Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22022 del 24/10/2011
Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 24/10/2011), n.22022
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I MARCHI SNC DI LUCIANO MARCHI & ANGELA BERTON (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO 124, presso lo studio
dell’avvocato SAVINI ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato
PISCISCELLI ALFREDO giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
DIDESI SRL (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SCANDRIGLIA 7,
presso lo studio dell’avvocato BUCCARELLI MARIA PIA, rappresentata e
difesa dall’avvocato CASO PASQUALE giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– controricorrente –
e contro
ANTONY DI MARIO MARCHI & CATIA BELLONI SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 798/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
3/03/2009, depositata il 05/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Savini Alessandro, (delega avvocato Piscicelli)
difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha
concluso conformemente alla relazione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. La società “I Marchi s.n.c. di Luciano Marchi e Angelo Berton” ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso la sentenza del 5 maggio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c. avverso l’esecuzione per espropriazione promossa dalla s.r.l. Didesi su un immobile nei confronti della s.n.c. Antony di Mario Marchi e Catia Belloni.
Al ricorso, proposto contro la s.r.l. Didesi e la s.n.c. Antony di Mario Marchi e Catia Belloni, ha resistito con controricorso soltanto la prima.
2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“… 3.- Il ricorso appare inammissibile perchè proposto tardivamente. Avendo la controversia ad oggetto una controversia in materia di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., non trovava applicazione al termine per il ricorso per cassazione la sospensione dei termini per il periodo feriale e, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare (ex multis, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010; Cass. (ord.) n. 9997 del 2010), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista del ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione in data 18 giugno 2010.”.
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.
3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza a favore della resistente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione a favore della resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleottocento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011