Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22017 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 24/10/2011), n.22017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

REM – RADIOLOGIA ELETTRONICA MEDICALE SNC, in persona del legale

rappresentante amministratore unico, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato AMICO ANGELO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO ALLA SANITA’ DELLA REGIONE SICILIANA, in persona

dell’Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 654/2008 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA del

15/12/08, depositata il 18/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. Rem radiologia Elettronica Medicale s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Caltanissetta n. 654/2008, depositata 18.12.2008 con cui veniva rigettato l’appello dalla stessa proposto contro la sentenza del giudice di pace di Caltanissetta, che aveva rigettato la domanda della ricorrente contro la gestione Stralcio della AUSL n. (OMISSIS) di Caltanissetta. Resiste con controricorso l’intimata.

2. Con i tre motivi di ricorso la ricorrente lamenta rispettivamente la violazione degli artt. 345, 83, 156 e 164 c.p.c. 3. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che la sentenza impugnata è stata depositata dopo il 2,3.2006, con la conseguenza che a norma dell’art. 366 bis c.p.c. il ricorso doveva, a pena di inammissibilità, presentare i quesiti di diritto. Come hanno affermato le S.U. di questa Corte ( 16.11.2007, n. 23732) in tema di ricorso per cassazione, è necessaria, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa, applicazione di norme di diritto. Non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto può implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte.

Nella fattispecie tali quesiti sono stati omessi”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

Che la ricorrente va condannata alle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui, Euro 100,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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