Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2202 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. III, 25/01/2022, (ud. 16/09/2021, dep. 25/01/2022), n.2202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 38142/19 proposto da:

-) S.A., elettivamente domiciliato a Roma, v. M. Menghini n.

21 (c/o avv. Porfilio), difeso dall’avvocato Chiara Costagliola in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso 31.10.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16.9.2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.A., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

Il ricorso non indica quali fatti vennero dedotti a fondamento della domanda, limitandosi a riferire che il ricorrente “a causa dei fatti vissuti durante la propria vita ha invocato la protezione internazionale al fine di salvarsi ed evitare una morte certa e dolorosa”.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento S.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Campobasso, che la rigettò con decreto 31.10.2019.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da S.A. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, dal momento che sia l’esposizione dei fatti, sia l’illustrazione dei motivi, non riferiscono in modo chiaro e preciso quali fatti materiali vennero dedotti, in primo grado, a fondamento della domanda di protezione.

Il fugace accenno, contenuto a p. 5 del ricorso, al rischio di “essere arrestato”, ovviamente, non può ritenersi rispettoso dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

1.2. Non sarà superfluo aggiungere che l’illustrazione dei quattro motivi di ricorso, oltre ad essere totalmente sganciata dalle rationes decidendi sottese dalla sentenza impugnata, costituisce una collazione di principi astratti bonnes à toute faire, totalmente avulsi dalle specificità del caso concreto, ed in suscettibili di rappresentare una argomentata censura, come andrebbe prospettata in sede di legittimità.

Il ricorso, pertanto, oltre che inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, appare altresì irrispettoso del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

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