioni o chiarimenti in fatto” (così sentenza d’appello, pag. 19): che del resto neppure il consulente di parte degli appellanti aveva “ritenuto necessari ulteriori chiarimenti e specificazioni” (così sentenza d’appello, pag. 19).

Esplicitava, la corte territoriale, in ordine al motivo d’appello esperito avverso la sentenza definitiva e concernente l’affermata sussistenza di un credito della massa nei confronti di T.L. e To.Ch., che avevano continuato ad abitare gli appartamenti di (OMISSIS) dal dì del decesso della madre, avvenuto nel (OMISSIS), al dì di pubblicazione della sentenza. che erano appieno condivisibili i rilievi dell’appellata “in merito alla natura della richiesta formulata fin dall’atto introduttivo del giudizio, (…) di vedere riconosciuto in sede di formazione delle quote il godimento esclusivo da parte dei coeredi del compendio ereditario” (così sentenza d’appello, pag. 24); che, al contempo, erano del tutto prive di rilevanza pratica le argomentazioni degli appellanti in ordine al consenso espresso ovvero tacito dell’appellata all’occupazione esclusiva degli appartamenti, atteso che il corrispettivo dell’occupazione era stato riconosciuto dal primo giudice solo a far data dal dicembre del 2004, epoca in cui To.Pi. aveva inoltrato l’atto di diffida ai propri fratelli; che non meritava censura la statuizione di primo grado nella parte in cui aveva computato in Euro 300,00 il canone mensile di occupazione per ciascuno degli appartamenti occupati dagli appellanti.

Esplicitava, la corte trentina, in ordine al motivo d’appello esperito avverso la sentenza definitiva e concernente la determinazione del valore delle opere di ristrutturazione. determinazione asseritamente erronea perchè non comprensiva dei costi delle tramezzature interne e delle murature in sasso, che nessuna documentazione valeva ad attestare la precisa natura e consistenza degli interventi, nè soccorrevano al riguardo le deposizioni testimoniali; che, d’altra parte, alla stregua degli esiti della c.t.u.. nè il rifacimento delle preesistenti tramezzature interne nè la realizzazione delle murature in sasso potevano ritenersi costituire miglioramenti dell’immobile, giacchè trattavasi di interventi effettuati per il miglior godimento del cespite, nell’esclusivo interesse degli occupanti.

Esplicitava, la corte d’appello, in ordine al motivo di gravame esperito avverso la sentenza definitiva e concernente il disconoscimento del credito degli appellanti nei confronti della sorella per l’assistenza prestata alla madre, che la teste Frisinghelli aveva riferito che la de cuius godeva di pensione pari, nel 1980, all’incirca a 500,00 Euro, che fruiva di pensione di reversibilità e, dal 1989, di indennità di accompagnamento; che, in pari tempo, si era acclarato che la de cuius aveva provveduto ai lavori di casa fino a quando, negli anni 80, era stata colpita da malattia; che, conseguentemente, la prospettazione degli appellanti di aver effettuato esborsi in favore della madre non poteva ricever seguito.

Esplicitava, la corte di merito, in ordine al motivo di gravame esperito avverso la sentenza definitiva e concernente il riconoscimento del credito dell’appellata al rimborso dei 2/3 dell’onorario corrisposto allo studio Caproni – per l’elaborazione della denuncia di successione, che, in considerazione della modestia dell’esborso. pari ad Euro 624,00 e, dunque, ad Euro 208,00 per ciascun coerede. era da escludere che l’appellata avesse effettuato una scelta non oculata e pregiudizievole per gli interessi dei fratelli.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso T.L. e F.A.P., vedova di To.Ch.: ne hanno chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

To.Pi. ha depositato controricorso: ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Il ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Analogamente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. la controricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ovvero con riferimento alla dedotta usucapione degli appartamenti.

