Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22017 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 22017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16852-2016 proposto da:

P.R. & C. SAS, in persona del legale rappresentante

R.P. anche in proprio, R.N.B., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BELISARIO 8, presso lo studio dell’avvocato

MARCO GIANNONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SABATO CARLO

PADUANO;

– ricorrenti –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI

114, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO CAPUTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GREGORIO BARBA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1637/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato l’11 aprile 2014, P.R. & C, nonchè R.P. e R.N.B. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Paola, con il quale era stato ingiunto il pagamento in solido, in favore di C.L. di una somma relativa ai canoni di locazione per l’immobile concesso dall’ingiungente, deducendo il mancato esperimento della procedura di mediazione, l’incompetenza per territorio del giudice adito e l’avvenuto inoltro della comunicazione di recesso dal contratto con allegazione dell’assegno bancario relativo alla posizione debitoria. Il Tribunale di Paola, con sentenza del 4 febbraio 2015, dichiarava l’improcedibilità opposizione atteso il mancato esperimento del tentativo di mediazione, confermando il decreto e compensando le spese. Il Tribunale rilevava che la domanda che diviene improcedibile è quella formulata con l’atto di citazione in opposizione e non quella proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo;

avverso tale sentenza hanno proposto appello P.R. & C. e R.P. e R.N.B. affidandosi a tre motivi incentrati sull’interpretazione sistematica del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5 e degli artt. 99 e 643 codice di rito. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 22 dicembre 2015, rigettava l’impugnazione condannando gli appellante al pagamento delle spese di lite;

contro tale decisione propongono ricorso per cassazione P.R. & C., nonchè R.P. e R.N.B. sulla base di un unico motivo. Resiste in giudizio C.L. con controricorso. I ricorrenti depositano memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico;

il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perchè parte ricorrente non si confronta con il nucleo della motivazione adottata dal giudice di appello, il quale ha argomentato la soluzione interpretativa aderente al precedente di questa Corte, rilevando che il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6 deve essere interpretato in conformità alla sua “ratio” e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre (Sez. 3, Sentenza n. 24629 del 03/12/2015, Rv. 638006 – 01);

la Corte ha utilizzato, quale argomento decisivo, quello della funzione deflattiva dell’istituto della mediazione, l’efficienza processuale e il principio costituzionale del ragionevole processo analogamente a quanto ritenuto da questa Corte nell’unico precedente in materia. Parte ricorrente non censura tali profili e non si confronta con questa argomentazione, se non – tardivamente – con le memorie difensive, richiamando e facendo proprio l’apprezzabile provvedimento reso dal Tribunale di Firenze in data 20 gennaio 2016 – ciò indipendentemente dai rilievi contenuti nel controricorso in ordine alla tardività dell’opposizione;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo e che tiene conto dell’esistenza di un unico precedente – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Sesta della Corte, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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