Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22019 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 24/10/2011), n.22019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di CAGLIARI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16,

presso lo studio dell’avvocato BONAIUTI PAOLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLINI ANTONIO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato

ZUCCALA’ GIANPIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato PISANO

STEFANO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1508/2008 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARI del

25/06/08, depositata l’08/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

vista la rinunzia presentata dal Comune di Cagliari al ricorso per cassazione R.G..N. 6336/2009 proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 1508/2008 nel giudizio tra il Comune e R. A.; Vista l’accettazione del ricorso da parte dell’intimato;

Visto l’art. 390 c.p.c.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cassazione, per avvenuta rinunzia.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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