Deducono che “non è chiaro se la Corte di Trento abbia ritenuto che i fratelli dovevano dimostrare di essere stati incaricati dalla madre per vedere accolte le proprie ragioni oppure se dovesse verificarsi il contrario” (così ricorso, pag. 5): che in ogni caso la corte d’appello ha stravolto la risultanza della prova testimoniale, da cui emerge unicamente “che la ristrutturazione fu pensata e decisa dai 2 figli, che furono essi e solo essi a contattare e incaricare e far lavorare l’impresa, e che furono essi e solo essi a pagarla” (così ricorso, pag. 6): che parimenti, in ordine alla risultanza istruttoria alla cui stregua essi ricorrenti si occuparono da subito ed interamente del mantenimento della de cuius – la Corte non spiega esattamente perchè la risultanza non vada interpretata nel senso che nella sostanza i capifamiglia nell’immobile erano i 2 fratelli che si occupavano di tutto ciò che concerneva il nucleo che ivi viveva” (così ricorso, pag. 8).

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ovvero con riferimento alla valutazione del vigneto in località (OMISSIS).

Deducono che in merito alla valutazione del terreno la corte di Trento ha operato delle affermazioni del tutto generiche ed apodittiche. segnatamente in ordine alla negativa incidenza sul valore della circostanza per cui il vigneto si trova nella fase ultima della sua vita produttiva, sicchè è in grado di garantire un raccolto di buona qualità solo per alcuni anni, in ordine alla negativa incidenza sul valore della mancanza di un impianto irriguo, in ordine alla negativa incidenza sul valore della forma stretta ed allungata del fondo.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, ovvero con riferimento alla natura della richiesta di To.Pi. relativa al godimento esclusivo da parte dei fratelli degli appartamenti ubicati in (OMISSIS), con riferimento alla durata dell’usucapione e con riferimento alla determinazione del corrispettivo per il godimento dell’immobile.

Deducono che la corte distrettuale nulla ha detto in ordine all’ultrapetizione in cui era incorso il tribunale, allorchè aveva atteso alla quantificazione del presunto debito di essi ricorrenti per l’utilizzo degli immobili, dal momento che la sorella non aveva formulato richiesta in tal senso; che analogamente la corte territoriale ha omesso di precisare se vi fosse stato o meno consenso. espresso o tacito, della sorella “alla dedotta abitazione esclusiva dei fratelli” (così ricorso, pag. 14) nè ha preso in esame il punto decisivo concernente la validità della diffida inoltrata con la raccomandata del 21.12.2004.

Deducono, ancora, che, “circa il corrispettivo per l’utilizzo mensile degli appartamenti le affermazioni della Corte pure risultano del tutto generiche ma soprattutto prive della benchè minima (…) motivazione” (così ricorso, pag. 15).

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, ovvero con riferimento al valore attribuito dalla corte d’appello alla ristrutturazione dell’immobile eseguita da essi ricorrenti e circa le opere da considerare.

Deducono che la corte trentina non ha spiegato “perchè la realizzazione delle tramezzature interne non arrecò oggettiva utilità agli appartamenti” (così ricorso, pag. 17) nè si è data “carico di indagare se al momento in cui i ristrutturarono, tramezzature esistevano o meno, in che stato erano, se c’erano le precedenti – (così ricorso, pag. 17); parimenti nulla dice la corte in ordine alle murature in sasso.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, ovvero con riferimento al disconoscimento del credito di essi ricorrenti per l’assistenza prestata alla madre.

Deducono che la corte d’appello ha erroneamente ritenuto provata la fruizione da parte de cuius della pensione di reversibilità e dell’indennità di accompagnamento sulla scorta del mero rilievo per cui l’affermazione della controricorrente in tal senso non sarebbe stata smentita: che in pari tempo la corte non ha indagato in ordine alla sufficienza della pensione di Euro 500.00 ai fini del mantenimento della madre e delle cure mediche di cui costei aveva bisogno.

Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mancanza o insufficienza di motivazione con riferimento al riconoscimento del credito della controricorrente al rimborso dei 2/3 del compenso corrisposto per la elaborazione della denuncia di successione.

Deducono che la corte distrettuale non spiega perchè la somma corrisposta a titolo di compenso sia modesta: che al contempo è illogico opinare per la correttezza dell’operato della controparte in dipendenza dell’affermata modestia del compenso.

