Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22023 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 22023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1181-2016 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.TUSCOLANA 1390,

presso lo studio dell’avvocato CARMELA GRANDE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO TREDANARI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1507/13/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 26/06/2015;

letta la memoria depositata da parte ricorrente ex art. 380-bis

c.p.c.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa ad avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni con cui sono state revocate le agevolazioni cd. “prima casa” su immobile acquistato dal contribuente in comunione legale con la moglie, per non avere egli trasferito la propria residenza nel Comune di Andria entro il termine decadenziale di 18 mesi dalla data del rogito (22/01/2010), il giudice d’appello ha ritenuto irrilevante – perchè riconducibile alla volontà dello stesso contribuente – la sopravvenuta cessione (in data 04/03/2011) della propria quota del 50% alla moglie (già residente in detto Comune), in luogo dell’indennità di mantenimento ed in adempimento di una condizione della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Roma in data 29/11/2010;

2. il contribuente impugna la sentenza d’appello per “violazione e/o falsa applicazione”: 1) “degli artt. 1, nota 2 bis, comma 4, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986”, in quanto il trasferimento della quota di proprietà, per fatto imprevedibile sopravvenuto, era intervenuto entro il termine decadenziale di 18 mesi ed aveva posto il contribuente nell’impossibilità di trasferirvi la residenza; 2) “del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e degli artt. 91 e 92 c.p.c.”, per essere stata la condanna alle spese del doppio grado di giudizio di merito quantificata “in misura superiore ai massimi tariffari in vigore all’epoca”;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso merita accoglimento, alla luce dell’orientamento di questa Corte – espressione di un favor fiscale per i negozi regolatori della vita familiare, anche nella fase patologica della crisi coniugale – in base al quale, per un verso, “in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione” (Cass. sez. 5, n. 13335/16; conf. Cass. nn. 25889/15, 23225/15, 16355/13) e, per altro verso, “in un quadro normativo e giurisprudenziale volto alla sempre più marcata valorizzazione dell’autonomia privata nell’ambito della disciplina dei rapporti familiari… l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici cosiddetta “prima casa”, bensì una modalità di utilivazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza” (Cass. sez. 5 nn. 5156/16, 3753/14, sia pure in relazione alla diversa fattispecie di decadenza per le vendite infraquinquennali non seguite dal riacquisto di altro immobile, ai sensi dell’art. 1, nota 2-bis, Tariffa, Parte 1, n. 4 T.U.R.; cfr. Circ. n. 27 del 21 giugno 2012, p.to 2.2, e n. 2 del 21 febbraio 2014, p.to 9.2);

5. tali principi non possono che valere anche rispetto all’impegno al trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, previsto dal comma 2 bis, della nota all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di fattispecie che condivide la stessa “peculiare funzione economico-sociale – e la meritevolezza di tutela – di atti e convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all’uno o all’altro coniuge” (Cass. sez. 5, n. 5156/16 cit.; cfr. Cass. nn. 860/14, 5473/06, 5741/04, 16171/03, 793/02), e tenuto conto anche della ratio di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale su cui si fonda “l’esenzione fiscale dell’art. 19, con riguardo agli atti dei giudizi di separazione e divorzio in considerazione dell’esigenza di favorire e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi” (Cass. sez. 5, n. 5156/16 cit. e C. cost. n. 202/03).

6. la sentenza impugnata, non risultando in linea con gli esposti principi, va quindi cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente;

7. trattandosi di orientamento venutosi progressivamente a consolidare solo di recente, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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