Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22023 del 11/09/2018
Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, (ud. 07/03/2018, dep. 11/09/2018), n.22023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17286-2015 proposto da:
MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
PREFETTURA – U.T.G. di FROSINONE, in persona del Prefetto pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
A.C.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato
BENEDETTO LONGINO LOMBARDI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 368/2015 del TRIBUNALE di FROSINONE,
depositata il 24/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/03/2018 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura UTG di Frosinone propongono ricorso per cassazione contro A.C.A., che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone 24.4.2015, di accoglimento dell’appello a sentenza del GP di Anagni che aveva rigettato l’opposizione ad ordinanza ingiunzione per emissione di assegno di poste italiane per l’importo di Euro 4994,62 senza autorizzazione.
La sentenza di appello riferisce della censura sulla conoscenza del divieto solo a seguito della notifica dell’ordinanza in data 11.7.2009 e statuisce l’errore del primo giudice nel ritenere prova sufficiente per l’irrogazione della sanzione la mera comunicazione alla Prefettura da parte della Banca d’Italia ancorchè l’ A. avesse lamentato la mancanza di comunicazione da parte di Poste italiane.
Parte ricorrente denunzia violazione 1) dell’art. 345 c.p.c. per essere stato accolto l’appello sulla base di motivi nuovi non dedotti in primo grado; 2) degli artt. 112 e 342 c.p.c. perchè doveva essere dichiarato inammissibile un profilo non dedotto con l’atto di appello.
Ciò premesso, si osserva:
I due motivi, riguardando profili processuali, consentono l’accesso agli atti.
In effetti la questione della mancata conoscenza del divieto era stata proposta in primo grado con l’atto di opposizione ma non in appello, in cui si era dedotto che la revoca dell’autorizzazione era stata dichiarata illegittima con la sentenza richiamata.
Ciò comporta il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo, fermo restando che la conoscenza del divieto di emettere assegni costituisce il presupposto per l’irrogazione della sanzione e, nella specie, si ammette che l’assegno è del 24.4.2008 e la notifica del verbale di infrazione del giugno 2008 (pagina due ricorso).
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale di Frosinone che, in persona di diverso Magistrato, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Frosinone, in persona di altro Magistrato, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018