Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22020 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24904 – 2012 R.G. proposto da:

C.G., – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in

virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato

Achille Palermo ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale

Cardinal Ginnasi, n. 8, presso lo studio dell’avvocato Pier Luigi

Tiberio;

– ricorrente –

contro

C.A.M., – c.f. (OMISSIS) – C.M.G.

– c.f. (OMISSIS) – (ambedue in proprio e quali eredi di

Ca.Sa.) rappresentate e difese in virtù di procura speciale a

margine del controricorso dall’avvocato Giovambattista Spampinato ed

elettivamente domiciliate in Roma, alla via Eleonora Duse n. 35,

presso lo studio dell’avvocato Francesco Pappalardo;

– controricorrenti –

C.F., in persona del protutore T.A.;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 666 dei 4/17.4.2012 della corte d’appello di

Catania;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 13

settembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Achille Palermo per il ricorrente;

Udito l’avvocato Giovambattista Spampinato per le controricorrenti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 13.9.2001 Ca.Sa., vedova di C.A.A., deceduto ab intestato il (OMISSIS), citava a comparire innanzi al tribunale di Catania il figlio, C.G..

Chiedeva che si procedesse alla divisione dei beni ereditari ovvero alla loro attribuzione alla sua maggior quota con addebito dell’eccedenza; altresì che il figlio G. fosse condannato a corrispondere agli altri eredi un importo pecuniario per il godimento esclusivo di taluni cespiti, segnatamente dell’appartamento e del piano cantinato in Paternò, alla via G. Bruno. n. 26, a decorrere, rispettivamente. dal dì dell’apertura della successione e dall’1.1.10.2000, giorno in cui il figlio si era impossessato del piano cantinato.

Si costituiva C.G..

Dichiarava di non opporsi alla divisione; instava per il rigetto delle domande nei suoi confronti proposte; chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’attrice a rendere il conto della gestione dell’agrumeto in Bellacortina di Paternò e dei locali al piano terra e del seminterrato del fabbricato alla via G. Bruno, n. 26, nonchè la condanna dell’attrice e delle sorelle a rimborsargli le spese sostenute per le migliorie apportate all’appartamento parimenti di via G. Bruno. n. 26.

Si costituivano A.M., M.G. e C.F., quest’ultima, in persona del protutore, T.A..

Instavano per il rigetto delle riconvenzionali esperite dal fratello.

All’esito dell’istruzione con sentenza in data 11.3.2008 il tribunale faceva luogo allo scioglimento della comunione ed all’uopo dichiarava esecutivo il progetto di divisione n. 1 predisposto dal c.t.u.; segnatamente, attribuiva all’attrice la prima quota, disponeva per l’estrazione a sorte delle residue tra gli altri coeredi, condannava l’assegnatario della seconda quota a versare all’attrice a titolo di conguaglio la somma di Euro 10.669,00 ed agli assegnatari della terza, della quarta e della quinta quota, del pari a titolo di conguaglio, la somma, ciascuno, di Euro 23.000,00; condannava C.G. a corrispondere la somma di Euro 89.113,48 a titolo di rimborso della fruttificazione, a decorrere dall’ottobre del 2000, dell’appartamento al primo piano, dei garages al piano terra e del seminterrato di via G. Bruno; condannava l’attrice a corrispondere la somma di Euro 17.649,12 per il godimento dei garages di via G. Bruno dal dì dell’apertura della successione all’ottobre 2000.

Avverso tale sentenza proponeva appello C.G..

A sostegno dell’esperito gravame deduceva 1) che aveva errato il primo giudice, allorchè lo aveva condannato a pagare la somma di Euro 55.522.28 per il godimento esclusivo dell’appartamento al 1 piano del fabbricato di via G. Bruno; 2) che aveva errato il primo giudice, allorchè aveva determinato in Euro 55.522,28 la somma dovuta per l’asserito godimento esclusivo dell’appartamento al 1 piano del fabbricato di via G. Bruno secondo i criteri e le stime del c.t.u. senza tener conto dei rilievi formulati da egli appellante; 3) che aveva errato il primo giudice, allorchè aveva ritenuto provato il possesso esclusivo da parte sua dei garages al piano terra e del seminterrato e Io aveva condannato a pagare la relativa unificazione: 4) che era incorso in vizio di extrapetizione il primo giudice, allorchè lo aveva condannato a pagare alla madre l’intera fruttificazione dei garages al piano terra e del seminterrato, anzichè la fruttificazione relativa al solo seminterrato nei limiti della quota della genitrice; 5) che aveva errato il primo giudice, allorchè aveva ritenuti esatti i criteri adottati dal c.t.u. per la determinazione della fruttificazione dei garages a decorrere dall’ottobre 2000;