Si giustifica la disamina congiunta dei motivi di ricorso.

Le addotte censure, invero, sono significativamente connesse.

In ogni caso i motivi sono tutti destituiti di fondamento.

Si rappresenta, previamente, che. in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 20.1.2006, n. secondo cui il ricorso per cassazione – in forza del principio di cosiddetta autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al progresso giudizio di merito; cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2014, n. 4980). quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ben avrebbero dovuto i ricorrenti, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei loro assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso il testo delle dichiarazioni rese dai testimoni all’uopo escussi, il testo della relazione di consulenza tecnica d’ufficio redatta dal geometra B., il testo della relazione di consulenza tecnica di parte (cfr. Cass. sez. lav. 27.2.2009, n. 4849, secondo cui, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutate), dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli cuti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa).

E ciò tanto più giacchè la controricorrente espressamente si duole della mancata ottemperanza, ex adverso, al canone dell’autosufficienza – (cfr. controricorso, pag. 22; memoria ex art. 378, pag. 9).

Si rappresenta, del pari previamente, con specifico riferimento alla prospettazione dei ricorrenti (veicolata dal primo motivo) secondo cui. contrariamente all’assunto della corte distrettuale, già in prime cure era stata formulata “la richiesta di un riconoscimento dell’usucapione della comproprietà indivisa dell’immobile unitamente alla madre” (così ricorso, pag. 9). che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo – è il caso del rilievo de quo agitar – presuppone che la parte, nel rispetto del principio di “autosufficienza”, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (cfr. Cass. 30.9.2015, n. 19410; Cass. 18.7.2002, n. 10410, secondo cui, qualora sia denunziato un error in procedendo, la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia anche in questo caso, in ossequio al principio di autosufficenza del ricorso per cassazione, la parte ha l’onere di indicare nel ricorso tutti gli elementi di fatto necessari ad individuare la dedotta violazione processuale, giacchè il riesame del fatto processuale non implica che la Corte debba ricercare il fatto o gli atti processuali, colmando con indagini integrative le lacune nell’indicazione delle circostanze rilevanti per la valutazione della decisività della questione; Cass. 20.7.2012, n. 12664).

In questi termini, in ossequio appunto al canone di “autosufficienza”, ben avrebbero dovuto i ricorrenti onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei loro assunti, riprodurre più o meno testualmente nel corpo del ricorso l’atto del primo grado del giudizio e l’atto di gravame. ritualmente adducenti la richiesta di riscontro dell’usucapione della comproprietà.

Si badi che, contrariamente alla prospettazione dei ricorrenti. di cui alla memoria ex art. 378 c.p.c. (cfr. pag. 7). l’inciso “svolta già in primo grado”. ricompreso nel passaggio della motivazione del dictum di seconde cure “va rilevato che la doglianza dell’appellante in merito al fatto che il Tribunale avrebbe ignorato la pretesa, svolta già in primo grado, di riconoscere l’usucapione della comproprietà indivisa dell’immobile unitamente alla madre” (così sentenza d’appello, pag. 17), si riferisce chiaramente. è da riferire rigorosamente alla doglianza degli appellanti, T.L. e F.A.P., e non esprime un assunto, un convincimento della corte di merito.

Si rappresenta, altresì, che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Si rappresenta, in particolare, che, ai tini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti. essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Si rappresenta, conseguentemente, che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Nei termini testè enunciati l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico – formale.

Più esattamente la corte di Trento, siccome in precedenza si è analiticamente posto in risalto mercè la enucleazione dei passaggi motivazionali salienti ha vagliato nel complesso – non ha dunque obliterato la disamina di punti decisivi – e dipoi ha in maniera inappuntabile selezionato il materiale probatorio cui ha inteso ancorare il suo dictum, altresì palesando in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito.

