Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22021 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/10/2020), n.22021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28835/2012 R.G. proposto da:

Accieria Arvedi S.p.A., Finarvedi S.p.A., Arvedi Tubi Acciaio S.p.A.,

Arinox S.p.A., in persona dei legali rapp.ti p.t., elett.te

domiciliati in Roma, alla via Mazzini n. 11, presso lo studio

dell’avv. Salvini Livia, unitamente agli avv.ti Tabellini Paolo

Maria ed Bellotti Elisabetta Angela, da tutti rapp.ti e difesi come

da procure notarili in atti;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/27/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 10/5/2012, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 gennaio 2020 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. con sentenza n. 61/27/15, depositata il 10 maggio 2012, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in parziale riforma della sentenza n. 192/03/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, accoglieva parzialmente l’appello incidentale e rideterminava in Euro 93.110,00 l’IRES dovuta dalle società contribuenti per l’anno di imposta 2004; dichiarata cessata la materia del contendere in relazione ad una delle cartelle impugnate, compensava le spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di 16 avvisi di accertamento con cui era stata contestato, a seguito di due operazioni di fusione, l’indebito utilizzo delle perdite fiscali ex art. 172 TUIR, comma 7;

3. la CTP aveva accolto i ricorsi delle contribuenti limitatamente ai rilievi relativi ai costi indeducibili ed al disconoscimento delle perdite precedenti;

4. la CTR, confermata per il resto la decisione di primo grado, aveva accolto parzialmente l’appello incidentale dell’Ufficio e ritenuto legittima la ripresa a tassazione relativa al riconoscimento delle perdite fiscali pregresse;

5. avverso la sentenza di appello, le società contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a 10 motivi, a cui l’Agenzia resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. con istanza del 24 aprile 2019, riproposta con memoria del 9 gennaio 2020, le ricorrenti hanno richiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, per essersi avvalse della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11;

2. con ordinanza resa all’udienza del 30-4-2019 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per consentire alle parti di documentare l’integrale definizione della controversia.

OSSERVA CHE:

1. La definizione delle controversie pendenti ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017, prevede la presentazione di una apposita istanza da parte del contribuente ed il pagamento integrale degli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. Non sono dovute, invece, le sanzioni collegate al tributo nè gli interessi di mora stabiliti dallo stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, comma 1, mentre se la controversia riguarda interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione si effettua con il versamento del quaranta per cento degli importi in contestazione;

2. l’istanza presentata dalle contribuenti risulta corredata della documentazione attestante il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;

3. con nota del 2.08.2019 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per tutti gli atti impositivi oggetto del presente contenzioso, con integrale pagamento del dovuto, ed aderito alla richiesta di estinzione totale del giudizio, con compensazione delle spese di lite.

4. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

4.1 Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50l, art. 11, comma 10, conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

4.2 Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

PQM

La Corte:

dichiara estinto il giudizio;

spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso, in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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