Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22022 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22604 – 2012 R.G. proposto da:

LINEA SMERALDO s.r.l., – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via S. Melania. n. 15, presso lo studio dell’avvocato Antonio

Ricciulli che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

e

S.M.C., – c.f. (OMISSIS) – (quale erede di

M.R.), M.T. – c.f. (OMISSIS) – (quale erede di

M.R.), M.D. – c.f. (OMISSIS) – (quale erede di

M.R.), M.L. – c.f. (OMISSIS) – (quale erede di

M.S. e di L.I.), M.F. – c.f. (OMISSIS) –

(quale erede di M.S. e di L.I.), elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Ronciglione, n. 3, presso lo studio

dell’avvocato Fabio Gullotta che li rappresenta e difende in virtù

di procura speciale in calce al controricorso in data 24.6.2016 ed

in virtù di procura speciale in data 22.7.2016;

– controricorrenti –

contro

M.B., – c.f. (OMISSIS) – (quale erede di L.P.,

coniugata M.), ammesso al patrocinio a spese dello Stato,

elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli, n. 54, presso

lo studio dell’avvocato Siro Ugo Vincenzo Bargiacchi -che lo

rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata del

passivo ricorso”;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e

MA.SE.;

– intimato –

e

EREDI (ulteriori) di L.P., congiuntamente e impersonalmente;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 1250 dei 20.1/6.3.2012 della corte d’appello

di Roma;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 13

settembre 2016 dal consigliere doti. Luigi Abete;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del

primo e del secondo motivo del ricorso principale, per

l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1453/2002 il tribunale di Roma, su domanda di M.S. e L.I., faceva luogo alla divisione dell’immobile sito in (OMISSIS), nell’ambito del giudizio finalizzato allo scioglimento della relativa comunione intercorrente tra i medesimi attori, da un lato, e Ma.Se. e L.P., dall’altro.

Avverso tale sentenza, con atto notificato il 27.2.2003, proponevano appello Ma.Se. e L.P..

Resistevano M.R., M.L. e M.F., quali eredi di M.S. e L.I..

Nel giudizio di appello spiegava intervento la “Linea Smeraldo” s.r.l., che con atto per notar D.P. in data (OMISSIS) aveva acquistato dagli appellati i diritti tutti a costoro spettanti, quali eredi di M.S. e L.I., in virtù della sentenza n. 1453/2002 del tribunale di Roma e, più in generale, in dipendenza del definendo giudizio divisorio.

Disposta la parziale rinnovazione della c.t.u., acquisito (l supplemento alla rinnovata c.t.u.. con sentenza n. 1250 dei 20.1/6.3.2012 la corte d’appello di Roma faceva luogo all’assegnazione dei singoli cespiti ricompresi nell’immobile di (OMISSIS), condannava “gli appellati in solido a versare agli appellanti, a titolo di conguaglio, la somma di Euro 14.741,42, oltre interessi legali” (così sentenza d’appello, pag. 5), e regolava le spese del grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Linea Smeraldo – s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. S.M.C., M.T. e M.D. (quali eredi M.R., a sua volta erede di M.S. e L.I.), M.L. e M.F. (quali eredi di M.S. e L.I.) hanno depositato in data 7.7.2016 controricorso: hanno chiesto disporsi la loro estromissione dal giudizio ed, in subordine. hanno aderito alle richieste della “Linea Smeraldo”: con il favore delle spese del giudizio di legittimità e del precedente grado di appello.

M.B. (quale erede di L.P.) ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in due motivi: ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed, in accoglimento del ricorso incidentale, cassarsi la sentenza impugnata con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese.

“Linea Smeraldo” s.r.l. ha depositato controricorso, onde resistere all’avverso ricorso incidentale.

Ma.Se. non ha svolto difese; nè hanno svolto difese gli ulteriori eredi di L.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronuncia, l’omessa motivazione in ordine alla mancata estromissione dal giudizio di R., F. e M.L..

Deduce che R., F. e M.L. avevano formulato richiesta di estromissione: che essa ricorrente, intervenuta in grado d’appello, aveva aderito; che gli appellanti, Ma.Se. e L.P. non si erano opposti; che la corte d’appello nessuna pronuncia ha assunto al riguardo, nè ha in alcun modo motivato.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronuncia, l’omessa motivazione in ordine alla formulata istanza di assegnazione.

Deduce che all’udienza del 25.11.2010 aveva depositato istanza di assegnazione dell’intero immobile; che l’impugnata sentenza nulla al riguardo ha statuito.

Deduce, in particolare, che nel caso di specie, “pur essendo strutturalmente possibile una divisione, le difficoltà connesse alla giusta determinazione del conguaglio e, soprattutto, ai difficili rapporti intercorrenti tra le parti rendono di fatto le porzioni non soggette ad un autonomo e libero godimento” (così ricorso principale, pag. 8).

Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia; l’erronea interpretazione della c.t.u..

Deduce che il c.t.u., a pag. 11 del supplemento, ha determinato il conguaglio a favore di essa ricorrente ed a carico di Ma.Se. e L.P. in Euro 34.088,78; che nondimeno la corte di merito, che pur ha più volte richiamato nel corpo della sentenza gli esiti della c.t.u., ha erroneamente riprodotto le risultanze di cui al supplemento alla c.t.u.; che, al contempo, la corte d’appello non ha enunciato le ragioni per le quali ha eventualmente inteso discostarsi dai rilievi dell’ausiliario.

Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione dell’art. 1117 c.c., comma 1; l’omessa pronuncia su punto decisivo della controversia.

Deduce che la corte di merito ha dato corso ad un ingiustificato ed illegittimo frazionamento dell’area ove sorge il Fabbricato, area in minima parte conservata in comunione ed in massima parte attribuita alle quote in via esclusiva assegnate alla controparte; che parimenti ingiustificata è l’attribuzione del lastrico solare alla proprietà esclusiva dell’interno n. (OMISSIS); che in tal guisa è stato violato l’art. 1117 c.c.. alla cui stregua si presumono comuni, se non risulta diversamente dal titolo, il suolo ove sorgono il fabbricato ed i lastrici.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione dell’art. 723 c.c.: l’errata pronuncia su punto decisivo.

Deduce che la corte distrettuale nulla ha statuito sulla domanda esperita da Ma.Se. e L.P. e volta a conseguire il pagamento di un’indennità per l’area attratta dalle controparti al loro possesso esclusivo e per la volumetria illegittimamente realizzata sul lastrico comune.

Si dà atto previamente che S.M.C., M.T., M.D., M.L. e M.F. hanno notificato tardivamente, in data 27/28.6.2016, il loro controricorso.

Ne deriva l’inammissibilità del medesimo atto difensivo (cfr. Cass. sez. lav. 13.5.2010, n. 11619″ secondo cui rinammissibilità del controricorso, perchè notificato oltre il termine fissato dall’art. 370 c.p.c., comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che può partecipare in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso delle spese del giudizio per cassazione sopportate dal resistente vanno escluse le spese e gli oneri relativi al controricorso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed all’onorario per lo studio della controversia e per la discussione: Cass. 26.11.2001, n. 14944).

Si dà atto del pari previamente che M.B. ha conferito al proprio difensore, avvocato Siro Ugo Vincenzo Bargiacchi, procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.

Ne deriva analogamente l’inammissibilità del controricorso e del contestuale ricorso incidentale (cf”. Cass. sez. un. 13.6.2014, n. 13431, secondo cui, nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anzichè in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest’ultimo, nè per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l’avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell’atto di resistenza, ma idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo ci tali fini configurarsi incertezza circa l’anteriorità del conferimento del mandato stesso; cfr. Cass. 13.3.2007, n. 5867, secondo cui deve dichiararsi inammissibile il controricorso (e l’eventuale ricorso incidentale ad esso inerente) quando la procura speciale sia stata rilasciata non in calce al controricorso stesso, bensì in calce alla copia del ricorso notificato dalla controparte, giacchè in tal modo manca la prova certa del rilascio del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricorso; tale incertezza non e superabile neppure con il mero richiamo fatto nel controricorso alla procura conferita in calce al ricorso notificato, essendo invece necessaria la specifica indicazione di tale procura).

Il primo motivo del ricorso principale è destituito di fondamento.

E’ fuor di dubbio che nel caso di specie si versa nell’ipotesi di cui all’art. 111 c.p.c., segnatamente nella previsione del comma 3 citato art..

Tuttavia è innegabile che “Linea Smeraldo” s.r.l. non è propriamente legittimata nè ha interesse a dolersi per la mancata estromissione dal giudizio dei suoi danti causa, M.L. e M.F. e degli eredi – S.M.C., M.T. e M.D. – dell’ulteriore suo dante causa, M.R..

Del resto, con precipuo riferimento alla condizione dell’interesse, questa Corte spiega che il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte; ne consegue che deve considerarsi inammissibile per diretto di interesse l’impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l’ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. 27.1.2012, n. 1236; Cass. 24.11.1983, n. 7021).

Su tale scorta si tenga conto che, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., n. 4 la sentenza pronunciata contro l’alienante – non estromesso – “spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare”.

Il secondo motivo del ricorso principale è del pari destituito di fondamento.

E” innegabile che l’istanza ex art. 720 c.c. di assegnazione dell’intero cespite da dividere, con addebito dell’eccedenza, alla porzione del coerede o dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, si correla e presuppone la non comoda divisibilità del medesimo cespite (del resto, in tenia di divisione giudiziale, art. 720 c.c., che disciplina l’ipotesi della non comoda visibilità di immobili, costituisce una deroga al principio generale posto dall’art. 718 c.c., il quale attribuisce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite dai successivi arti. 726 e 727 c.c.: cfr. Cass. 9.9.2004, n. 18135).

