Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22021 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 24/10/2011), n.22021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), MO.AN.MA.

(OMISSIS) in proprio e quale erede di F.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 466, presso lo

studio dell’avvocato FLOCCO MARINA, che li rappresenta e difende,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA DELLA CIOCIARIA SPA (OMISSIS) in persona del suo

amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato SANTORO ROSA

PATRIZIA, che la rappresenta e difende, giusta mandato ad litem in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1841/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

24.2.08, depositata il 30/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Mo.An.Ma. e M.A. hanno proposto ricorso per cassazione contro la Banca della Ciociaria s.p.a. avverso la sentenza del 27 maggio 2009, corretta con ordinanza del 30 aprile 2009, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Cassino.

Ha resistito con controricorso la Banca.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza dell’art. 366-bis c.p.c. Esso prospetta un unico motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per vizio di motivazione, ma la sua illustrazione non si conclude nè contiene il momento di sintesi, espressivo della ed. “chiara indicazione”, cui alludeva l’art. 366-bis c.p.c. (in proposito di rinvia alla consolidata giurisprudenza della Corte a partire da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e da Cass. sez. un. n. 20603 del 2007.

E’ da rilevare, inoltre, che l’art. 366-bis c.p.c. è applicabile al ricorso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. la citata L., art. 58, comma 5, ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come nella specie – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010). Nel contempo, non avendo avuto l’abrogazione effetti retroattivi l’apprezzamento dell’ammissibilità dei ricorsi proposti anteriormente a quella data continua a doversi fare sulla base della norma abrogata.

Il ricorso presenterebbe, comunque, anche un’ulteriore causa di inammissibilità per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6 atteso che si fonda su documenti e prove testimoniali dei quali non fornisce l’indicazione specifica richiesta da tale norma, che costituisce il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza. Sui caratteri di tale indicazione specifica si vedano Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010.

Nella specie a proposito della lettera del 7 marzo 1992 si omette non solo la sua riproduzione almeno per la parte che interessa, ma ci si limita ad indicare che sarebbe stata inserita nel fascicolo di primo grado con il n. 8, senza specificare se e dove sia stata prodotta in questa sede. Analogamente è da dire per il riferimento ad un assegno ed ad una scrittura privata. Si fa poi riferimento anche ad atti processuali di altro giudizio, nuovamente senza rispettare l’onere di indicazione specifica.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria muove dei rilievi che non sono in alcun modo idonei a superarle.

Infatti:

a) quanto al rilievo ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., dopo che si è sostenuto che il relatore non avrebbe preso visione delle conclusioni prese dai qui ricorrenti nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (trascritte nell’esposizione del fatto in ricorso) e dopo la loro riproduzione, ci si astiene dal dire come perchè da tanto potrebbe emergere il superamento del rilievo di inammissibilità e si omette di prendere posizione sulla giurisprudenza richiamata dalla relazione, così disconoscendo il valore della relazione di provocazione alla discussione sulle questioni che pone il ricorso;

b) quanto al rilievo ai sensi dell’art. 366, n. 6 si dichiara – nuovamente astenendosi dal prendere posizione sulla giurisprudenza della Corte evocata nella relazione – apoditticamente che sono stati specificamente indicati gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato, da rinvenirsi, appunto, nelle allegazioni di cui all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il che evidenzia che non si ha consapevolezza dei principi di cui alla detta giurisprudenza.

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione a favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemila/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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