Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22022 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, (ud. 06/03/2018, dep. 11/09/2018), n.22022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1979-2014 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARONCINI

58, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MORABITO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO PIRARI;

– ricorrente –

contro

M.G., ME.GI., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CHISIMAIO 29, presso lo studio dell’avvocato TAMARA

BARRACCA, rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO SPANU;

– controricorrenti –

e contro

P.G., P.D., P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 604/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 19/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/03/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione i consorti P.- S. ebbero a convenire avanti il Tribunale di Nuoro i consorti Ma.- M. deducendo d’aver venduto ai convenuti un alloggio, ancora al rustico, ma che gli acquirenti non avevano provveduto a pagare il prezzo concordato secondo le modalità previste in contratto – versamento in contanti ed accollo del mutuo -,sicchè agirono per sentir dichiarare la risoluzione del contratto con restituzione del bene ed il risarcimento del danno.

Resistette la sola Ma.Gi. contestando le asserzioni avversarie e precisando di aver corrisposto,oltre alla somma di denaro al momento del rogito, anche ulteriore importo di Lit 20 milioni proprio per pagare le rate di mutuo in scadenza.

Inoltre la convenuta svolgeva domanda riconvenzionale, nell’ipotesi di accoglimento dell’avversa domanda, per avere riconosciuto il diritto al rimborso dei costi sopportati per i lavori di miglioria del bene acquistato al rustico.

All’esito della trattazione il Tribunale barbaricino ebbe a dichiarare la risoluzione del contratto e condannò i convenuti al ristoro del danno liquidato in misura pari a quanto da essi dovuto per le migliorie apportate dagli acquirenti.

Proposero appello la Ma. ed i germani Giovanni e Gabriele M., quali eredi di M.A., e la sez. dist. della Corte d’Appello di Sassari confermò la sentenza gravata.

Avverso detta decisione i consorti Ma.- M. ebbero ad interporre ricorso per cassazione e,resistendo i consorti S.- P., la Corte di Cassazione seconda sezione civile ebbe ad accogliere uno dei motivi proposti dai ricorrenti principali ed a rigettare il ricorso incidentale dei consorti P.- S..

La lite fu riassunta in sede di rinvio avanti la Corte d’Appello di Cagliari dai consorti Ma.- M. e,sulla resistenza di S.M., – contumace P.F. – la Corte sarda rigettò l’originaria domanda di risoluzione del contratto di vendita proposta dai consorti S.- P. e condannò gli stessi alla rifusione delle spese dell’intero procedimento.

Osservava la Corte sarda come il contratto prevedeva il pagamento del prezzo mediante versamento – effettuato – di somma in contanti ed accollo interno del mutuo gravante sul bene;

come,a seguito della statuizione della Suprema Corte,non risultasse in atti prova scritta della simulazione del prezzo pattuito in contratto notarile;

come, pertanto, risultasse pagata l’ulteriore somma di Lit 20 milioni a titolo di accollo del mutuo poichè non stabilite in contratto le modalità specifiche di esecuzione;

come l’azione di risoluzione fu proposta, intempestivamente, quando non ancora scaduto il termine per l’esatto adempimento del dovuto, sicchè dovendosi valutare l’inadempienza al momento della proposizione della domanda tale situazione non s’era verificata.

Avverso la sentenza resa dalla Corte sarda ha proposto impugnazione per cassazione S.M. articolando tre motivi.

Hanno resistito con contro-ricorso i germani Me.Gi. e G., anche quali eredi di Ma.Gi., mentre non si costituivano P.G., D. e P., quali eredi di P.F., nonchè M.F., quale erede di Ma.Gi..

Ambedue le parti costituite in prossimità dell’udienza hanno depositato memorie difensive.

All’odierna udienza pubblica, sentite le parti presenti ed il P.G., la Corte adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da S.M. non ha pregio giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente deduce vizio di violazione di norme giuridiche, segnatamente le disposizioni in artt. 1453,1273 e 1362 cod. civ., poichè la Corte sarda ebbe a malamente interpretare la clausola contrattuale afferente l’accollo in quanto le modalità d’attuazione dello stesso risultavano precisate.

Difatti gli acquirenti dovevano saldare le rate di mutuo, provvedendo direttamente a pagare la banca e,non già,consegnare il denaro ai venditori per fare un tanto; inoltre la stessa Ma. aveva riconosciuto di non aver provveduto ad estinguere il mutuo entro il 31.12.1985,come pattuito, adducendo nuovo accordo con i venditori mai provato in causa.

La doglianza su ricordata s’appalesa priva di pregio giuridico.

