Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22019 del 24/10/2011
Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 24/10/2011), n.22019
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE di CAGLIARI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16,
presso lo studio dell’avvocato BONAIUTI PAOLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato NICOLINI ANTONIO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato
ZUCCALA’ GIANPIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato PISANO
STEFANO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1508/2008 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARI del
25/06/08, depositata l’08/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
vista la rinunzia presentata dal Comune di Cagliari al ricorso per cassazione R.G..N. 6336/2009 proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 1508/2008 nel giudizio tra il Comune e R. A.; Vista l’accettazione del ricorso da parte dell’intimato;
Visto l’art. 390 c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cassazione, per avvenuta rinunzia.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011