Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2202 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2202 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1128/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Cipriani Antonio;
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 1357/27/16 depositata il 31 maggio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 9 gennaio 2018.
ATTESO CHE
– L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza
d’appello che ha annullato l’avviso di accertamento notificato ad
Antonio Cipriani quale evasore totale per l’anno d’imposta 2002 e
che ha riconosciuto una deduzione IRAP sull’avviso notificatogli
per l’anno d’imposta 2004.

Data pubblicazione: 30/01/2018

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge ed error in
procedendo con riferimento agli artt. 21 e 57 d.lgs. 546/1992,
per aver il giudice d’appello dichiarato la decadenza dell’ufficio
dall’accertamento per l’anno 2002 in accoglimento di
un’eccezione sollevata per la prima volta in sede di gravame: il

senso proprio, rientrante nella disponibilità del contribuente,
quindi non proponibile per la prima volta in grado d’appello
(Cass. 26361/2006 Rv. 595843, Cass. 171/2015 Rv. 634246);
assumendo che sia «possibile in ogni caso al contribuente
sollevare eccezioni in diritto sull’accertamento anche in sede di
appello», il giudice del gravame ha violato il divieto dei nova
sancito dall’art. 57 d.lgs. 546/1992.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso denunciano omesso esame
di fatto ed error in procedendo, per aver il giudice d’appello
riconosciuto una deduzione IRAP sull’anno 2004 con l’argomento
dell’assenza di contestazione erariale: in disparte l’impropria
classificazione (più esattamente riferibile a una violazione delle
norme sull’onere della prova), i motivi sono fondati, avendo
l’Agenzia trascritto in ricorso per autosufficienza il passo delle
controdeduzioni di primo grado ove la spettanza della deduzione
d’imposta era specificamente contestata.
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame e regolamento delle spese.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per
le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

motivo è fondato, poiché quella di decadenza è un’eccezione in

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