Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2202 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. II, 30/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18965-2016 proposto da:

PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE PRATO;

– ricorrente –

contro

G.C.M., N.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE VALVO, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO BRESCHI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

DEXIA CREDIOP S.P.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

C.SO VITTORIO EMANUELE II 284, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE MASSIMILIANO DANUSSO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI ANTONIO PAOLO PANELLA in virtù di

procura in calce al controricorso;

– ricorrente incidentale –

nonchè

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 20/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il

rigetto dei primi due motivi del ricorso principale ed incidentale e

l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale ed

incidentale, nel senso che debba essere dichiarata l’estinzione del

procedimento e non già l’improponibilità del ricorso in

opposizione.

Lette le memorie depositate dalla ricorrente incidentale.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Prato con ordinanza del 22 giugno 2016 ha dichiarato improponibile il ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Prato avverso il decreto di liquidazione del compenso dei periti emesso dal Tribunale di Prato in data 22/9/2015 in favore dei Dott. G.C.M. e N.G., per l’attività svolta nell’ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al medesimo ufficio. Rilevava il provvedimento che era stata fissata, D.Lgs. n. 150 del 2001, ex art. 15 udienza di comparizione delle parti, con la notifica da compiersi a cura del PM opponente anche nei confronti del Ministero della Giustizia.

All’udienza del 2 dicembre 2015 era stato chiesto dal PM termine per integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero ed alla successiva udienza del 18 gennaio 2016, pur essendo intervenuta la Dexia Crediop, responsabile civile nel processo penale nel quale era stata disposta la perizia, il PM aveva chiesto ulteriore termine per la notifica del ricorso all’Avvocatura dello Stato.

Si rilevava nell’ordinanza che il procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 prevede come parte necessaria anche il Ministero della Giustizia, nel caso in cui la perizia sia stata disposta in sede penale, sicchè trova applicazione l’art. 102 c.p.c. in tema di integrazione del contraddittorio.

Poichè nella fattispecie l’ordine di integrazione del contraddittorio, sebbene emesso, non era stato adempiuto da parte del PM, doveva essere dichiarata l’improponibilità del ricorso.

Per la cassazione di detta ordinanza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Prato ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi.

La Dexia Crediop S.p.A. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale parimenti affidato a tre motivi illustrati con memorie.

G.C.M. e N.G. hanno resistito con controricorso.

L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.

2. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102,152,153 e 307 c.p.c. nonchè dell’art. 24 Cost.

Si evidenzia che l’art. 102 c.p.c. prevede che, in caso di litisconsorzio necessario, l’ordine di integrazione debba prevedere un termine perentorio entro il quale provvedere, e ciò in conformità di quanto previsto dall’art. 152 c.p.c.

Tale esigenza si pone con ancora maggiore evidenza nel caso in cui il termine abbia natura perentoria, stante la gravità delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione, come ricavabili dalla previsione di cui all’art. 307 c.p.c.

Ne deriva che poichè nella fattispecie il giudice non aveva mai assegnato il termine per provvedere ex art. 102 c.p.c., non poteva essere dichiarata l’improponibilità del ricorso.

Analogo contenuto ha poi anche il primo motivo del ricorso incidentale.

Il secondo motivo del ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102,307 e 702 bis c.p.c.

Nel richiamare gli argomenti spesi nell’illustrazione del primo motivo, si sottolinea che le norme sul procedimento sommario di cognizione prevedono che il convenuto debba costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza di comparizione e che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza debba avvenire almeno trenta giorni prima del termine fissato per la costituzione.

Nella fattispecie, stante la fissazione dell’udienza per la data del 18/1/2016, il termine di costituzione del Ministero sarebbe scaduto l’8/1/2016, mentre la notifica del ricorso doveva intervenire entro il 9 dicembre 2015, appena 7 giorni dopo l’udienza nel corso della quale sarebbe stata disposta l’integrazione del contraddittorio.

