Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22023 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 24/10/2011), n.22023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA POLIS SPA (OMISSIS), Agente per la riscossione per le

province Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta, Isernia,

Napoli, Padova, Rovigo, Salerno e Venezia – Direzione e coordinamento

di Equitalia SPa ed appartenente al Gruppo Equitalia, in persona del

Responsabile dell’Agente della Riscossione, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEI CESTARI 34, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO

GIUSEPPE, rappresentata e difesa dagli avvocati MOLFINI MAURIZIO,

RODA’ TIZIANA gisuta mandatoin calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.S., A.F., EREDI DEL SIG V.

G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. R.G. 208/08 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA

del 20/05/09, depositata il 28/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La s.p.a. Equitalia Polis ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso l’ordinanza del 28 maggio 2009, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, provvedendo sui reclami proposti da essa ricorrente e su quelli proposti da T.S. e da V.G. avverso un’ordinanza data dal Giudice dell’Esecuzione, emessa a seguito di opposizione agli atti ai sensi dell’art. 617 c.p.c. proposta dal debitore esecutato F. A. e dichiarativa del pignoramento eseguito dalla stessa ricorrente, della nullità della vendita degli immobili pignorati e degli atti di aggiudicazione, ha rigettato il reclamo della ricorrente e dichiarato inammissibili gli altri due reclami.

Il ricorso è stato proposto contro l’ A., il T. e gli eredi di V.G., nei cui confronti, peraltro risulta indirizzata contraddittoriamente la notificazione.

Nessuno degli intimati ha resistito.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“…3. – Il ricorso appare inammissibile sia perchè proposto tardivamente, sia perchè proposto contro un provvedimento insuscettibile di ricorso ai sensi dell’art. 111 cost., comma 7.

Avendo la controversia ad oggetto una controversia in materia di opposizione agli atti esecutivi, della quale il procedimento di reclamo rappresenta un incidente cautelare, non trovava applicazione al termine per il ricorso per cassazione la sospensione dei termini per il periodo feriale e, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare (ex multis, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010;Cass. (ord.) n. 9997 del 2010), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista del ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione in data 21 giugno 2010.

Il ricorso sarebbe inammissibile anche in relazione alla natura del provvedimento impugnato, che non è quella di sentenza in senso sostanziale ai sensi dell’art. 11 Cost., comma 7, (si veda Cass. (ord.) n. 17266 del 2009, a proposito di reclamo contro provvedimento reso in sede di opposizione all’esecuzione, ma estensibile anche al provvedimento reso in sede di opposizione agli atti; adde Cass. (ord.) n. 22488 del 2009; (ord.) n. 22486 del 2009; da ultimo, riferita anche all’opposizione agli atti, Cass. (ord.) n. 11243 del 2010).”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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