Difatti la ricorrente si limita a contrapporre alla ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie,siccome elaborata dai Giudici del rinvio, la propria diversa opinione deducendo, in buona sostanza, un vizio di valutazione circa ricostruzione della volontà contrattuale della parti.

La Corte di merito ha anzitutto rilevato – ed un tanto in linea con l’insegnamento sul punto di questa Suprema Corre, Cass. sez. 2 n 13746/2002, Cass. sez. L n 8044/1997 – come l’accollo interno, in assenza di specifiche modalità di adempimento stabilite nell’accordo tra le parti, può esser soddisfatto con qualunque modalità atta a raggiungere lo scopo prefissato, ossia estinguere il debito oggetto d’accollo.

Quindi, i Giudici cagliaritani hanno rilevato come gli acquirenti versarono ai venditori la somma di Lit 20 milioni proprio allo scopo di pagare le rate di mutuo scadute ed a scadere sino al giugno 1986, e che l’azione fondata sull’inadempimento fu promossa prima del termine finale fissato in contratto per l’esatto adempimento connesso all’obbligo di accollo.

Dunque la tesi difensiva che era obbligo degli acquirenti pagare direttamente alla banca e, non già, fornire loro la provvista per fare un tanto, rimane prospettazione di parte non suffragata dalla lettera del contratto, sicchè il vizio denunziato non sussiste.

Con la seconda ragione di doglianza la S. deduce vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, poichè la Corte di merito non ha rilevato come la Ma. ebbe a riconoscere, sulla scorta del principio di non contestazione,il proprio inadempimento ponendo alla base della sua decisione il rilievo fattuale che,al momento della proposizione della lite, il termine finale non era ancora scorso.

Inoltre, ad opinione della ricorrente, il Giudice di rinvio non aveva apprezzata la documentazione dimessa,già in sede di sequestro conservativo, afferente il mancato pagamento della caparra e la manifesta volontà di non estinguere il mutuo, così incorrendo in omessa motivazione.

La doglianza su ricordata s’appalesa siccome generica poichè l’impugnante si limita ad indicare i documenti fondanti la sua censura ma non li dettaglia almeno per le parti dalle quali deduce le sue conclusioni.

Inoltre la censura si fonda sulla ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda elaborata nell’ottica difensiva di parte,poichè non a torto la Ma. lamentava che gli acquirenti si fossero trattenuti la somma di Lit 20 milioni versata invece che pagare la banca come dovuto.

Difatti i venditori intendevano la somma ricevuta quale parte simulata del prezzo di vendita, mentre la parte acquirente aveva specifico interesse alla soddisfazione del muto poichè il bene acquistato era gravato da ipoteca a favore dell’Istituto mutuatario.

Dunque la contestazione mossa si regge esclusivamente sulla prospettazione difensiva contrapposta all’argomento esposto dalla Corte sarda,la quale ebbe a puntualmente motivare al riguardo, sicchè il vizio di nullità dedotto all’evidenza non concorre.

Con il terzo mezzo d’impugnazione la S. rileva nullità della sentenza impugnata per violazione del disposto ex art. 132 c.p.c., n. 4 in quanto del tutto omessa la valutazione della scrittura privata,precedente al rogito – vero e proprio contratto di vendita – che rappresentava la necessaria contro-scrittura a prova della simulazione, siccome chiesto dal decisum del Supremo Collegio, così configurandosi il vizio di omessa motivazione.

La censura s’appalesa priva di fondamento giuridico poichè la questione è stata oggetto di apposito esame da parte della Corte sarda con esposizione di specifica motivazione al riguardo e relativamente alla quale,in effetti, la ricorrente omette di confrontarsi.

La Corte sarda con riguardo alla scrittura privata del 21.6.1984, indicata dalla ricorrente siccome contro-dichiarazione, prova scritta della dedotta simulazione, ha evidenziato anzitutto che il documento non era rinvenibile in atti già in sede di appello avanti i Giudici di Sassari.

Quindi i Giudici cagliaritani hanno sottolineato come detta scrittura,comunque, non poteva assumere – anche sulla scorta di specifico arresto di questa Corte Suprema – la funzione di contro-dichiarazione poichè non risultava sottoscritta dal M., che pure fu uno dei soggetti acquirenti del bene.

Dunque la Corte territoriale ha esposto puntuale motivazione sul punto e la critica elevata appare mera contrapposizione di propria apodittica valutazione rispetto a quella elaborata dai Giudici del merito.

Atteso il rigetto del ricorso la S. va condannata a rifondere ai consorti M. costituiti le spese di questo giudizio di legittimità,tassate in globali Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge rimborso forfetario secondo quanto precisato in dispositivo.

Concorrono in capo alla S. le condizioni per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dei germani M. resistenti,in solido fra loro, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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