Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22020 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, (ud. 09/02/2018, dep. 11/09/2018), n.22020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17600-2013 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLO LINETTI;

– ricorrente –

contro

SIRMIONE 2 SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI BIANCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 831/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

La Sirmione 2 s.p.a conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia il condominio (OMISSIS), esponendo di essere proprietaria di appezzamenti di terreno confinanti con la proprietà del condominio, e lamentando l’occupazione illegittima di aree di sua proprietà attraverso la costruzione di una piscina oltre al mancato godimento di altre aree a causa della realizzazione di una recinzione. Chiedeva, pertanto, la rimozione di dette opere ed il risarcimento dei danni.

Si costituiva il Condominio (OMISSIS), resistendo alla domanda; deduceva che con convenzione stipulata in data 4.11.1972, il Condominio, B.G. e Sirmione 2 s.a.s. avevano pattuito la permuta di alcuni terreni, in modo che il confine tra i due fondi fosse parallelo ed alla distanza di mt. 12,50 dal lato nord della piscina. In via riconvenzionale, chiedeva l’accertamento della scrittura privata del 4.11.1972 e per l’effetto l’accertamento della piena proprietà del terreno censito con il mappale (OMISSIS) e della nuda proprietà dei terreni di cui ai mappali (OMISSIS).

Il Tribunale respingeva la domanda di parte attrice, accoglieva la domanda riconvenzionale limitatamente all’autenticità della scrittura privata mentre la rigettava in relazione al riconoscimento della proprietà del terreno oggetto della convenzione.

La sentenza veniva gravata da appello da parte della Sirmione 2 e da appello incidentale del Condominio (OMISSIS).

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 7.12.2011 depositata il 27.7.2012, rigettava l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, dichiarava il Condominio (OMISSIS) proprietario del terreno censito al N.C.TR del Comune di Sirmione al foglio (OMISSIS) con il mappale (OMISSIS) e della quota di 1/2 dei mappali (OMISSIS).

La corte territoriale, per quel che interessa in questa sede, riteneva che la convenzione del 4.11.1972 avesse la natura di contratto definitivo e che le aree fossero state correttamente individuate, considerando le planimetrie allegate alla scrittura, la perizia di stima stragiudiziale ed il frazionamento. Infine, secondo la corte territoriale, la stessa scrittura del 4.11.1973 individuava esattamente il confine. Riteneva, pertanto, che il mappale 204 appartenesse al Condominio (OMISSIS), perchè risultato dall’allineamento del confine, mentre, per converso il mappale 206 compensava detto allineamento ed era pertanto di proprietà della Sirmione 2 s.p.a. Quanto ai mappali (OMISSIS), ne riconosceva la comproprietà, nonostante la scrittura privata facesse riferimento alla cessione della “nuda proprietà”. Secondo il giudice d’appello, per ricostruire la volontà delle parti, doveva farsi riferimento al verbale di assemblea del 5.9.1972, in cui si dava atto della permuta di mq 80 di proprietà condominiale (mappale (OMISSIS)) con l’area confinante con la proprietà condominiale in proprietà comune con la Sporting Sirmione s.p.a ed il B., come dal disegno e dall’estratto della mappa ad esso allegati.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Condominio (OMISSIS) sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso le Sirmione 2 s.p.a..

Diritto

Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la corte territoriale affermato la comproprietà del Condominio e della Sirmione 2 s.r.l. in ordine ai mappali (OMISSIS) in assenza di specifica domanda da parte della Sirmione 2 s.p.a., che si era limitata a chiedere il disconoscimento della scrittura privata del 4.11.1972; sostiene, inoltre, il ricorrente che, anche in appello, la Sirmione s.r.l. aveva limitato la censura all’irrilevanza del disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata del 4.11.1972.

Il motivo non è fondato.

La Sirmione 2 s.p.a. ha agito nei confronti del Condominio esponendo di essere proprietaria esclusiva di detti terreni, di cui lamentava l’illegittima occupazione da parte del condominio.

Il Condominio (OMISSIS) ha contestato la proprietà ed ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo l’accertamento della proprietà esclusiva del terreno censito con il mappale 204 e della nuda proprietà dei mappali (OMISSIS) fino al 4.11.2002 e della piena proprietà da quella data in avanti. Anche nell’atto d’appello, la Sirmione 2 s.p.a., deducendo che il primo giudice non si fosse pronunciato sul disconoscimento da parte della società della scrittura privata del 4.11.1972, reiterava le domande proposte in primo grado relative alla proprietà esclusiva delle aree in contestazione ed insisteva nella domanda di demolizione delle opere che invadevano la sua proprietà.

La pronuncia della corte territoriale, nel riconoscere, sulla base dell’interpretazione del titolo, che il Condominio (OMISSIS) fosse proprietario del mappale (OMISSIS) e comproprietario dei mappali (OMISSIS), si è correttamente pronunciato sull’appello incidentale del condominio, che, invece, chiedeva il riconoscimento della proprietà esclusiva dei mappali (OMISSIS). La sentenza del giudice d’appello ha, correttamente, valutato anche le doglianze della Sirmione 2 s.p.a. che assumeva essere proprietaria esclusiva di dette aree.

