Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22018 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, (ud. 08/02/2018, dep. 11/09/2018), n.22018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14052-2014 proposto da:

B.S., F.V., F.I. elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE CORONAS, rappresentati e difesi

dall’avvocato NINO SALVATORE GIOVANNI BULLARO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di VILLABATE, in persona del Sindaco pro tempore,

M.M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3504/2012 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 27/08/2012 e ord. Corte d’Appello Palermo depositata 6/3/14;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

PREMESSO CHE:

La Corte d’appello di Palermo – con ordinanza 6 marzo 2014, n. 403 – ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. l’appello fatto valere contro la sentenza n. 3504/2012 del Tribunale di Palermo. Il Comune di Villabate aveva chiamato in causa gli appellanti e l’avv. M.M.A. (nella sua qualità di sequestratario dell’immobile), chiedendo di accertare la validità delle offerte con le quali era stato intimato agli appellanti di ricevere in consegna l’immobile e la conseguente illegittimità del loro rifiuto. Il Tribunale ha accolto le domande del Comune e dichiarato la validità delle offerte per intimazione, eseguite ex art. 1216 c.c., e conseguentemente illegittimo il rifiuto opposto dai convenuti.

B.S., F.V. e F.I. propongono ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., contro la sentenza del Tribunale di Palermo.

Gli intimati Comune di Villabate e M.M.A. non hanno proposto difese.

CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è suddiviso in due parti, la prima rivolta nei confronti dell’ordinanza della Corte d’appello di Palermo. Questa parte è inammissibile. L’art. 348-ter c.p.c. prevede che l’impugnazione sia fatta valere – con l’eccezione individuata da questa Corte (cfr. la pronuncia delle sezioni unite n. 1914/2016) dei vizi propri dell’ordinanza costituenti violazioni della legge processuale – nei confronti della sentenza di primo grado.

2. La seconda parte del ricorso è rivolta avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo. L’unico motivo avanzato è rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4”: esso censura la valutazione data dal Tribunale alle dichiarazioni di una ricorrente presenti in un verbale, lamentando come “l’ignoranza da parte del giudice di questioni tecniche (..) fa sì che si giunga a soluzioni tragicamente lontane dalla realtà dei fatti”.

La doglianza non può essere accolta: essa è volta a censurare la valutazione di una prova, valutazione che spetta al giudice di merito, facendo riferimento al contrasto con altri elementi probatori, genericamente individuati nell’ambito della parte di ricorso rivolta contro la decisione, insindacabile in questa sede, della Corte d’appello.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla si dispone in punto spese, non essendosi gli intimati difesi nel giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 8 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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