Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22022 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/10/2020), n.22022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3487/2016 R.G. proposto da:

D.S.P. e D.S.R., elett.te dom.ti in Salerno alla via

Michelangelo Testa n. 11, presso lo studio dell’avv. Infante

Giuseppe da cui sono rapp.ti e difesi, come da mandato a margine del

ricorso, domiciliati in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6638/9/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, depositata il

2/7/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 gennaio 2020 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. con sentenza n. 6638/9/15, depositata il 2 luglio 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 399/8/13 della CTP di Salerno, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia del Territorio aveva rettificato, con la collocazione in categoria C, classe 12, in luogo della classe 1 proposta, e la conseguente elevazione della rendita da Euro 509,43 ad Euro 2,733,09, il classamento di un immobile adibito a negozio, di proprietà dei ricorrenti, sito in Fuorni, frazione di Salerno;

3. la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo indeterminati gli elementi di stima addotti dall’Ufficio e condivisibili le doglianze dei proprietari;

4. la CTR, censurata la sentenza di primo grado per la sua genericità, aveva confermato il classamento in classe 12 rilevando che erano i contribuenti a non aver allegato elementi concreti idonei ad inficiare l’accertamento impugnato;

5. avverso la sentenza di appello, D.S.P. e D.S.R. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato a mani il 29-1-2016, affidato ad un unico motivo, a cui l’Agenzia delle Entrate non ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con unico motivo i ricorrenti denunciano una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che la CTR aveva fondato la sua decisione sulla mancata allegazione di elementi probatori contrari, senza tuttavia esaminare la consistente documentazione esibita nei giudizi di merito e costituita da: rilievo aerofotogrammetrico e pianta di mappa della zona su cui insisteva il bene, rilievi fotografici dell’immobile nonchè di quelli posti a confronto, la visura catastale dell’intera particella in cui era collocato il cespite da cui risultavano gli immobili da porre in comparazione, e senza tener conto della novità della documentazione esibita dall’Ufficio in appello.

OSSERVA CHE:

1. Il ricorso merita accoglimento, in quanto l’unico motivo di doglianza risulta ammissibile oltre che fondato.

1.1 Seppure il motivo appaia formulato con modalità ai limiti dell’ammissibilità, in quanto privo dei richiami ai parametri normativi violati, i ricorrenti hanno espresso in maniera sufficientemente chiara di dolersi dell’adozione, da parte del giudice d’appello, d’una motivazione palesemente incongrua, fondata sulla mancanza di elementi probatori, sebbene gli stessi avessero offerto una copiosa documentazione a sostegno dell’infondatezza nel merito dell’accertamento impugnato.

2. Ebbene, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014), anche dopo l’abrogazione della possibilità di impugnare per cassazione la sentenza di merito malamente motivata, esistono casi eccezionali in cui il vizio di motivazione resta censurabile in sede di legittimità: e segnatamente quando la motivazione manchi del tutto, ovvero quando sia irresolubilmente contraddittoria. Si tratta, per usare il linguaggio delle Sezioni Unite, di casi in cui la motivazione scende al di sotto del “minimo costituzionale” preteso dall’ordinamento, che costituiscono perciò violazione dell’obbligo stesso di motivare i provvedimenti giurisdizionali, imposto dall’art. 132 c.p.c..

Si è così ritenuto che “Il provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, nè per accoglierle nè per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, viola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione”. (Vedi Cass. n. 9952 e n. 26538 del 2017)

2.1 E’ stato anche più volte affermato da questa Corte che “Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. (Vedi Cass. n. 16812 del 2018; n. 19150 del 2016; n. 25756 del 2014)

Nella specie, risultano rispettati tali requisiti di ammissibilità in quanto i ricorrenti hanno evidenziato con puntualità i fatti decisivi e controversi di cui la documentazione elencata in ricorso, localizzata nei giudizi di primo e secondo grado, se esaminata, avrebbe potuto offrire la prova (quali la collocazione in una zona a rischio idraulico, le caratteristiche edilizie dell’immobile, vetusto e privo di pregio, la comparazione con il classamento degli immobili adiacenti aventi analoghe caratteristiche).

2.2 II motivo risulta fondato anche in quanto la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio sul presupposto della mancata allegazione di elementi probatori idonei ad inficiare l’accertamento, senza tuttavia esaminare nè dare conto dei motivi del mancato esame di quelli offerti dalle parti, sin dal primo grado di giudizio, per contestare la diversa stima dell’amministrazione; nè tanto meno ha fondato il proprio convincimento su altri elementi istruttori ritenuti più attendibili ed idonei alla risoluzione della controversia.

3. Per le suesposte considerazioni, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR di Napoli, sez. distaccata di Salerno, in diversa composizione, affinchè provveda a valutare nuovamente il merito dell’accertamento impugnato, dando conto degli elementi probatori forniti dai contribuenti tramite la documentazione esibita, ferma restando ovviamente la piena libertà del giudice del rinvio nella valutazione delle prove offerte.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia per un nuovo esame, e anche per le spese, alla CTR della Campania, sez. distaccata di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso, in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

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