Tenuto conto di tale tempistica risulta violata la previsione di cui all’art. 307 c.p.c. che, nel caso in cui la legge autorizzi il giudice a fissare un termine, questo non può essere inferiore ad un mese, così che a voler ricavare ab implicito il termine per l’integrazione del contraddittorio, all’opponente sarebbe stato assegnato un termine minore di trenta giorni dovendosi altrimenti reputare che si dovesse sacrificare il termine minimo di comparizione a tutela del Ministero.

Di analogo contenuto risulta essere anche il secondo motivo del ricorso incidentale.

Il terzo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c. nella parte in cui è stata dichiarata l’improponibilità del ricorso, atteso che la sanzione dettata dal legislatore per l’ipotesi di mancato rispetto del termine per l’integrazione del contraddittorio è quella dell’estinzione del processo.

Identico contenuto presente il terzo motivo del ricorso incidentale.

3. Rileva il Collegio che, come si ricava dagli atti di causa, il cui accesso è consentito al giudice di legittimità, in ragione del vizio dedotto, rappresentato da un error in procedendo, già il decreto di fissazione d’udienza prevedeva che il ricorso del PM dovesse essere notificato anche al Ministero della Giustizia.

Alla prima udienza del 2 dicembre 2015, attesa la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza al Ministero della Giustizia, il PM opponente chiedeva nuovo termine per provvedervi ed il giudice ordinava l’integrazione del contraddittorio, senza tuttavia indicare con precisione la data entro la quale procedere, limitandosi a rinviare alla successiva udienza del 18 gennaio 2016, all’esito della quale, preso atto che la parte opponente non aveva provveduto a quanto disposto, si è riservato, emettendo, con lo scioglimento della riserva il provvedimento qui impugnato.

Posta tale premessa in fatto, reputa il Collegio che i primi due motivi del ricorso principale ed incidentale possano essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, rivelandosi fondati.

Infatti, quanto all’individuazione del termine per provvedere all’integrazione del contraddittorio, come peraltro evidenziato anche da Cass. n. 6019/2018 richiamata dalla difesa della ricorrete incidentale, nella giurisprudenza di questa Corte si profilino due diversi orientamenti.

Infatti, secondo una prima tesi, di cui è espressione Cass. n. 7532/2006, in tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, nel caso in cui il giudice abbia omesso di fissare il termine per la notifica dell’impugnazione al litisconsorte necessario, la mancata evocazione in giudizio di quest’ultimo non comporta la dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2, senza che assuma alcun rilievo la sussistenza, rispetto all’udienza fissata, di un intervallo di tempo sufficiente a consentire il rispetto del termine di cui all’art. 163 bis c.p.c., attesa la tassatività delle cause di decadenza dall’impugnazione e la diversità delle funzioni assolte dai due termini, il primo dei quali ha finalità sollecitatorie, volte a stimolare le parti all’osservanza dell’ordine del giudice, mentre il secondo, avente carattere dilatorio, mira a garantire la difesa del convenuto.

A tale conclusione si contrappone altro filone giurisprudenziale secondo cui (Cass. n. 5628/2014) l’integrazione del contraddittorio disposta “iussu iudicis” per ragioni di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. comporta la necessità che l’atto integrativo venga notificato all’interessato nel termine perentorio fissato dal giudice, ovvero, qualora quest’ultimo abbia omesso tale indicazione, nel rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., con la conseguenza che il rapporto processuale deve ritenersi validamente costituito con la notifica dell’atto integrativo, e non anche con il deposito dell’atto notificato in cancelleria nel termine di dieci giorni dalla notifica (conf. Cass. 26401/2009, a mente della quale il riferimento nell’ordine di integrazione del contraddittorio ai “termini di legge” con la fissazione della nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta l’integrazione, impone che il provvedimento debba essere inteso nel senso che il termine ultimo per l’integrazione si identifica nell’ultimo giorno utile per garantire l’osservanza del termine di comparizione stesso, pena l’estinzione del processo, trattandosi di termine perentorio, termine che può individuarsi in quello di cui all’art. 163-bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell’udienza di rinvio, sempre che non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, ai sensi dell’art. 307, comma 3, ultimo inciso codice di rito).

