Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22017 del 13/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 13/10/2020), n.22017
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5679/2013 R.G. proposto da:
Essematica spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Sandro Bravi e
dall’avv. Nucci Costanza con domicilio eletto in Roma, via
Dardanelli 46;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma,
n. 189/22/12, depositata il 6 luglio 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio
2020 dal relatore Dario Cavallari.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Essematica spa ha impugnato, davanti alla CTP di Roma, un avviso di accertamento, con il quale era stata contestata una indebita detrazione dell’IVA per operazioni inesistenti.
La CTP di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 117/17/11, ha respinto il ricorso.
La società contribuente ha proposto appello.
La CTR di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 189/22/12, ha respinto l’impugnazione.
La Essematica spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso e ha depositato memorie scritte. Ha altresì proposto ricorso incidentale subordinato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria datata 11 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha dato atto dell’avvenuto perfezionamento della domanda di adesione agevolata ex D.L. n. 193 del 2016 delle cartelle di pagamento concernenti le somme oggetto di causa.
Per la giurisprudenza di legittimità, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore, ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere se risulta, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez. 6, n. 24083 del 3 ottobre 2018).
Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con conseguente compensazione delle spese di lite.
PQM
La Corte:
– dichiara estinto il giudizio;
– compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ sezione Civile, il 22 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020