6) che aveva errato il primo giudice, allorchè aveva quantificato i frutti percepiti dalla madre;

7) che aveva errato il primo giudice, allorchè aveva individuato le quote di spettanza della madre e del de cuius sui terreni in contrada (OMISSIS); 8) che aveva errato il primo giudice, allorchè aveva dichiarato esecutivo il progetto di divisione n. 1.

Resistevano Ca.Sa., A.M., M.G. e C.F.. Esperivano appello incidentale.

A seguito del decesso di Ca.Sa., si costituivano A.M., M.G. e C.F., quali sue eredi giusta testamento pubblico pubblicato in data 10.10.2011.

Precisavano che, alla stregua delle disposizioni testamentarie. C.A.M. era comproprietaria per la quota di 8/12 dell’appartamento – occupato dal fratello – del seminterrato e del locale deposito del fabbricato di via G. Bruno, C.M.G. era comproprietaria per la quota di 8/12 dell’altro appartamento e del garage parimenti del fabbricato di via G. Bruno, C.F. era comproprietaria per la quota di 8/12 dell’altro garage del fabbricato di via G. Bruno e di altri beni in Belpasso, di esclusiva proprietà della madre.

Chiedevano, quindi, ex art. 720 c.c., in quanto coeredi maggiori quotisti, attribuirsi a ciascuna di loro la quota intera degli immobili suindicati.

Disposta nuova c.t.u. ai fini della valutazione dei cespiti e della quantificazione della relativa fruttificazione. con sentenza n. 666 dei 4/17.4.2012 la corte d’appello di Catania faceva luogo allo scioglimento della comunione ed all’uopo attribuiva a C.M.G. la quota intera delle unità immobiliari di cui alle lett. A) ed E) della relazione di c.t.u. depositata il 21.10.2009, ad C.A.M. la quota intera delle unità immobiliari di cui alle lett. B), C) ed F) della relazione di c.t.u. depositata il 21.10.2009, a Franca Caponnetto la quota intera delle unità immobiliari di cui alla lett. D) della relazione di c.t.u. depositata il 21.10.2009, a Giovanni Caponnetto la quota intera delle unità immobiliari di cui alle lett. G) ed H) della relazione di c.t.u. depositata il 21.10.2009; condannava C.M.G. al pagamento a titolo di conguaglio della somma di Euro 10.000,00 al fratello G. e della somma di Euro 12.036.00 alla sorella F. e condannava C.A.M. al pagamento a titolo di conguaglio della somma di Euro 13.074,67 al fratello G. e della somma di Euro 12.718,00 alla sorella F.; condannava C.M.G. ed C.A.M. al pagamento, ciascuna, a titolo di fruttificazione della somma di Euro 1.306,20 al fratello G.: rigettava l’appello incidentale; compensava interamente tra le parti tutte le spese del grado.

Esplicitava, tra l’altro, la corte di merito che con il testamento pubblicato in data 10.10.2011 Ca.Sa. aveva, nei limiti della quota di sua spettanza, rimesso “al figlio G. il debito da fruttificazione esistente nei suoi confronti quale legato in sostituzione di legittima, attribuendogli altresì (sempre a titolo di legato in sostituzione di legittima) ogni suo diritto in ordine ai due terreni agricoli ubicati in (OMISSIS)” (così sentenza d’appello, pag. 5); che, pur residuando, in rapporto al debito da fruttificazione gravante su Giovanni e quantificato in prime cure in euro 89.113,48, le quote di pertinenza delle altre coeredi, tuttavia costoro nessuna domanda avevano esperito al riguardo, cosicchè doveva reputarsi nuova ed inammissibile qualsivoglia domanda in proposito formulata in secondo grado; che ulteriormente doveva reputarsi cessata la materia del contendere in ordine ai primi cinque motivi del gravame principale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.G.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

A.M. e C.M.G. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

C.F. non ha svolto difese.