Tuttavia, in relazione a tale secondo orientamento, si è precisato che (Cass. n. 26570/2008) qualora il giudice d’appello si limiti ad ordinare l’integrazione del contraddittorio senza indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, sebbene detto termine possa legittimamente individuarsi – alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2, e del principio della ragionevole durata del processo – in quello indicato dall’art. 163 bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell’udienza di rinvio, è però pur sempre necessario che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi (oggi tre a seguito della novella dell’art. 307 c.p.c. per effetto della L. n. 69 del 2009) rispetto alla data del provvedimento di integrazione, giusta il disposto dell’art. 307, comma 3, ultimo inciso codice di rito.

Reputa il Collegio che il rilievo dell’erroneità della decisione gravata si imponga a prescindere dalla forma e adesione all’uno o all’altro degli orientamenti indicati, anche alla luce della trattazione del procedimento in sede camerale, al fine di evitare di impegnare il Collegio nell’adozione di scelte interpretative di valenza nomofilattica.

Ed, infatti, aderendo alla tesi della necessità dell’individuazione del termine perentorio entro cui effettuare l’integrazione, risulta evidente come non potesse dichiararsi l’improponibilità della domanda (rectius l’estinzione del procedimento di opposizione). Ma anche aderendo al diverso orientamento che reputa possibile ricavare ab implicito il termine de quo, parametrandolo sul rispetto dei termini di comparizione, la decisione risulta erronea, attesa la necessità di dover altresì assicurare alla parte tenuta all’integrazione il rispetto del termine di cui all’art. 307 c.p.c., comma 3.

Ed, infatti, considerato che alla prima udienza del 2/12/2015 era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio, fissandosi la successiva udienza del 18/1/2016, tenuto conto della disciplina dettata dall’art. 702 bis che nel prevedere che la costituzione del convenuto debba avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza, occorrendo però che il ricorso ed il decreto di fissazione siano notificati almeno trenta giorni prima del termine previsto per la costituzione del convenuto, facendo ricorso alla regola secondo cui il termine per l’integrazione si determina in relazione al termine a comparire assegnato al convenuto, il termine perentorio assegnato per l’integrazione veniva a scadere il 9 dicembre, appena sette giorni dopo la celebrazione della prima udienza, senza che quindi fosse assicurato anche il termine minimo di trenta giorni di cui al terzo coma dell’art. 307 c.p.c.

Non appare condivisibile quanto sul punto indicato dal PG nelle sue conclusioni, atteso che non tengono conto della necessità che occorre assicurare non solo il rispetto del termine a comparire per il destinatario dell’ordine di integrazione del contraddittorio, ma anche del termine a favore della parte obbligata per provvedere a tale adempimento.

L’accoglimento dei primi due motivi impone quindi la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Prato in persona di diverso magistrato.

4. A seguito dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale ed incidentale, il terzo motivo dei medesimi ricorsi risulta assorbito.

Quanto alla questione posta dai controricorrenti circa il fatto che un primo decreto di liquidazione era stato effettivamente adottato dal Tribunale e poi annullato o revocato da parte dello stesso giudice ed a seguito di sollecitazione del Presidente del Tribunale), salvo poi procedere all’emissione di un nuovo decreto di liquidazione addirittura per un importo superiore a quello iniziale, che evidenzia l’impossibilità di poter procedere in tal modo (cfr. Cass. n. 20640/2017), reputa il Collegio che la stessa sia devoluta al giudice del rinvio, attesa la definizione in rito del precedente giudizio di opposizione.

Inoltre, non deve trascurarsi la circostanza che atteso il maggiore importo liquidato con il secondo decreto di liquidazione, deve reputarsi sussistere comunque un interesse del PM e della parte civile a contestare il secondo provvedimento, che ove non impugnato, legittimerebbe una richiesta di maggiori somme da parte dei periti (di tale possibilità sono ben consapevoli anche i controricorrenti che si limitano a contrastare tale obiezione, assumendo che giammai metterebbero in esecuzione entrambi i decreti).

5. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale ed incidentale, ed assorbito il terzo motivo di entrambi, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Prato, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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