In questi termini la corte d’appello di Roma, nel far luogo alla divisione mercè attribuzione ai condividenti dei singoli appartamenti, ha univocamente opinato per la comoda divisibilità del fabbricato di (OMISSIS), ed al contempo, in tal guisa, ha univocamente statuito (pronunciato) per il diniego di accoglimento dell’istanza di assegnazione e motivato il relativo ritenuto diniego di accoglimento.

In ogni caso, al riguardo, si puntualizza quanto segue.

Per un verso, che la corte distrettuale ha dato atto nell’incipit della motivazione “che sia gli attori che i convenuti in primo grado. comparsi personalmente, hanno chiesto che lo scioglimento della comunione avvenisse con “attribuzione degli immobili come dagli stessi già posseduti – (così sentenza d’appello, pag. 3). Sicchè l’istanza di assegnazione esperita dalla “Linea Smeraldo – si è indubbiamente connotata in grado di appello in termini di “novità -.

Per altro verso, che la comoda divisibilità di un immobile. agli effetti di cui all’art. 720 c.c., non può ritenersi impedita dal fatto che il frazionamento determini la costituzione di un condominio. a condizione tuttavia – ma non è il caso de quo – che non produca, così, un notevole deprezzamento della cosa rispetto all’utilizzazione del complesso indiviso e che consenta – è il caso de quo – la formazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento Cass. 29.12.1975, n. 4243).

Per altro verso ancora, in ordine alla prospettazione del ricorrente principale, secondo cui “i difficili rapporti intercorrenti tra le parti rendono di fatto le porzioni non soggette ad un autonomo e libero godimento – (così ricorso principale, pag. 8), che questa Corte spiega che la non comoda divisibilità di un immobile va ritenuta ove risulti adeguatamente accertata la ricorrenza dei relativi presupposti, i quali consistono, sotto l’aspetto strutturale, o nell’estrema ipotesi dell’irrealizzabilità fisica del frazionamento o nell’impossibilità in concreto di realizzare porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse e/o di notevole costo, e, sotto l’aspetto economico – funzionale, nel sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell’intero (cfr. Cass. 9.9.2004, n. 18135).

Non merita alcun seguito il terzo motivo del ricorso principale.

Si rappresenta, in primo luogo, che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ben avrebbe dovuto la ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio del proprio assunto, riprodurre più o meno testualmente nel corpo del ricorso l’intero testo del supplemento della consulenza disposta in seconde cure (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2014, n. 4980 “secondo cui, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnala per l’asserito omesso esame di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa).

In ogni caso deve opinarsi per la inammissibilità del motivo in esame, giacchè le circostanze che il mezzo di impugnazione de qua veicola (“nel trascrivere i dati relativi al conguaglio (…) la Corte ha trascritto per errore le risultanze della tabella riepilogativi delle osservazioni alla ctu formulate da parte attrice (…). A causa dell’errore di trascrizione le risultanze della Perizia sono state completamente stravolte”: così sentenza d’appello, pag. 12), sono destinate a rilevare, al più, nel segno della previsione dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Cass. sez. lav. 26.10.1998. n. 10635, secondo cui l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, ed idoneo a costituire (a seguito delle pronunce n. 17/1986 e 36/1991 della Corte Costituzionale, nonchè dell’entrata in vigore dell’art. 391 bis nel testo di cui alla L. n. 353 del 1990) motivo di revocazione della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, deve consistere – al pari dell’errore revocatorio imputabile al giudizio di merito – nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, deve essere decisivo (nel senso che deve sussistere un nesso di causalità necessaria tra l’erronea supposizione e la decisione resa), non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata, e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività; sicchè è inammissibile il rimedio della revocazione in relazione ad errori che non rilevino con assoluta immediatezza, ma richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermetiche, ovvero errori che non siano decisivi in se stessi, ma debbano essere valutati nel più ampio contesto delle risultanze di causa, o, infine, errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello realmente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall’ignoranza di atti e documenti di causa, Ma dall’erronea interpretazione di essi).

Il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto tra la “Linea Smeraldo”, da un lato, e M.B. dall’altro.

Parimenti si giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio nel rapporto tra M.B., da un lato, e S.M.C., M.T., M.D., M.L. e M.F., dall’altro; questi ultimi invero hanno aderito in toto alle prospettazioni – dimostratesi prive di fondamento – della “Linea Smeraldo- s.r.l..

Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti di Ma.Se. e degli ulteriori eredi di L.P., chè non hanno svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale: compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto tra la “Linea Smeraldo – s.r.l., da un lato, e M.B., dall’altro; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto tra S.M.C., M.T., M.D., M.L. e M.F., da un lato, e M.B., dall’altro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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