Le controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e art. 551 c.c., nullità del procedimento, omessa o insufficiente motivazione nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deduce, circa la ritenuta cessazione della materia del contendere in ordine ai primi cinque motivi di appello, che – in difetto di rinuncia delle parti, in dipendenza della circostanza per cui nessuna parte aveva chiesto nè, esplicitamente nè per facta concludentia, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere ed in dipendenza altresì della circostanza per cui la remissione è stata operata dalla madre non già puramente e semplicemente ma quale legato in sostituzione di legittima – persiste il suo interesse ex art. 100 c.p.c. a che “sia giudizialmente accertata l’esistenza o meno del credito a lui rimesso, così come il suo effettivo ammontare, al fine di poter concretamente esercitare il diritto di scelta attribuitogli dall’art. 551 c.c. tra legato e legittima senza subire il pregiudizio e l’ingiustificata alea di una mancata pronuncia sul punto” (così ricorso. pag. 16).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), la violazione degli artt. 91,92 e 113 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2 (vecchia formulazione) e del principio di soccombenza virtuale.

Deduce che in ogni caso ha errato la corte di merito allorchè, seppur ai tini della regolamentazione delle spese giusta il principio cosiddetto della “soccombenza virtuale”, non ha provveduto a pronunciarsi sulla fondatezza o meno dei primi cinque motivi di appello; che comunque la corte ha compensato le spese del grado del tutto immotivatamente, nè possono al riguardo, pur nel “regime- antecedente alla novella di cui alla L. n. 263 del 2005, esplicar valenza le sopravvenute unilaterali determinazioni testamentarie della madre.

Il primo motivo è fondato e va accolto.

Il suo buon esito assorbe e renda vana la disamina del secondo.

Occorre tener conto che il legato in sostituzione di legittima – ed il legato de quo agitur è legato in sostituzione di legittima, siccome d’altronde la stessa corte d’appello ha dato atto (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) – si caratterizza ex lege (a tal specifico riguardo cfr. Cass. 16.5.1977, n. 1991) per l’alternativa offerta al legittimario tra la sua accettazione (accettazione cui, beninteso, va riconosciuto carattere semplicemente confermativo dell’acquisto già avvenuto: cfr. a tal specifico riguardo Cass. 17.2.1965, n. 261; cfr. 27.5.1996, n. 4883, secondo cui il legato in sostituzione di legittima, al pari di ogni altro legalo, ai sensi dell’art. 649 c.c., comma 1, si acquista “ipso iure” senza bisogno di accettazione) ed il potere, ex art. 551 c.c., di conseguire la quota dei beni ereditari nella misura stabilita dalla legge attraverso l’esercizio dell’azione di riduzione.

In questo quadro – quadro in cui in dipendenza della natura di “facoltà- del potere di scelta e della rinunzia al legato non è ipotizzabile una loro autonoma prescrittibilità avulsa da quella del diritto cui si correlano, salva, ben vero, l'”assoggettabilità a decadenza ex art. 650 c.c. (cfr. al riguardo Cass. 26.1.1990, n. 459) – va appieno condiviso e recepito il rilievo del ricorrente secondo cui persisteva e persiste il suo interesse ex art. 100 c.p.c. a che fosse “giudizialmente accertata l’esistenza o meno del credito a lui rimesso, così come il suo effettivo ammontare, al fine di poter concretamente esercitare il diritto di scelta attribuitogli dall’art. 551 c.c. tra legato e legittima- (così ricorso, pag. 16).

Si tenga conto che l’interesse ad agire o a resistere in giudizio ex art. 100 c.p.c. deve essere apprezzato in relazione all’utilità concreta che dall’eventuale accoglimento della domanda, dell’eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. 24.9.2002, n. 13906).

E nel caso di specie in relazione alla facoltà di scelta di cui per legge beneficia, C.G. aveva ed ha sicuramente interesse a che fossero e siano delibati dalla corte distrettuale i primi cinque motivi di gravame in relazione ai quali la medesima corte territoriale ha ingiustificatamente dichiarato la cessazione della materia del contendere.

In accoglimento del ricorso la sentenza n. 666 dei 4/17.4.2012 della corte d’appello di Catania va cassata con rinvio ad altra sezione della medesima corte.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza n. 666 dei 4/17.4.2012 della corte d’appello di Catania; rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Catania anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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