Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22019 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 03/09/2019), n.22019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16762-2018 proposto da:

P.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO BONATESTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2863/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame di P.J. avverso l’ordinanza con la quale il tribunale della stessa città gli aveva negato la protezione internazionale;

il predetto ricorre adesso per cassazione sulla base di un unico mezzo, diretto a far valere la violazione del t.u. imm., art. 5, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, nella parte in cui il giudice del merito ha ritenuto insussistenti i presupposti della protezione umanitaria;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile poichè essenzialmente incentrato sull’affermazione che il mancato riconoscimento della protezione internazionale, nelle due forme principali del rifugio politico e della protezione sussidiaria, non escluderebbe l’obbligo di motivare la sentenza a proposito della domanda di protezione umanitaria;

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la corte d’appello ha valutato la specifica condizione di vulnerabilità allegata, e lo ha fatto anche in relazione alla prole; semplicemente l’ha disattesa sul rilievo che era stata dedotta una generica rappresentazione di fenomeni antropologici correlati alla esistenza di culti ancestrali e di credenze magiche nelle zone rurali della Nigeria, a fronte della quale non era stato però fornito alcun aggancio di verosimiglianza in ordine a circostanze o a episodi di presunta aggressione o minaccia; donde la non verosimiglianza del pericolo personale, unitamente alla mancanza di ogni informazione in merito a episodi analoghi di violenza o intolleranza da parte di sette locali, era tale da escludere il rischio serio ed effettivo, rilevante anche ai fini della protezione umanitaria;

si tratta di una valutazione di fatto, della quale il ricorrente surrettiziamente postula una rivisitazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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