Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2202 del 01/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 01/02/2021), n.2202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28212-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI

PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato ASCANIO PARENTE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1144/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto da C.F. avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, aveva notificato all’intestatario catastale in epigrafe indicato la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale. Osservava la CTR che l’atto di appello era stato spedito per la notifica in data 16 giugno 2016 ed era quindi tardivo, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado, avvenuto l’11 dicembre 2015.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui replica l’intimato con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, dell’art. 327 c.p.c., comma 1, e dell’art. 155 c.p.c., comma 4.

Con i due motivi di impugnazione, trattati congiuntamente dalla ricorrente, si censura la sentenza gravata per avere statuito l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio perchè tardivo per il mancato rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. Deduce la ricorrente che, come dimostrato dal timbro datario impresso da Poste Italiane sulla copia della distinta di spedizione, l’appello era stato spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il 13 giugno 2016, ultimo giorno utile, essendo stata depositata la sentenza di primo grado l’11 dicembre 2015 e cadendo il giorno 11 giugno 2016 di sabato. Era dunque errata la decisione della CTR, che aveva ritenuto che l’appello fosse stato consegnato all’ufficio postale per la notifica il 16 giugno 2016, data in cui invece l’atto era stato recapitato al destinatario.

Giova premettere che l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. n. 26890 del 2019).

Con specifico riferimento ad errore concernente la data di notifica di un atto giurisdizionale, questa Corte ha precisato che l’erronea individuazione della data di notifica della citazione di primo grado integra un errore di fatto frutto di una svista materiale concernente una circostanza decisiva non oggetto di contrasto fra le parti e non un’errata valutazione delle risultanze processuali; pertanto, essa rileva quale vizio che, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, può essere fatto valere con la revocazione ordinaria e non con il ricorso per cassazione (Cass. n. 2712 del 2019). Alla stregua dei principi innanzi richiamati, l’erronea individuazione nella sentenza impugnata della data di spedizione dell’appello (16 giugno 2016), coincidente invece con quella di ricezione dell’atto, in luogo della data del 13 giugno 2016, risultante dal timbro datario impresso da Poste Italiane sulla copia della distinta di spedizione, sostanzia un mero errore di fatto, frutto di una svista materiale su una circostanza decisiva non oggetto di contrasto fra le parti, denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, e non con il ricorso per cassazione.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021

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