Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22022 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 22022

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 860-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2408/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 03/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con riguardo ad avvisi di accertamento per Irpef e add.reg. anni d’imposta 2007-08, in cui il giudice a quo ha respinto l’appello principale dell’amministrazione e quello incidentale del contribuente, l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza impugnata per “motivazione sostanzialmente omessa, criptica e/o apparente” (primo motivo) nonchè “per omessa pronuncia su motivo d’appello” (secondo e quarto motivo), e in subordine la violazione del D.L. n. 78 del 2009 e dell’art. 2697 c.c., con riguardo alla eventuale pronuncia implicita sui presupposti di applicabilità del cd. scudo fiscale (terzo motivo);

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti;

4. dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione consiste invero nella verifica del cd. “minimo costituzionale”, nel senso che “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultane processuali”, con la precisazione che “tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. SU 8053/14 e 9032/14; cfr. Cass. 20112/09);

5. nel caso di specie, la motivazione risulta meramente apparente, per tale dovendosi intendere quella che, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. S.U. n. 22232/16);

6. questa Corte ha ripetutamente statuito che la motivazione per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., S.U. 14814/08 e 642/15), specificando che il giudice d’appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (Cass. sez. 5, nn. 4780/16, 6326/16; Cass. S.U. n. 8053/14; conf. ex multis, Cass. sez. 5, nn. 16612/15, 15664/14, 12664/12, 7477/11, 979/09, 13937/02), sicchè deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente – una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare, come nel caso di specie, che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti (ex multis Cass. sez. 5, nn. 3320/16, 25623/15, 1573/07, 2268/06, 25138/05, 13990/03, 3547/02).

7. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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