Non sussister alcun vizio di extrapetizione, costituendo l’accertamento della proprietà di tali aree l’oggetto della controversia, su cui vi è stata la pronuncia del giudice d’appello.

Con il secondo motivo di ricorso il Condomio (OMISSIS) s.p.a. allega la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la corte territoriale pronunciato in relazione alla domanda di accertamento della nuda proprietà del terreno identificato nel mappale al n. (OMISSIS).

Il motivo non è fondato.

La corte territoriale si è pronunciata sulla domanda del condominio di accertamento della nuda proprietà del mappale (OMISSIS), ritenendo, sulla base della scrittura del 4.11.1972 e della documentazione allegata che non vi fosse incertezza sull’estensione delle aree oggetto di permuta e sui loro confini. La corte territoriale ha accertato che, mentre il mappale 204 fosse di proprietà del Condominio (OMISSIS), perchè risultato dell’allineamento del confine, il mappale (OMISSIS) compensava detto allineamento, essendo stato ricavato dal mappale (OMISSIS) ed era, pertanto, di proprietà della Sirmione 2 s.p.a..

Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’interpretazione della convenzione del 4.11.1972, per avere la corte territoriale travisato l’intenzione delle parti, che era quella di costituire l’usufrutto in favore della società Sirmione s.p.a., cedendo la nuda proprietà al condominio; si assume che la Corte d’Appello erroneamente avrebbe dato prevalenza, per ricostruire la volontà delle parti, ad elementi estrinseci all’atto, come il verbale d’assemblea condominiale del 5.9.1972, in cui si faceva riferimento alla proprietà comune delle aree, ai disegni allegati ed agli estratti delle mappe.

Il quarto motivo ripropone la medesima censura sotto il profilo del vizio di insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, con particolare riferimento all’interpretazione del contratto ed alla rilevanza probatoria si elementi estrinseci rispetto al titolo del 4.9.1972, ovvero il verbale d’assemblea condominiale e le planimetrie.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al mancato riconoscimento della proprietà o della comproprietà del mappale (OMISSIS).

I motivi vanno trattati congiuntamente per la loro evidente connessione in quanto censurano, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, l’interpretazione della scrittura negoziale del 4.11.1972.

Essi sono infondati.

Sussiste, in primo luogo, un difetto di specificità, poichè il ricorrente omette di trascrivere il testo contrattuale da cui si evincerebbe la violazione del canone ermeneutico ed il vizio di motivazione.

Questa Corte, con orientamento univoco, al quale deve essere dato continuità, ha affermato che, in caso di contestazione dell’interpretazione di un contratto da parte del giudice di merito, il ricorrente ha l’onere di trascrivere il testo del documento che assume male interpretato, al fine di porre questa Corte nella condizione di valutare la fondatezza e decisività della censura. Detta interpretazione trova il riferimento normativo nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che prevede la “specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” ed interpretato nel senso che il ricorrente deve indicare i dati necessari al reperimento dei documenti o riportare il contenuto del documento sul quale il ricorso di fonda (Cassazione civile, sez. un., 07/11/2013, n. 25038; Cassazione civile, sez. un., 03/11/2011, n. 22726; Cassazione civile, sez. un., 25/03/2010, n. 7161).

Il riferimento testuale al contratto è indispensabile sia per valutare la violazione di legge che per verificare la sussistenza del vizio motivazionale.

L’assenza del testo contrattuale impedisce alla Corte di esaminare se il riferimento ad elementi estrinseci all’atto, come il verbale di assemblea condominiale e le allegate planimetrie, siano rafforzativi o sostitutivi dell’interpretazione del contratto. Risulta dalla sentenza impugnata che l’interpretazione della scrittura privata del 4.11.1973 è avvenuta sulla base del dato letterale e dell’effettiva volontà delle parti, con particolare riferimento alla chiara individuazione dei confini contenuta nell’accordo contrattuale.

Nè sussiste il dedotto vizio motivazionale, avendo la corte territoriale, sulla base del contratto, dello stato dei luoghi e degli elementi esterni al contratto, ritenuto che il mappale (OMISSIS) appartenesse al Condominio (OMISSIS), perchè risultato dall’allineamento del confine, mentre, per converso,il mappale (OMISSIS) compensava detto allineamento ed era pertanto di proprietà della Sirmione 2 s.p.a. Quanto ai mappali (OMISSIS), di cui riconosceva la comproprietà, nonostante la scrittura privata facesse riferimento alla cessione della “nuda proprietà”, la corte territoriale ricostruisce la volontà delle parti con riferimento al verbale di assemblea del 5.9.1972, in cui si dava atto della permuta tra i mq 80 di proprietà condominiale (mappale 207) e l’area confinante con la proprietà condominiale in proprietà comune con la Sporting Sirmione s.p.a ed il B., con l’allegato disegno e l’estratto della mappa.

La censura del ricorrente si è risolta, pertanto, in una critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito attraverso la prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi valutati dalla corte territoriale, mentre l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione).

Le censure svolte si limitano a proporre una interpretazione diversa del contratto, nonostante il consolidato principio secondo cui l’interpretazione data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente) dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 3200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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