Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22019 del 21/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.21/09/2017), n. 22019
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7769-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, – C.F. (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1084/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 20/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Fatto
RILEVATO
che il Tribunale di Vasto, in accoglimento del ricorso proposto da P.F. – docente alle dipendenze del MIUR in virtù di una serie di consecutivi contratti a termine susseguitisi nel tempo – dichiarò il diritto del predetto al riconoscimento dell’anzianità di servizio conseguente ai contratti a termine stipulati tra le parti e condannò il Miur alla corresponsione delle differenze retributive maturate a tale titolo;
che la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la riconosciuta progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato e, in parziale accoglimento del gravame del MIUR, ha specificato che le differenze retributive riconosciute dovessero essere calcolate allo stesso modo ma nei limiti della prescrizione quinquennale, avendo riscontrato una contraddittorietà tra motivazione dispositivo della sentenza impugnata;
che la Corte territoriale, per quel che rileva nella presente sede, ha richiamato, a fondamento della pronuncia, il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 richiamandosi ai principi espressi dalla CGUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato precisando altresì l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a t. d. trasfuso nella indicata Direttiva;
che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di unico motivo, al quale non ha opposto difese il P., rimasto intimato;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il MIUR ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
Considerato:
2. che la rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina l’estinzione del processo;
3. che la rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma, come già detto, carattere recettizio;
4. che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 2 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;
5. che nella specie alla declaratoria di estinzione del processo non segue alcuna statuizione sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata;
6. che, infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560);
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017