Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22018 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 24/10/2011), n.22018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OSLAVIA 9, presso lo studio dell’avvocato ACQUARELLI

PIERLUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato BUCCIARELLI ASSUNTA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILINVEST SAS;

– Intimata –

avverso la sentenza n. 19/2009 del TRIBUNALE di LATINA, SEZIONE

DISTACCATA di TERRACINA, depositata il 09/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. C.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, depositata in data 9.1.2009, che, in riforma della sentenza del giudice di pace di Terracina, lo condannava al pagamento della somma di Euro 2520,00 in favore della s.a.s Immobilinvest, oltre interessi, rivalutazione e spese.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

2. Il ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni. Anzitutto il ricorso è inammissibile per la mancata esposizione dei fatti di causa.

Per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3 è sufficiente, ed insieme indispensabile, che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, con una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esse assunte dalle parti, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice “a quo”, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. 03/02/2004, n. 1959; Cass. 17/10/2003, n.l5547; Cass. 23/05/2003, n. 8154);

Nella fattispecie l’esposizione dei fatti di causa sia sostanziali che processuali nei termini sopra detti, non è desumibile in maniera sufficiente neppure dall’intera lettura del ricorso.

3. Inoltre il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c. Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n, 16002).

Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto nè relativamente ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa )a giustificare la decisione (cfr. Cass. S.U. 16.11.2007, n. 23730)”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

Che nessuna statuizione vada emessa sulle spese processuali, non essendosi costituiti gli intimati;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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