In ogni caso ed a rigore con i motivi addotti i ricorrenti null’altro prospettano se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (“non si capisce poi perchè il giudice a quo debba forzare e anzi stravolgere in tal modo la risultanza istruttoria testimoniale : così ricorso, pag. 6; “nè si capisce perchè la Corte non dia rilevanza e importanza alt fatto che non si trattava di intervenire su un lavoretto di poco conto, ma si trattava di rifare e innovare completamente l’ossatura e la struttura di un immobile il che era cosa che solo chi col bene ha un rapporto e sul bene ha un potere uti dominus poteva fare…. così ricorso, pag. 6; “i verbali delle deposizioni testimoniali parlano solo di lavori fatti dai figli, e da essi pagati, assolutamente non di lavori fatti fare dalla madre ai figli così ricorso, pag. 7; si è “riconosciuto come pacifico che il vigneto viene sicuramente irrogato così ricorso, pag. 11; “la capacità di coltivazione del fondo dovrebbe essere uguale qualsiasi sia la, forma dello stesso…. così ricorso, pag. 12; l’appartamento era “situato non all’interno di una città anche media o medio piccola, ma in un paesino di 2000 abilanti -: così ricorso, pag. 15; “si tratta di opere che innovano in senso positivo rispetto alla situazione precedente e costituiscano quindi un miglioramento oggettivo dell’immobile e un’utilità -: così ricorso, pag. 18: “la Corte non spiega con la dovuta stringenza perchè il fatto che sia risultato che affluivano alla de cuius 500.00 – per la sua pensione – possa mettere nel nulla la affermazione della F. che i due fratelli mantennero interamente da subito la madre -: così ricorso, pag. 20).

I motivi, dunque, involgono gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

I motivi del ricorso, pertanto, si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. lav. 7.6.2005, n. 11789. Si condivide, dunque, la prospetta ione della controricorrente secondo cui il ricorso demanda a questa Corte “valutazioni proprie del giudizio di merito-: così controricorso, pag. 22).

Tre ulteriori profili si rappresentano infine.

In primo luogo, la corte di merito ha debitamente e compiutamente esplicitato le ragioni per cui non si configurava la denunciata ultrapetizione ovvero perchè la domanda “al di là delle espressioni usate in sentenza (…) sia riferita proprio alla richiesta dell’appellata, in sede di formazione delle quote, del corrispettivo dovuto per il godimento esclusivo del bene comune da parte di due dei tre coeredi” (così sentenza d’appello, pagg. 24 – 25).

Si tenga conto che questo Giudice del diritto spiega che il giudice di merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo. per converso. aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (cfr. Cass. 10.2.2010, n. 3012).

In secondo luogo, la corte distrettuale ha debitamente e compiutamente enunciato le ragioni per cui fossero prive di valenza pratica le argomentazioni degli appellanti – ricorrenti in questa sede – in ordine al consenso espresso ovvero tacito dell’appellata all’occupazione esclusiva dell’immobile. E ha dato congruamente conto delle ragioni per cui la diffida di cui alla lettera raccomandata del 21.12.2004, in dipendenza propriamente del suo univoco e chiaro tenore. valesse a palesare “la mancanza da quel momento del consenso dell’appellata in merito all’occupazione dell’intero compendio da parte degli altri coeredi” (così sentenza d’appello, pag. 25).

In terzo luogo, la corte territoriale, allorchè ha opinato per la modestia del compenso – Euro 624.00 complessivi – “corrisposto allo studio Caproni per l’elaborazione della dichiarazione di successione” (così sentenza d’appello. pag. 33). ha evidentemente fatto ricorso ad una nozione di comune esperienza.

Su tale scorta e con precipuo riferimento alla circostanza per cui i ricorrenti “lamentano che la sorella abbia deciso da sola di ricorrere ad un consulente, da sola di incaricare il consulente che lei voleva, senza farne parola con loro” (così ricorso, pag. 22), è innegabile comunque che la spesa fatta da To.Pi. fosse necessaria e che i ricorrenti se ne sono utilmente avvantaggiati.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, T.L. e F.A.P. (vedova di To.Ch.), a rimborsare alla controricorrente, To.Pi., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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