Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22023 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 03/09/2019), n.22023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19737-2018 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FEDERICO LERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1687/2017 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA,

depositata il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Genova ha respinto il gravame di T.M., nativo della Guinea, diretto a ottenere la protezione internazionale o umanitaria negata dalla competente commissione territoriale e, poi, dal tribunale della stessa città; il predetto ricorre per cassazione deducendo due motivi di censura; il ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c); lamenta che la corte d’appello, parlando peraltro della Nigeria anzichè della Guinea, non abbia riportato alcuna informazione in merito alla situazione della zona di provenienza del ricorrente, il che non consentirebbe di verificare il fondamento logico che l’ha portata a escludere la forma di protezione residuale di cui all’art. 14, lett. c); tanto a fronte di distinte decisioni di merito che, nel tempo, hanno invece stabilito l’esistenza di un rischio di violenze di massa in loco, nonostante la normalizzazione politico-istituzionale degli ultimi anni; il motivo è inammissibile;

la menzione della Nigeria a pag. 7 della sentenza è da ascrivere a un mero errore materiale, come può agevolmente desumersi dal fatto che in verità tutta la motivazione della corte territoriale è stata orientata a esaminare la situazione generale della Guinea; va aggiunto che nessun concreto riferimento è stato fatto dal ricorrente alla situazione legittimante il concorrente parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b); l’unico profilo di doglianza attiene, nel primo motivo, alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c);

e tuttavia a tal riguardo è sufficiente osservare che, in base alla sentenza, la correlata situazione di grave pericolo di danno da violenza indiscriminata per conflitto armato (interno o internazionale) non risulta essere stata dedotta dal richiedente a sostegno della domanda, atteso che il richiedente, sempre in base alla sentenza, si era limitato ad allegare di aver lasciato la Guinea per il timore di contrarre il virus Ebola (rischio di ordine sanitario peraltro in sentenza motivatamente escluso);

su tale affermazione della corte territoriale non è stata formulata censura;

ne consegue che l’attuale profilo di doglianza impinge su questione di fatto nuova; e d’altra parte non rileva la (ulteriore che ultronea) considerazione della corte medesima a proposito dell’inesistenza delle condizioni di indiscriminata violenza armata, dal momento che la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18, Cass. n. 19197-15);

col secondo mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e del t.u. imm., art. 5, a proposito della mancata concessione della protezione umanitaria; assume che la situazione di vulnerabilità sarebbe da associare, in caso di rientro in patria, alla completa inesistenza di fonti di sostentamento all’interno di un paese comunque caratterizzato da episodi di violenza e di contrasto interetnico;

anche il secondo motivo è inammissibile;

la corte d’appello ha infatti motivatamente escluso l’esistenza di una situazione soggettiva di vulnerabilità, specificando che il richiedente è persona giovane, in piena salute e in regolare contatto con i familiari ancora presenti sul territorio della Guinea, e che invece nessun legame egli ha instaurato in Italia – affettivo o lavorativo per modo da raggiungere un soddisfacente livello di integrazione;

trattasi di valutazione in fatto coerente con i dati normativi richiamati dal ricorrente finanche in base alla (dal ricorrente) evocata Cass. n. 4455-18; donde la valutazione medesima resta insindacabile in questa sede di legittimità;

le spese seguono la soccombenza;

ad avviso del collegio non deve farsi applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.050,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA