Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22018 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23937/2012 proposto da:

C.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TEMBIEN 33, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GALIENA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANO

CARDELLINI;

– ricorrente –

contro

P.A.M., P.R., domiciliati in ROMA, VIA

CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CONTE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO MARCOLINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1021/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato GALIENA Alessandro, difensore della ricorrente che

ha chiesto estinzione per rinuncia;

udito l’Avvocato PAPINI Francesca con delega orale, difensore dei

resistenti che ha chiesto estinzione per rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con atto 11.3.1996 i germani P.R. e A. convennero C.S. davanti al Tribunale di Rimini domandando lo scioglimento della comunione dei beni relitti ab intestato dal defunto Pe.An..

La convenuta aderì alla domanda di divisione e, all’esito della CTU, domandò in via principale l’assegnazione della quota A comprendente l’appartamento sito al primo piano del fabbricato di (OMISSIS), su cui vantava il diritto di abitazione ex art. 540 c.c.. In subordine domandò l’assegnazione della quota indicata sub C nella CTU (comprendente il negozio di (OMISSIS)).

2 L’adito Tribunale, con sentenza 3.9.2005, assegnò pro indiviso ai P. la piena proprietà dell’immobile di (OMISSIS) e ordinò alla convenuta di rilasciarlo. Assegnò invece a quest’ultima la piena proprietà del negozio in (OMISSIS) oltre ad un conguaglio di Euro 275,44 con gli interessi legali. Ordinò infine alla C. di rendere il conto della gestione dell’immobile di (OMISSIS) e compensò le spese.

La sentenza venne impugnata dalla convenuta e la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza dell’8.9.2011 rigettò l’impugnazione rilevando:

che la prima delle due questioni proposte dall’appellante, cioè quella riguardante l’appartamento al primo piano con parte dei servizi a piano terra e interrato quale effetto della applicazione della norma di cui all’art. 540 c.c., era priva di rilievo sotto il profilo della divisione perchè i diritti di abitazione e di uso, quali iura in re aliena, ben possono coesistere con la attribuzione della titolarità della proprietà ad altro soggetto, se detto diritto ricade nella altrui quota, mentre nel caso in esame, l’assegnazione viene invocata quale effetto del diritto di abitazione.

– che l’altra questione (assegnazione dell’immobile di (OMISSIS) ritenuto non comodamente divisibile) coglieva solo parzialmente l’argomentazione del primo giudice il quale aveva giustificato l’attribuzione ai P. non solo in considerazione della non comoda divisibilità, ma soprattutto in considerazione della richiesta di attribuzione pro indiviso avanzata dagli appellati P.;

– che detta soluzione aveva sortito l’effetto di ridurre al minimo i conguagli (tenendo conto in tal modo della indisponibilità, dichiarata dall’appellante, di somme destinate a tal fine);

che la soluzione prescelta, riducendo al minimo l’eventuale conguaglio, evitava la necessità di fare ricorso ad attualizzazioni, in quanto una eventuale variazione sul ripercuoterebbe in misura così ridotta da rendere irrilevante la questione.

3 Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la C. sulla base di tre motivi a cui resistono con controricorso i germani P..

Nell’imminenza dell’udienza è stato depositato atto di rinunzia al ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 540 c.c., comma 2, artt. 983 e 1026 c.c. (diritto di abitazione e uso dei mobili per il coniuge superstite e norme applicabili), nonchè difetto di motivazione sul punto. Sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello ha male interpretato la norma dell’art. 540 c.c., applicabile, non solo alla successione necessaria, ma anche alla successione legittima e richiama una serie di pronunce favorevoli a tale tesi. Ribadisce di avere domandato l’attribuzione dell’appartamento da lei abitato oltre che di una porzione del piano terra e della cantina, precisando che in tal modo veniva comunque rispettata l’uguaglianza delle quote tra i condividenti nel rispetto dei criteri di cui all’art. 581 c.c..

1.2 Col secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c. e vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia inerente alla mancata divisibilità dell’immobile. Ritiene la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, la divisione in quote dell’immobile di (OMISSIS) non comportava nè oneri eccessivi nè problemi tecnici costosi o complessi, essendo costituito da due appartamenti autonomi.

1.3 Con il terzo ed ultimo motivo, si deduce (ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) l’omessa valutazione della richiesta di ammissione di prova documentale (relazione tecnica del geom. C.) l’omessa motivazione in merito alla richiesta di nuova CTU per adeguare la stima degli immobili all’atmalità, essendosi verificato un incremento di valore pari al doppio rispetto a quello calcolato dal CTU e dovendosi tener conto non solo del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, ma anche dei lavori eseguiti nell’immobile di (OMISSIS).

2 Come esposto in narrativa. è’ pervenuto nell’imminenza dell’udienza atto di rinunzia al ricorso, debitamente sottoscritto, e pertanto ai sensi art. 390 c.p.c. e segg., deve essere dichiarata l’estinzione del processo senza alcuna pronuncia sulle spese avendo i controricorrenti aderito alla rinunzia (art. 391 c.p.c., u.c.).

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinunzia.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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