Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22021 del 03/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 03/09/2019), n.22021
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17790-2018 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
NICOLETTA MASUELLI;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– intimati –
avverso il decreto n. R.G. 420/2018 del TRIBUNALE DI TORINO del
27/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
C.S. ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso il decreto del tribunale di Torino che ne ha rigettato l’opposizione al diniego della protezione internazionale e umanitaria;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorrente, previa eccezione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, artt. 6 e 21, conv. con modificazioni in L. n. 46 del 2017, in ordine al mancato differimento di efficacia temporale del rito in materia di immigrazione, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, per violazione degli artt. 77 e 4 Cost., nonchè artt. 3,24,111 e 117 Cost., nonchè della Cedu, artt. 6 e 13, in ordine alla previsione del rito camerale nelle controversie in questione, denunzia nell’ordine: (i) la violazione dell’art. 35-bis citato, in ragione dell’erroneo rigetto dell’istanza difensiva di fissazione dell’udienza di comparizione in camera di consiglio, essendo mancata la messa a disposizione della videoregistrazione dell’audizione svolta in sede amministrativa; (ii) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), essendo stata erroneamente ritenuta l’inesistenza delle condizioni della protezione sussidiaria; (iii) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in ordine al disconoscimento del permesso per motivi umanitari;
il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, che assorbe ogni ulteriore censura e rende irrilevanti le prospettate questioni di costituzionalità (peraltro da questa Corte già scrutinate in distinti precedenti – per tutte Cass. n. 17717-18 – e ritenute manifestamente infondate);
contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di Torino, onde escludere la necessitata fissazione dell’udienza non basta che sia in atti il verbale di audizione dinanzi alla commissione territoriale;
difatti, nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio;
tale interpretazione è legittimata non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale;
tanto questa Corte ha già affermato (v. ancora Cass. n. 17717-18 e altre successive) e all’orientamento devesi dare ulteriore continuità; consegue che il decreto va cassato in relazione al primo motivo; segue il rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame previa ottemperanza al principio di diritto esposto;
il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Torino anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019